LEGGE REGIONALE 1 aprile 2010, n. 9 - Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione Andrea Parodi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 12 del 16 aprile 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Partecipazione della Regione alla Fondazione Andrea Parodi 1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce l'interesse generale e il valore culturale, artistico e sociale degli scopi perseguiti dalla Fondazione denominata Andrea Parodi, in memoria dell'artista sardo e delle sue opere.

  1. La Regione e' autorizzata a partecipare in qualita' di socio fondatore, nei modi e nelle forme previsti dalla presente legge e in conformita' al relativo statuto, alla Fondazione Andrea Parodi, regolarmente costituita ai sensi del Codice civile come fondazione di partecipazione, senza fine di lucro.

    Art. 2

    Condizioni 1. La partecipazione della Regione e' subordinata alla condizione che la Fondazione persegua, senza fine di lucro, gli scopi indicati nello statuto ritenuti meritevoli di tutela istituzionale e precisamente:

    1. custodire e tramandare la memoria storica dell'artista, diffondere la conoscenza del suo pensiero e della sua opera;

    2. consentire, agevolare e promuovere la consultazione e lo studio delle opere, dei documenti e dei manoscritti dell'artista;

    3. tutelare le opere e l'immagine di Andrea Parodi e del suo pensiero e operato nell'ambito della musica e della cultura, attraverso un continuo monitoraggio di tutte le iniziative che soggetti terzi realizzano per omaggiare l'artista;

    4. valorizzare e promuovere la musica e la cultura tradizionale della Sardegna;

    5. valorizzare e sostenere la lingua sarda e le minoranze linguistiche con particolare attenzione a quelle dell'area del Mediterraneo;

    6. promuovere ed attuare studi e ricerche, convegni, seminari, mostre ed ogni altra iniziativa tendente alla valorizzazione dell'opera e alla divulgazione e approfondimento del messaggio artistico ed umano di Andrea Parodi, nonche' della musica e della cultura di cui esso e' diretta espressione.

    Art. 3

    Adempimenti 1. La Giunta regionale, verificata la conformita' dello statuto agli scopi indicati nell'articolo 2, con deliberazione, autorizza il Presidente della Regione a sottoscrivere l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione.

  2. I diritti della Regione inerenti alla qualita' di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

    Art. 4

    Rappresentanti della Regione...

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