LEGGE 28 marzo 2002, n. 44 - Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge

Art. 1.

  1. Nell'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, al primo comma, la parola: "venti" e' sostituita dalla seguente: "sedici"

    e la parola: "dieci" e' sostituita dalla seguente: "otto".

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Nota all'art. 1

    - Il testo dell'art. 1 della legge 24 marzo 1958, n.

    195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente

    "Art. 1 (Componenti e sede del Consiglio). - Il Consiglio superiore della magistratura e' presieduto dal Presidente della Repubblica ed e' composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da sedici componenti eletti dai magistrati ordinari e da otto componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere.

    Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

    Il Consiglio ha sede in Roma.".

    Art. 2.

  2. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche

    1. al primo comma, la parola: "nove" e' sostituita dalla seguente

    "sei" e la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "quattro"; b) al secondo comma, le parole: "due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore" sono sostituite dalle seguenti: "un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore" e le parole: "cinque magistrati con funzioni di merito" sono sostituite dalle seguenti: "due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)"; c) al terzo comma, le parole: "tre magistrati con funzioni di merito" sono sostituite dalle seguenti: "un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c)" e le parole: "due componenti eletti dal Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "un componente eletto dal Parlamento"; d) il quinto comma e' abrogato.

    Nota all'art. 2

    - Il testo dell'art. 4 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente

    "Art. 4 (Composizione della sezione disciplinare). - La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati e' attribuita ad una sezione disciplinare, composta da sei componenti effettivi e da quattro supplenti.

    I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione; un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'art.

    23, comma 2, lettera b).

    I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera b); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera c); un componente eletto dal Parlamento.

    Il vicepresidente del Consiglio superiore e' componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri.

    L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parita' di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, e' eletto il piu' anziano per eta'.

    Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facolta' di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

    Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.".

    Art. 3.

  3. Nell'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, al primo comma, la parola: "quattordici" e' sostituita dalla seguente: "dieci" e la parola: "sette" e' sostituita

    dalla seguente: "cinque".

    Nota all'art. 3

    - Il testo dell'art. 5 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente

    "Art. 5 (Validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore). - Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e' necessaria la presenza di almeno dieci magistrati e di almeno cinque componenti eletti dal Parlamento.

    Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parita', prevale quello del Presidente.".

    Art. 4.

  4. All'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche

    1. al primo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: ", che nell'elezione prevista dall'articolo 4 sia stato designato a tale funzione"; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente

    "Il componente effettivo eletto dal Parlamento e' sostituito dal supplente della stessa categoria"; c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente

    "Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parita' prevale la soluzione piu' favorevole all'incolpato".

    Nota all'art. 4

    - Il testo dell'art. 6 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente

    "Art. 6 (Deliberazioni della sezione disciplinare). - In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente e' sostituito, sempre che il Presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facolta' di presiedere la sezione dal componente effettivo eletto dal Parlamento. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

    Il componente effettivo eletto dal Parlamento e' sostituito dal supplente della stessa categoria.

    La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore.

    I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

    Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.

    Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto...

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