Costituzionale

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Arch. nuova proc. pen. 5/2013
Costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
ORD. 20 GIUGNO 2013, N. 143
(C.C. 24 APRILE 2013)
PRES. GALLO – EST. FRIGO – RIC. G.D.
Istituti di prevenzione e pena (ordinamento
penitenziario) y Situazioni di emergenza y Condan-
nati sottoposti al regime speciale di sospensione
delle regole del trattamento y Lesione del dirittto
di difesa y Illegittimità costituzionale parziale.
. É costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli
artt. 3, 24, e 111, terzo comma della Costituzione, l’art.
41 bis, comma 2 quater, lettera b), della L. 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e
sull’esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà), come modif‌icato dall’art. 2, comma 25, lettera
f), numero 2), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Dispo-
sizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte
in cui introduce limitazioni al diritto di espletamento
dei colloqui con i difensori nei confronti dei detenuti
sottoposti alla sospensione delle regole di trattamento
ai sensi del medesimo art. 41 bis. (Mass. Redaz.) (l. 26
luglio 1975, n. 354, art. 41 bis) (1)
(1) Innovativa pronuncia della Corte costituzionale in relazione alla
quale non risultano precedenti editi. In materia, dichiarando infon-
date le questioni di illegittimità costituzionale sollevate in relazione
all’art. 41 bis si sono espresse Corte cost., 23 dicembre 2004, n. 417
in Riv. pen. 2005, 545, che si esprime in tal senso limitatamente al
comma 2 bis del predetto articolo e Corte cost., 18 ottobre 1996, n.
351, Ranieri e altro, in questa Rivista 1996, 1188 che ritiene non solo
priva di fondamento la questione della legittimità costituzionale,
ma in aggiunta, conf‌igurabile un pieno sindacato giurisdizionale del
tribunale di sorveglianza sui provvedimenti ministeriali di sospen-
sione dell’ordinario regime carcerario, assunti per motivi di ordine
e sicurezza.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza depositata il 7 giugno 2012, il Magi-
strato di sorveglianza di Viterbo ha sollevato, in riferimen-
to agli articoli 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 41-bis,
comma 2-quater, lettera b), della legge 26 luglio 1975, n.
354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecu-
zione delle misure privative e limitative della libertà),
come modif‌icato dall’articolo 2, comma 25, lettera f),
numero 2), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni
in materia di sicurezza pubblica), «nella parte in cui in-
troduce limitazioni al diritto di espletamento dei colloqui
con i difensori nei confronti dei detenuti sottoposti alla
sospensione delle regole di trattamento ai sensi del mede-
simo art. 41-bis».
Il giudice a quo riferisce di essere investito del reclamo
proposto da un detenuto, ai sensi dell’art. 35 della legge
n. 354 del 1975, avverso il provvedimento dell’8 settem-
bre 2011, con cui il direttore della casa circondariale di
Viterbo aveva respinto la richiesta del reclamante volta
ad ottenere un colloquio visivo con un avvocato, designato
come suo difensore di f‌iducia in un procedimento penale
pendente davanti al Tribunale di Palmi.
Il diniego si basava sul disposto dell’art. 41-bis, comma
2-quater, lettera b), ultimo periodo, della legge n. 354 del
1975, in forza del quale i detenuti sottoposti al regime
penitenziario speciale previsto dal comma 2 del medesimo
articolo sono ammessi ad effettuare con i difensori, «f‌ino
ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata
o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i
familiari», pari rispettivamente a dieci minuti e a un’ora.
Con circolari del 3 settembre 2009, del 3 dicembre
2009 e del 1 aprile 2010 - esse pure poste a fondamento
del provvedimento impugnato - il Dipartimento dell’Am-
ministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia
ha precisato che le limitazioni sopra indicate operano a
prescindere dal numero dei procedimenti per i quali il
detenuto risulta imputato o condannato e, quindi, dal nu-
mero dei legali patrocinanti, e ha inoltre riconosciuto al
detenuto la facoltà di effettuare un unico colloquio visivo
o telefonico prolungato, della durata rispettivamente di
tre ore o di trenta minuti, in luogo dei tre distinti colloqui
settimanali di un’ora o di dieci minuti ciascuno.
Nella specie, il reclamante - nei cui confronti era stata
disposta la sospensione delle regole di trattamento con
decreto del Ministro della giustizia del 5 agosto 2010, per
un periodo di quattro anni - non aveva potuto effettuare
il richiesto colloquio con il difensore il giorno 8 settem-
bre 2011, avendo già fruito il precedente 5 settembre - e,
dunque, nell’ambito della stessa settimana - di tre ore
consecutive di colloquio con un altro difensore, designato
nel procedimento di sorveglianza originato dall’impugna-
zione del decreto di sottoposizione al regime penitenziario
speciale.
