Costituzione di parte civile nel processo penale a carico degli enti ex D.L.vo 231/2001: è ammissibile?

AutoreDomenico Giannelli
Pagine213-220
213
Arch. nuova proc. pen. 2/2014
Varie
costituzione di paRte civile
nel pRocesso penale
a caRico deGli enti
eX d.l.vo 231/2001:
è ammissibile?
di Domenico Giannelli
SOMMARIO
1. Il problema. 2. L’omesso riferimento alla parte civile nel
D.L.vo 231. 3. La natura della responsabilità degli enti e l’in-
terferenza con la costituzione di parte civile. 4. Posizioni del-
la giurisprudenza di merito sulla costituzione di parte civile a
carico dell’ente. 5. Posizioni della dottrina. 6. Conclusioni.
1. Il problema
Con diverse pronunce, fra le quali una emanata nel 2011
(1), che forma specif‌ico oggetto della nostra indagine, i
giudici di legittimità hanno affrontato la vexata quaestio
dottrinale e giurisprudenziale relativa all’ammissibilità
o meno, nel processo penale, della costituzione di parte
civile a carico di un ente ex D.L.vo 231/2001.
Nel concludere per l’inammissibilità si prendono in
esame pressoché tutte le questioni f‌inora emerse nel di-
battito dottrinale e giurisprudenziale svoltosi a riguardo.
Giova allora ripercorrere tutto il percorso motivaziona-
le affrontato dai giudici della sesta sezione nell’elabora-
zione della sentenza n. 2251/2011, dando atto dei problemi
interpretativi sorti, a riguardo, nella giurisprudenza di le-
gittimità e di merito nonché nelle dissertazioni dottrinali.
2. L’omesso riferimento alla parte civile nel D.L.vo 231
I giudici della sesta sezione pur dando atto dell’inter-
ferenza tra il tema dell’ammissibilità della costituzione
di parte civile e quello, da tempo al centro della diatriba,
relativo alla natura giuridica dell’illecito di cui lo stesso
risponde ex D.L.vo 231/2001, sostengono, in apertura della
disamina, che la prima questione assuma connotazioni
autonome, alla sua soluzione potendosi pervenire pre-
scindendo dalla seconda.
Nello specif‌ico, argomentano i giudici, che la questione
dell’ammissibilità di una costituzione di parte civile del-
l’ente “può esser svincolata dal tema relativo alla def‌inizio-
ne della tipologia della responsabilità da reato, che rischia
di diventare una questione meramente nominalistica, per
essere affrontata attraverso l’esame positivo dei contenuti
della speciale normativa che disciplina il processo nei con-
fronti degli enti, vagliandone la compatibilità con l’istituto
codicistico della costituzione di parte civile.
Al riguardo, i giudici di legittimità rimarcano l’assen-
za, nella disciplina dettata dal D.L.vo 231/2001, di ogni
riferimento espresso alla parte civile: assenza considerata
dalla sesta sezione non valutabile quale dimenticanza
del legislatore, ma, al contrario, quale scelta consapevole
del medesimo, che ha voluto operare, intenzionalmente,
una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica: la
parte civile non è menzionata nella sezione II del capo III
dedicata ai soggetti del procedimento a carico dell’ente,
né ad essa si fa alcun accenno nella disciplina relativa alle
indagini preliminari, all’udienza preliminare, ai procedi-
menti speciali, alle impugnazioni ovvero nelle disposizioni
sulla sentenza, istituti che, invece, nei rispettivi moduli
previsti dal codice di procedura penale contengono impor-
tanti disposizioni sulla parte civile e sulla persona offesa
da reato.
Anzi soggiunge la Corte “Il D.L.vo 231/2001 contiene
alcuni dati specif‌ici ed espressi che confermano la palese
volontà d’escludere questo soggetto, l’ente, dal processo.
Da un lato v’è l’art. 27 che nel disciplinare la responsa-
bilità patrimoniale dell’ente la limita al pagamento della
sanzione pecuniaria, senza fare alcuna menzione alle ob-
bligazioni civili; dall’altro, appare signif‌icativa la regola-
mentazione del sequestro conservativo, di cui all’art. 54”.
L’istituto codicistico analogo disciplinato dall’art. 316
c.p.p. pone questa misura reale sia a tutela del pagamento
“della pena pecuniaria, delle spese del procedimento o di
ogni altra somma dovuta all’erario” sia delle obbligazioni
civili nascenti da reato, in quest’ultimo caso attribuendo
alla parte civile la possibilità di richiedere il sequestro;
invece il citato art. 54, D.L.vo 231/01 limita il sequestro
conservativo al solo obiettivo del pagamento della sanzio-
ne pecuniaria (oltre che delle somme dovute all’erario e
delle spese del procedimento).
Anche qui, secondo i giudici di legittimità, il legislatore
avrebbe compiuto una scelta consapevole escludendo la
funzione di garantire le obbligazioni civili.
La Cassazione, quindi, nel propendere per l’inammis-
sibilità di una costituzione di parte civile verso l’ente nel
processo penale, prende le mosse dall’esame del D.L.vo

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