La tutela del credito e le garanzie dell'obbligazione

AutoreStefano Ambrogio
Pagine227-239
227
Capitolo 19
Parità di
trattamento
Respon-
sabilità
patrimoniale
Principi generali
1
LA TUTELA DEL CREDITO E LE
GARANZIE DELL’OBBLIGAZIONE
19
Il Titolo III del Libro VI del codice civile (avente ad oggetto “La tutela dei di-
ritti”) è dedicato alla responsabilità patrimoniale, alle cause di prelazione
e alla conservazione della garanzia patrimoniale
Tale Titolo contiene una serie di norme, particolarmente importanti, dirette
a tutelare il diritto del creditore di soddisfarsi sui beni del debitore in caso
di inadempimento e si apre con l’enunciazione dei due principi fondamen-
tali che governano la materia:
- in base all’art. 2740 c.c., “il debitore risponde dell’adempimento delle ob-
bligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”. Viene posto, in tal modo,
il cd. principio della responsabilità patrimoniale, il quale può essere
def‌inito come la soggezione del patrimonio del debitore al diritto di soddi-
sfacimento coattivo dei creditori (Bianca), soddisfacimento coattivo che si
attua attraverso l’espropriazione forzata;
Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni anche con i suoi beni
futuri, cioè con beni che non sono presenti nel suo patrimonio al momento dell’as-
sunzione dell’obbligazione, ma vi entrano in un momento successivo.
La garanzia opera solo quando i beni sono effettivamente entrati nel patrimonio del
debitore e restano pertanto escluse dalla previsione le semplici aspettative.
- in base all’ar t. 2741 c.c., “i creditori hanno eguale diritto di essere soddi-
sfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause
legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche”. Viene posto, in
tal modo, il cd. principio della parità di trattamento dei creditori (par
condicio creditorum), in base al quale i creditori hanno tutti eguale diritto
di essere soddisfatti sui beni del debitore. Ciò signif‌ica che se un soggetto ha
più creditori e il suo patrimonio è insuff‌iciente a soddisfare il credito di tutti,
ciascun creditore deve rinunciare ad una parte del proprio diritto a vantag-
gio degli altri, in quanto tutti i creditori devono essere pagati in proporzioni
uguali. Vengono fatte salve, però, le cause legittime di prelazione delle quali
parleremo nei par. 7 e 8.

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