DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 239 - Attuazione della direttiva 2009/111/CE che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi. (11G0003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009, ed in particolare l'allegato B;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al testo unico bancario

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole «e nell'articolo 107» sono soppresse;

    b) all'articolo 53, comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) adottare per le materie indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale, il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.»;

    c) all'articolo 67, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: «2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale del gruppo, il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.»;

    d) l'articolo 69 e' sostituito dal seguente:

    Art. 69 (Collaborazione tra autorita' e obblighi informativi). - 1. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorita' competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorita'. In tale ambito, la Banca d'Italia puo' concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.

    1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d'Italia puo' esercitare la vigilanza consolidata anche:

    a) sulle societa' finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana;

    b) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera a);

    c) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).

    1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della liquidita' e della stabilita' del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche', in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorita' monetarie.

    1-quater. I commi 1 e 1-ter si applicano anche nell'esercizio della vigilanza su singole banche che operano con succursali aventi rilevanza sistemica negli Stati comunitari ospitanti.

    1-quinquies. Le autorita' creditizie, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilita' del sistema finanziario degli altri Stati comunitari interessati.

    .

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

    dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - La direttiva 2009/111/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.

    17 novembre 2009, n. L 302.

    - Il testo dell'allegato B della legge 4 giugno 2010, n. 96 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.

    (Legge comunitaria 2009)» pubblicata nella Gazzetta

    Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, cosi' recita:

    Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)

    2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;

    2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

    23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita';

    2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

    20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

    2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

    22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

    2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

    22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);

    2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

    19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

    2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

    19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

    2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

    19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

    2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

    19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;

    2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

    16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del

    Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e

    86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del

    Parlamento europeo e del Consiglio;

    2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

    16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE

    relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

    2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

    16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio

    76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del

    Parlamento europeo e del...

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