Costituzionale

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2013
Costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
19 DICEMBRE 2012, N. 288
(UD. 6 NOVEMBRE 2012)
PRES. GALLO – REL. MORELLI – RIC. P.C.M. C. REGIONE MARCHE
Veicoli y Tassa di circolazione y Veicolo sottoposto a
fermo amministrativo o giudiziario y Esenzione dal
pagamento prevista dalla normativa statale y L.R.
Marche 20 dicembre 2011, n. 28, art. 10 y Apparte-
nenza della tassa automobilistica regionale alla ca-
tegoria dei tributi regionali derivati y Conseguente
impossibilità di escludere esenzioni, detrazioni e
deduzioni già disposte dalla legge statale y Viola-
zione della competenza esclusiva statale in materia
di tributi erariali y Illegittimità costituzionale.
. É costituzionalmente illegittimo, in relazione all’art.
117 Cost. e all’art. 5, comma 36, del D.L. n. 953/1982,
l’art. 10 della L.R. Marche 20 dicembre 2011, n. 28,
nella parte in cui stabilisce che «A decorrere dall’anno
di imposta 2012, la disposizione del fermo ammini-
strativo o giudizio di beni mobili registrati non esenta
dall’obbligo del pagamento della tassa automobilistica
regionale». (l.r. Marche 28 dicembre 2011, n. 28, art.
10) (1)
(1) Si precisa che l’art. 5, comma 36, del citato decreto legge n. 953
del 1982, stabilisce invece che «La perdita del possesso del veicolo
o dell’autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indi-
sponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o
della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel
trentaduesimo comma, fanno venir meno l’obbligo del pagamento
del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata
effettuata l’annotazione».
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso notif‌icato il 28 febbraio - 2 marzo 2012,
depositato in cancelleria il 5 marzo 2012, il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Av-
vocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 10 della legge della
Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale
2012/2014 della Regione - Legge f‌inanziaria 2012), in rife-
rimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione - in relazione all’articolo 5, comma 36, del
decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia
tributaria), convertito, con modif‌icazioni, nella legge 28
febbraio 1983, n. 53 - e 119, secondo comma, della Costitu-
zione; nonché dell’articolo 22 della stessa legge regionale,
per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost., in relazione all’articolo 12, comma 3, del D.P.R. 8
settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della f‌lora e della
fauna selvatiche).
Con riguardo alla prima questione, si sostiene nel ri-
corso che il censurato art. 10, nell’escludere, con decor-
renza dall’anno di imposta 2012, l’esenzione dall’obbligo di
pagamento della tassa automobilistica regionale per i beni
mobili registrati sottoposti a fermo amministrativo o giudi-
ziario, contrasti con l’art. 5, comma 36, del decreto legge n.
953 del 1982, il quale dispone che «La perdita del possesso
del veicolo o dell’autoscafo per forza maggiore o per fatto
di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento
dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione,
annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma,
fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per
i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effet-
tuata l’annotazione».
La ratio della predetta normativa statale, invocata
quale parametro interposto, è da rinvenire, secondo il ri-
corrente, nel presupposto D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Te-
sto unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), come
modif‌icato dall’art. 10, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge f‌inanziaria
2001), è «la circolazione sulle strade ed aree pubbliche
degli autoveicoli e dei relativi rimorchi».
Pertanto, la previsione dell’obbligo di pagamento del
tributo anche in caso di perdita di possesso del veicolo per
effetto di fermo amministrativo o giudiziario porrebbe la
norma regionale in contrasto con la normativa statale di
riferimento e conseguentemente con i principi generali
del sistema tributario nazionale, violando l’art. 117, secon-
do comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo
Stato la materia del sistema tributario, e l’art. 119, secondo
comma, Cost., che subordina la possibilità per le Regioni
e gli enti locali di stabilire ed applicare tributi ed entrate
proprie al rispetto dei principi statali di coordinamento
della f‌inanza pubblica e del sistema tributario.
La seconda questione ha od oggetto l’art. 22, comma 1,
della ste ssa legge region ale n. 28 del 2011, che modif‌ica
l’art. 18, comma 1, della legge regionale 3 giugno 2003, n.
11 (Norme per l’incremento e la tutela della fauna ittica
e disciplina della pesca nelle acque interne), al cui te-
sto originario - «non è consentita l’immissione nei corsi
d’acqua di specie o popolazioni non autoctone, con la
sola e ccezione della carpa erbi vora» - aggiunge la frase
«e della trota iridea».

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