DECRETO 6 aprile 1998 - Emissione dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" (CTZ-18), con decorrenza 15 aprile 1998 e scadenza 15 ottobre 1999

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge

finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge

22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del

quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni

di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro

generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso

l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza

delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito

nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra

l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate

ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli

da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del

bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in

particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il

limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6

aprile 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 35.369 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,

disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro "zero

coupon" della durata di diciotto mesi (CTZ-18);

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare,

il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in

titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno

accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del

tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli

di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,

n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una

prima tranche di "CTZ-18", con decorrenza 15 aprile 1998 e scadenza

il 15 ottobre 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000

miliardi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di

collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale

riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla

procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24

febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di

assegnazione e' prevista automaticamente l'emissione della seconda

tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento

dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da

assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le

modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e

danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative

operazioni.

Art. 2.

I certificati di credito di cui al presente decreto hanno valore

nominale unitario di lire 5 milioni.

Ogni tranche del prestito e' rappresentata da un certificato

globale al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che

verra' custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca

d'Italia.

I titoli hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti

accentrati presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta

verra' riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di

deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995,

pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 129 del 4

giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, potra' essere richiesto il

ritiro dei titoli; la consegna avverra' nei tempi necessari per

l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo

frazionamento di un certificato globale. Le relative spese saranno a

carico del richiedente.

Con successivo decreto verranno stabilite le caratteristiche dei

titoli da allestire in relazione alle suddette eventuali operazioni

di frazionamento.

A seguito delle operazioni medesime, potranno essere allestiti

titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50

milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di

capitale nominale.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni

fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il

presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto

legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

Ai fini...

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