Costituzionale

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Rivista penale 1/2013
Costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
15 NOVEMBRE 2012, N. 251
(C.C. 19 SETTEMBRE 2012)
PRES. QUARANTA – REL. LATTANZI – RIC. TRIB. PEN. TORINO IN PROC. PEN. S.M.
Circostanze del reato y Concorso di aggravanti
e attenuanti (giudizio di comparazione) y Recidiva
reiterata y Divieto di prevalenza della circostanza
attenuante del fatto di lieve entità di cui al comma
5 dell’art. 73, D.P.R. 309/1990 y Illegittimità costi-
tuzionale.
. È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli
articoli 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma,
della Costituzione, l’articolo 69, quarto comma, del
codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5
dicembre 2005, n. 251 (Modif‌iche al codice penale e
alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuan-
ti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione
delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di
prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di
prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art.
73, comma 5, del decreto del Presidente della Repub-
blica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psi-
cotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza) sulla recidiva di cui all’art.
99, quarto comma, del codice penale. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 69) (1)
(1) Per approfondimenti in argomento si veda Cass. pen., sez. un.,
5 ottobre 2010, n. 35738, in Guida al diritto 2010, 45, 58 con nota
di commento di BRICCHETTI RENATO, La valutazione del giudice
incide sulla pena e consente o esclude il patteggiamento allargato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ordinanza del 24 ottobre 2011 (r.o. n. 61 del
2012), il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli
articoli 3, 25, secondo comma, e 27, secondo (recte: terzo)
comma, della Costituzione, questione di legittimità costitu-
zionale dell’articolo 69, quarto comma, del codice penale,
come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n.
251 (Modif‌iche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,
n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di
giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i re-
cidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui esclude
che la circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5,
n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina de-
gli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) possa
essere dichiarata prevalente sulla recidiva reiterata, previ-
sta dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.
Il giudice rimettente riferisce di procedere, nell’ambi-
to di un giudizio abbreviato successivo all’instaurazione
di un giudizio direttissimo, nei confronti di una persona
accusata del reato previsto dall’art. 73 del D.P.R. n. 309
del 1990, per avere illegalmente detenuto e ceduto 0,40
grammi di cocaina. All’imputato è contestata la recidiva
reiterata, specif‌ica e infraquinquennale, avendo subìto
quattro condanne per fatti commessi dall’ottobre del 2006
al febbraio del 2010, relativi a vari episodi di cessione ille-
cita di sostanze stupefacenti.
Ricostruiti i fatti che avevano condotto all’arresto del-
l’imputato e ricordato che questi ha ammesso l’addebito,
il Tribunale di Torino sostiene che l’episodio per il quale si
procede è attenuato a norma del quinto comma del citato
art. 73: elementi conferenti in tal senso sono indicati nel
quantitativo della sostanza stupefacente di cui all’impu-
tazione, nel prezzo di vendita irrisorio, nelle modalità
della vendita stessa, nelle caratteristiche dell’acquirente,
persona non «vulnerabile», e in quelle dell’imputato, che
si trova in condizioni di vita sicuramente diff‌icili e ha leal-
mente ammesso l’addebito.
Il rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale
(in particolare, la sentenza n. 192 del 2007), che ha pro-
spettato un’interpretazione della disciplina della recidiva,
così come modif‌icata dalla legge n. 251 del 2005, secondo
cui l’art. 99, quarto comma, cod. pen. prevede un’ipotesi di
recidiva facoltativa, che il giudice può sia escludere, sia
invece riconoscere, qualora il nuovo episodio delittuoso
appaia concretamente signif‌icativo, in rapporto alla na-
tura e al tempo di commissione dei precedenti, sotto il
prof‌ilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore
pericolosità del reo.
Questa interpretazione è stata condivisa dalla giuri-
sprudenza di legittimità (Cass. pen., sezioni unite, 27
maggio 2010, n. 35738) e, secondo il giudice a quo, «ha
aperto la strada a una ridda di decisioni di merito assai
diverse su casi sostanzialmente analoghi», registrandosi
in alcuni casi «veri e propri “equilibrismi dialettici” per
motivare l’esclusione della recidiva - in situazioni che ra-
gionevolmente non l’avrebbero consentito - pur di evitare
l’assurdo dell’inf‌lizione di sei anni di reclusione in ipotesi
di cessione di una singola dose di sostanza stupefacente»
e, in altri casi, invece condanne a tale pena «senza chie-
dersi se ciò fosse rispettoso dei principi di proporzionalità
e personalità della pena».

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