Costituzione del comitato provinciale presso la sede INPS di Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO

di Firenze

Visti:

la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante ´Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoroª;

il decreto del Presidente della Repubblica, 30 aprile 1970, n. 639, cosi' come modificato con la citata legge n. 88/1989, in particolare gli articoli 1, 3, 34, 35, 36, 37, 38, 41;

il primo comma del citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale dispone la costituzione del comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. con decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro;

l'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, cosi' come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989, il quale prevede che il comitato deve essere composto come segue:

1) undici rappresentati dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;

4) il direttore della direzione provinciale del lavoro; il titolare puo' farsi rappresentare in singole sedute;

5) il direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato il quale puo' farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato;

6) il dirigente della locale sede provinciale dell'Istituto;

il secondo comma del citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 il quale dispone che ai fini delle nomine, il direttore della direzione provinciale del lavoro provvede, sulla base dei dati forniti dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato territorialmente competente, nonche' dai dati acquisiti dalla direzione provinciale del lavoro alla quale il direttore medesimo e' preposto e sentite le locali organizzazioni sindacali, alla ripartizioni dei membri di cui ai punti 1), 2), 3), dell'art. 34 sopra citato tra i settori economici interessati all'attivita' dell'Istituto e, in particolare, alle funzioni dei comitati provinciali tra cui il potere di decisione dei ricorsi, in relazione:

alla importanza e al grado di sviluppo delle diverse attivita' produttive della provincia;

al rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nel consiglio di amministrazione dell'Istituto;

l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 (cosi' come modificato dall'art. 4 della legge n. 88/1989), che determina il numero dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S.;

l'art. 49 della legge n. 88/1989, che disciplina la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali;

il terzo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale dispone che i membri previsti dai punti 1), 2), 3), del citato art. 34 sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative operanti della provincia;

il secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale prevede che il Comitato I.N.P.S. e' rinnovato ogni quattro anni;

l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale dispone che per la nomina dei rappresentanti di categoria, le organizzazioni sindacali sono tenute a fare le designazioni di loro competenza nel termine assegnato; che qualora le designazioni non pervengono nel termine prescritto, il direttore della direzione provinciale del lavoro si sostituisce all'Organizzazione inadempiente;

l'art. 46, terzo comma, della legge n. 88/1989, il quale dispone che i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera b) e, limitatamente alle prestazioni di maternita' dei lavoratori autonomi, alla lettera f) del primo comma dello stesso art. 46 sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attivita' commerciali in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4), 5), 6) del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, cosi come sostituito, e da quattro rappresentanti delle categorie nominate con decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro;

il decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante ´Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomoª;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante ´Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiegoª;

la circolare n. 31/89 del 14 aprile 1989, prot. 2/3ps/95838 e la circolare n. 33/89 del 19 aprile 1989, prot. 2/3ps/95876, entrambe emanate dalla...

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