Emissione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1 novembre 2011, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo art., e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal Direttore della direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico; Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visti altresi' gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta UfficiaIe n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei fitoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 2004 ammonta al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 77.221 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° novembre 2004 e scadenza 1° novembre 2011;

Decreta

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonche' del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e' disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 2004 e scadenza 1° novembre 2011, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I certidicati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli e' disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalita' di cui

ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verra' determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei Buoni Ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi piu' vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di aprile per la semestralita' dal 1° maggio al 1° novembre successivo e alla fine del mese di ottobre per la semestralita' dal 1° novembre al 1° maggio successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi e' pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, e' pari

in caso d'asta non competitiva, al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro...

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