Corte costituzionale 28 maggio 2014, n. 143 (ud. 8 aprile 2014)

Pagine669-672
669
Rivista penale 7-8/2014
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
28 MAGGIO 2014, N. 143
(UD. 8 APRILE 2014)
PRES. SILESTRI – REL. FRIGO – IMP. C.D.
Reato y Estinzione (Cause di) y Prescrizione y
Reato di incendio colposo y Termine di prescrizione
raddoppiato y Termine superiore a quello previsto
per il reato di incendio doloso y Violazione dell’art.
3 Cost. y Illegittimità costituzionale parziale.
. É costituzionalmente illlegittimo, in riferimento al-
l’art. 3 Cost., l’art. 157, sesto comma, c.p., nella parte
in cui prevede che il termine di prescrizione del reato
di incendio colposo (art. 449, in riferimento all’art. 423
c.p.) è raddoppiato. (c.p., art. 157) (1)
(1) Questione nuova. Qualche utile riferimento si rinviene in Corte
cost. 23 novembre 2006, n. 393, pubblicata per esteso in questa Rivi-
sta 2007, 145.
RITENUTO IN FATTO
1. – Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
di Torino ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Co-
stituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.
157, sesto comma, del codice penale, nella parte in cui
prevede che il termine di prescrizione del reato di incen-
dio colposo (art. 449, in riferimento all’art. 423 cod. pen.)
è raddoppiato.
Il giudice a quo premette di essere investito del proces-
so penale nei confronti di tre persone imputate del delitto
di cui all’art. 449, primo comma, cod. pen., per avere cau-
sato, per colpa e in cooperazione tra loro, l’incendio di un
magazzino.
Al riguardo, il rimettente osserva che, secondo la regola
generale stabilita dal primo comma dell’art. 157 cod. pen.,
come sostituito dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n.
251 (Modif‌iche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,
n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di
giudizio di comparazione delle circostanze di reato per
i recidivi, di usura e di prescrizione), «la prescrizione
estingue il reato decorso il tempo corrispondente al mas-
simo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque
un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e
a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché
puniti con la sola pena pecuniaria».
In base a detta regola, il reato di incendio doloso, previ-
sto dall’art. 423 cod. pen., in quanto punito con la pena
della reclusione da tre a sette anni, si prescrive in sette
anni. Sempre secondo la medesima regola, i reati previsti
dall’art. 449, primo comma, cod. pen. – che punisce con
la pena della reclusione da uno a cinque anni chiunque
«cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preve-
duto dal capo primo» del titolo sesto del libro secondo del
codice penale – dovrebbero prescriversi in sei anni.
Il sesto comma dell’art. 157 cod. pen. stabilisce, tutta-
via, che i termini di prescrizione di cui ai precedenti com-
mi dello stesso articolo sono raddoppiati per una serie di
reati, tra i quali quelli di cui al citato art. 449 cod. pen.
Per effetto di tale previsione – la cui ratio andrebbe
identif‌icata nella volontà di tutelare maggiormente le
vittime dei reati considerati, potenzialmente produttivi di
danni signif‌icativi nei confronti di una pluralità di persone
– il termine di prescrizione del reato di incendio colposo
viene ad essere determinato in dodici anni, risultando, di
conseguenza, largamente superiore a quello previsto per
l’incendio doloso.
Ad avviso del giudice a quo, un simile assetto normativo
violerebbe l’art. 3 Cost.
Il termine di prescrizione costituirebbe, infatti, una
componente del trattamento sanzionatorio complessivo
del reato, tanto che, per costante giurisprudenza di legit-
timità, di esso deve tenersi conto ogni qualvolta occorra
individuare la disciplina più favorevole al reo.
La quantif‌icazione del suddetto termine resterebbe
rimessa alla discrezionalità del legislatore, il cui esercizio
non potrebbe, tuttavia, prescindere dalla ratio dell’istituto
della prescrizione, identif‌icabile primariamente – alla
luce delle indicazioni della giurisprudenza costituzionale
– nell’«interesse generale di non più perseguire i reati ri-
spetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commis-
sione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato,
[…] l’allarme della coscienza comune». In questa pro-
spettiva, il legislatore sarebbe, dunque, tenuto a stabilire
termini di prescrizione proporzionati alla concreta gravità
del fatto di reato.
Peraltro, se l’esigenza di rispetto della discrezionalità
legislativa impedisce di sindacare la previsione di ter-
mini diversi per reati fra loro eterogenei quanto a bene
giuridico protetto, condotta ed evento, altrettanto non po-
trebbe dirsi allorché – come nel caso in esame – i fatti di
reato siano identici sul piano oggettivo, differenziandosi
unicamente per la componente psicologica. È fuori discus-
sione, infatti, che l’elemento soggettivo del dolo imprima
alla fattispecie connotati di maggiore gravità rispetto alla
corrispondente ipotesi colposa, come del resto ritenuto
dallo stesso legislatore, che ha previsto per l’incendio do-
loso una pena edittale superiore a quella comminata per
l’incendio colposo.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT