Costituzionale

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Rivista penale 4/2013
Costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
23 GENNAIO 2013, N. 7
(C.C. 5 DICEMBRE 2012)
PRES. QUARANTA – REL. GROSSI – RIC. C.F. E D.M.C.
Alterazione di stato y Falsità nella formazione di
un atto di nascita y Condanna del genitore ex art.
569, secondo comma, c.p. y Applicazione automatica
della sanzione accessoria della perdita della pote-
stà genitoriale y Preclusione di qualsiasi valutazio-
ne discrezionale da parte del giudice circa l’inte-
resse del minore nel caso concreto y Illegittimità
costituzionale.
. E’ costituzionalmente illegittimo, in relazione agli
artt. 3, 117 primo comma Cost., l’art. 569 c.p., nella
parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronun-
ciata contro il genitore per il delitto di soppressione di
stato previsto dall’art. 566, secondo comma c.p., conse-
gua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così
precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione
dell’interesse del minore nel caso concreto. (c.p., art.
569) (1)
(1) In termini, si veda Corte cost., 23 febbraio 2012, n. 31, in questa
Rivista 2012, 371.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di cassazione solleva, in riferimento agli
articoli 2, 3, 29, 30 e 117 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 569 del codice penale,
nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pro-
nunciata contro il genitore per il delitto di soppressione
di stato, previsto dall’art. 566, secondo comma, del codice
penale, consegua di diritto la perdita della potestà genito-
riale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valu-
tazione dell’interesse del minore nel caso concreto.
Premette la Corte rimettente di essere stata investita
a seguito di ricorso per cassazione proposto dalla difesa
degli imputati avverso la sentenza con la quale la Corte di
appello di Brescia aveva confermato la sentenza di primo
grado, la quale, a sua volta, aveva dichiarato gli imputati
colpevoli del delitto di cui all’art. 566, secondo comma, del
codice penale, per avere, nella loro qualità di genitori di
una bambina nata a Brescia il 13 ottobre 2000, omesso di
dichiarare all’uff‌iciale di stato civile la nascita della stessa
entro il termine previsto dal decreto del Presidente della
revisione e la semplif‌icazione dell’ordinamento dello stato
civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15
maggio 1997, n. 127) e f‌ino al 27 gennaio 2005, occultando
la neonata e sopprimendone così lo stato civile. Entrambi
gli imputati erano stati condannati alla pena ritenuta di
giustizia e, in applicazione dell’art. 569 del codice penale,
alla perdita della potestà genitoriale sulla minore. Veniva
altresì concessa la sospensione condizionale della pena
principale e di quella accessoria e applicato l’indulto alla
pena principale.
Dopo aver analiticamente passato in rassegna la artico-
lata motivazione posta a fondamento della sentenza pro-
nunciata dai giudici dell’appello e scandagliato i motivi
di ricorso – nei quali si è, in sintesi, prospettato che gli
imputati si sarebbero limitati a far formare tardivamente
l’atto di nascita con dichiarazione resa all’uff‌iciale di stato
civile, completa della prescritta esposizione dei motivi a
giustif‌icazione del ritardo, con la conseguenza che non
sarebbe nella specie ravvisabile il delitto di cui all’art. 566,
secondo comma, del codice penale – la Corte segnala che,
in prossimità della udienza, gli stessi ricorrenti avevano
presentato una “istanza di rimessione degli atti alla Corte
costituzionale”, denunciando la illegittimità degli articoli
566 e 569 del codice penale.
Tanto premesso, la Corte rimettente rileva come, suc-
cessivamente alla presentazione del ricorso, sia intervenu-
ta la pronuncia di questa Corte n. 31 del 2012, con la quale
è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art.
569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in
caso di condanna pronunciata contro il genitore per il de-
litto di alterazione di stato previsto dall’art. 567, secondo
comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita
della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni
possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso
concreto. «Una situazione – si è puntualizzato – riferibile a
fortiori all’ipotesi di reato di cui all’art. 569, secondo com-
ma, c.p. [verosimilmente: 566, secondo comma, del codice
penale], vulnerando l’automatismo dell’applicazione della
pena accessoria i medesimi parametri costituzionali posti
a base della sentenza n. 31 del 2012».
In punto di rilevanza osserva la Corte rimettente che
agli imputati è stata inf‌litta la pena accessoria della per-
dita della potestà genitoriale quale conseguenza del reato
per il quale è stata pronunciata condanna, mentre il bene-
f‌icio della sospensione condizionale della pena accessoria
non incide sulla rilevanza, sia perché il benef‌icio stesso è
revocabile a noma dell’art. 168 del codice penale, sia per i
prof‌ili di ordine morale e sociale connessi alla applicazio-
ne della pena accessoria, anche se sospesa.
Sempre in punto di rilevanza, la Corte sottolinea altresì
che, nella vicenda in esame, una dichiarazione di nascita,

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