DECRETO 27 novembre 2001, n. 491 - Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 10, che prevede che il Ministero per i beni e le attivita' culturali puo' costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o societa'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica emanato in data 6 dicembre 1999, ai sensi del predetto articolo 10 - a seguito del parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi espresso nell'Adunanza dell'11 ottobre 1999 - oggetto del rilievo n. 28/99 del 27 dicembre 1999 formulato dalla Corte dei conti, Ufficio atti di Governo; Considerato che e' sopravvenuto l'articolo 4, comma 6, della legge 29 dicembre 2000, n. 400, che, integrando la disposizione del citato articolo 10 del decreto legislativo n. 368/1988, stabilisce che la costituzione delle associazioni, fondazioni e societa', o la partecipazione ad esse, da parte del Ministero avvengono secondo modalita' e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Preso atto della nota n. 727 in data 2 novembre 2001, con la quale la Corte dei conti - Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, ha comunicato che il predetto decreto del Presidente della Repubblica in data 6 dicembre 1999 e' da ritenere efficace ai sensi dell'articolo 27, della legge 24 novembre 2000, n. 340; Ritenuto comunque opportuno adottare il regolamento nella nuova forma prevista dalla legislazione vigente e di tener conto delle osservazioni a suo tempo formulate dalla Corte dei conti con il rilievo n. 28/99 del 27 dicembre 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3035 del 7 novembre 2001; A d o t t a il segue regolamento

Art. 1.

  1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, d'ora indicato come Ministero, puo' costituire fondazioni aventi personalita' giuridica di diritto privato ovvero parteciparvi, secondo le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e del presente regolamento, allo scopo di perseguire il piu' efficace esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, della gestione e valorizzazione dei beni culturali e della promozione delle attivita' culturali.

  2. L'atto costitutivo e lo statuto delle fondazioni si conformano alle disposizioni di legge e del presente regolamento.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Nota al titolo

    - Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e' riportato in "note alle premesse".

    Note alle premesse

    - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente

    "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".

    - Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente

    "Art. 10 (Accordi e forme associative). - 1. Il Ministero ai fini del piu' efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali puo'

    1. stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati; b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o societa' secondo modalita' e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  3. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle societa' il Ministero puo' partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna.

    L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle societa' debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilita' di quest'ultimo.

  4. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1.".

    - Il testo del comma 6 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 400 (Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attivita' culturali), e' il seguente

    "6. All'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono aggiunte, in fine, le parole: "secondo modalita' e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.".

    - Il testo dell'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), e' il seguente

    "Art. 27 (Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti). - 1. Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine e' sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non puo' complessivamente essere superiore a trenta giorni.

  5. La Sezione del controllo comunica l'esito del procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine dell'adunanza. Le deliberazioni della Sezione sono pubblicate entro trenta giorni dalla data dell'adunanza.

  6. All'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n.

    20, l'ultimo periodo e' soppresso.

  7. Il procedimento previsto dall'art. 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, puo' essere attivato dal Consiglio dei Ministri anche con riferimento ad una o piu' parti dell'atto sottoposto a controllo. L'atto, che si e' risolto debba avere corso, diventa esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte dei conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla richiesta.

  8. L'art. 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' abrogato.".

    Nota all'art. 1, comma 1

    - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.

    Art. 2.

  9. Il Ministero puo' partecipare al patrimonio delle fondazioni anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ha in consegna.

  10. Il conferimento in uso di beni culturali e' finalizzato a conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi

    1. acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata conservazione dei beni culturali conferiti; b) miglioramento della fruizione pubblica dei beni culturali conferiti, garantendone nel contempo l'adeguata conservazione; c) integrazione delle attivita' di gestione e valorizzazione dei beni culturali conferiti con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri partecipanti alla fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualita' e realizzando economie di gestione.

  11. In caso di estinzione della fondazione, i beni culturali concessi in uso dal Ministero ritornano nella disponibilita' di quest'ultimo. Per la definizione di ogni altro rapporto giuridico con le fondazioni, si applicano le disposizioni di legge e del codice civile.

  12. Fermo quanto disposto al comma 3, l'atto costitutivo o lo statuto indicano i criteri di devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione.

    Art. 3.

  13. Il patrimonio della fondazione e' costituito da

    1. i beni mobili ed immobili di cui e' proprietaria; b) i diritti d'uso sui beni mobili ed immobili concessi dal Ministero; c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso.

  14. Il patrimonio della fondazione e' totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

  15. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'articolo 2343 del codice civile.

    Nota all'art. 3, comma 3

    - Si riporta il testo dell'art. 2343 del codice civile

    "Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione...

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