DECRETO 6 aprile 1998 - Emissione dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" (CTZ-18), con decorrenza 15 aprile 1998 e scadenza 15 ottobre 1999
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro
generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6
aprile 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 35.369 miliardi;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro "zero
coupon" della durata di diciotto mesi (CTZ-18);
Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
prima tranche di "CTZ-18", con decorrenza 15 aprile 1998 e scadenza
il 15 ottobre 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000
miliardi.
I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di
collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24
febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di
assegnazione e' prevista automaticamente l'emissione della seconda
tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da
assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le
modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 13.
Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e
danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative
operazioni.
Art. 2.
I certificati di credito di cui al presente decreto hanno valore
nominale unitario di lire 5 milioni.
Ogni tranche del prestito e' rappresentata da un certificato
globale al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che
verra' custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca
d'Italia.
I titoli hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti
accentrati presso la Banca d'Italia.
Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta
verra' riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di
deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.
Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995,
pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 129 del 4
giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, potra' essere richiesto il
ritiro dei titoli; la consegna avverra' nei tempi necessari per
l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo
frazionamento di un certificato globale. Le relative spese saranno a
carico del richiedente.
Con successivo decreto verranno stabilite le caratteristiche dei
titoli da allestire in relazione alle suddette eventuali operazioni
di frazionamento.
A seguito delle operazioni medesime, potranno essere allestiti
titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50
milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di
capitale nominale.
Art. 3.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il
presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
Ai fini...
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