LEGGE 6 marzo 1950, n. 108 - Creazione presso l'Istituto di credito fondiario delle Venezie - Verona - di una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'

Coming into Force04 Aprile 1950
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1950/04/04/050U0108/ORIGINAL
Published date04 Aprile 1950
Enactment Date06 Marzo 1950
Official Gazette PublicationGU n.79 del 04-04-1950
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, e' autorizzato ad istituire una propria Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', nell'ambito delle Province venete e di quella di Mantova, mediante l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici e dei loro consorzi e aziende autonome nonche' di imprese private di nazionalita' italiana, concessionarie delle opere e degli impianti anzidetti.

Art 2.

I mutui a favore di enti pubbliche dei loro consorzi e aziende autonome, non possono aver durata superiore ad anni trentacinque e sono garantiti da prima ipoteca, dalla cessione di annualita' a carico dello Stato; da delegazioni sui cespiti di tributi delegabili per legge e, in mancanza di essi, da delegazioni sui proventi delle imposte di consumo. Alle delegazioni sul provento del dazio consumo sono estesi i privilegi della legge 17 ottobre 1922, n. 1401 e successive, modificazioni, per la riscossione delle imposte dirette.

I mutui a favore di imprese di nazionalita' italiana non possono avere durata superiore ad anni venti e sono garantiti con prima ipoteca sulle opere e sugli impianti; sono inoltre assistiti da privilegio sulle opere e sugli impianti nonche' da eventuali garanzie integrative. Il privilegio e' costituito "di diritto" ai sensi della presente disposizione, senza bisogno di formalita' tranne quella della pubblicazione fatta a cura della Sezione, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, nella quale e' situata ciascuna opera o impianto ed in quella dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera o dell'impianto dato in garanzia. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al n. 5 dell'art. 2780 del Codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta.

L'importo complessivo dei finanziamenti ad un singolo mutuatario non potra' eccedere l'ammontare del patrimonio della Sezione (fondo di dotazione e riserve), salvo autorizzazione di deroga da richiedersi caso per caso ai sensi del successivo art. 5.

Art 3.

La Sezione compie operazioni di mutuo in contanti ed in...

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