LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012, n. 1 - Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. (12G0064)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge costituzionale:

Art. 1

  1. L'articolo 81 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

    Art. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

    Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

    Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

    Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

    L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

    Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita' del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale

    .

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Art. 2

  2. All'articolo 97 della Costituzione, al primo comma e' premesso il seguente:

    Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico

    .

    Note all'art. 2:

    Si riporta il testo dell'articolo 97 della

    Costituzione, come modificato dalla presente legge:

    Art. 97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico.

    I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialita' dell'amministrazione.

    Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari.

    Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

    .

    Art. 3

  3. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al secondo comma, lettera e), dopo le parole: «sistema tributario e contabile dello Stato;» sono inserite le seguenti: «armonizzazione dei bilanci pubblici;»;

    2. al terzo comma, primo periodo, le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e» sono soppresse.

    Note all'art. 3:

    Si riporta il testo dell'articolo 117 della

    Costituzione, come modificato dalla presente legge:

    Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo

    Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi intemazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

    a) politica estera e rapporti internazionali dello

    Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

    b) immigrazione;

    c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

    d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

    e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

    ...

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