Con il reclamo, l’interessato aveva lamentato l’avve-
nuta lesione del proprio diritto di difesa, eccependo l’il-
legittimità costituzionale della norma posta a base della
decisione del direttore.
Ciò premesso, il rimettente rileva - quanto alla non
manifesta infondatezza della questione - che la Corte co-
stituzionale, con la sentenza n. 212 del 1997, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della legge n. 354
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giur
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del 1975, nella parte in cui non prevede che il condannato
in via def‌initiva ha diritto di conferire con il difensore f‌in
dall’inizio dell’esecuzione della pena. A seguito di tale pro-
nuncia, i detenuti in regime ordinario possono effettuare
colloqui con i difensori senza limiti di frequenza e di du-
rata.
Ad avviso del giudice a quo, la diversa disciplina, di
segno restrittivo, introdotta dalla norma censurata per i
detenuti sottoposti al regime speciale si rivelerebbe lesi-
va di plurimi parametri costituzionali. Essa troverebbe,
infatti, fondamento non in una sostanziale diversità delle
esigenze difensive, ma nel differente grado di pericolosità
sociale del detenuto: elemento che non potrebbe, peral-
tro, incidere in senso limitativo sull’esercizio del diritto
di difesa.
Sarebbe violato, per questo verso, anzitutto l’art. 3 Cost.,
in quanto i detenuti soggetti al regime speciale hanno, di
regola, esigenze difensive maggiori rispetto ai detenuti
cosiddetti comuni, collegate al numero piu’ elevato e alla
maggiore complessità dei procedimenti penali pendenti
a loro carico: esigenze che risulterebbero, peraltro, già
penalizzate dalla distanza, spesso notevole, del luogo di
detenzione da quello di svolgimento del processo, neces-
saria al f‌ine di ridurre al minimo i rischi di mantenimento
dei collegamenti con le organizzazioni criminali.
Identiche posizioni processuali - magari anche con-
trapposte - riceverebbero, in tal modo, una tutela irragio-
nevolmente differenziata.
Risulterebbe leso anche l’art. 24 Cost., posto che l’evi-
dente compressione del diritto di difesa, derivante dalla
norma denunciata, non troverebbe giustif‌icazione nella
necessità di proteggere un altro interesse costituzional-
mente garantito. L’esigenza di impedire contatti del dete-
nuto con i membri dell’organizzazione di appartenenza in
stato di libertà, che è alla base di tutte le restrizioni im-
poste dall’art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, tra cui la
consistente limitazione dei rapporti con i familiari - con i
quali può essere effettuato un solo colloquio mensile - non
potrebbe essere, infatti, invocata con riguardo ai rapporti
con i difensori, trattandosi di «categoria di operatori del
diritto che non può essere formalmente destinataria del
sospetto di porsi come illecito canale di comunicazione».
La disposizione censurata si porrebbe, inf‌ine, in con-
trasto con l’art. 111, terzo comma, Cost., il quale, nello sta-
bilire le condizioni del «giusto processo penale», prevede
che la legge debba assicurare alla persona accusata di un
reato il tempo e le condizioni necessarie per preparare la
sua difesa. I limiti pref‌igurati dalla norma sottoposta a
scrutinio non consentirebbero, di contro, al reclamante,
coinvolto in diversi procedimenti penali, di disporre del
tempo occorrente per predisporre la propria difesa, tenu-
to conto anche del fatto che i difensori non sarebbero in
grado di assicurare una presenza assidua presso il luogo di
detenzione, notevolmente distante da quello di svolgimen-
to della maggior parte dei processi (pendenti presso uff‌ici
giudiziari della Calabria).
Quanto, poi, alla rilevanza della questione, il rimet-
tente osserva che il reclamante è detenuto in esecuzione
di tre diverse sentenze ed è sottoposto a custodia caute-
lare in carcere in forza di due provvedimenti restrittivi;
pendono, inoltre, a suo carico alcuni procedimenti penali
per i quali sono decorsi i termini di custodia cautelare.
Egli, pertanto - al pari della quasi totalità dei detenuti
sottoposti al regime previsto dall’art. 41-bis della legge n.
354 del 1975 - avrebbe un evidente interesse ad esercitare
il diritto di difesa in una molteplicità di procedimenti di-
stinti, riguardanti sia la fase della cognizione che quella
dell’esecuzione.
La declaratoria di illegittimità costituzionale invocata
comporterebbe l’accoglimento del reclamo e la conseguen-
te imposizione alla direzione dell’istituto penitenziario
dell’obbligo di consentire il libero espletamento di collo-
qui visivi con i difensori nominati in tutti i procedimenti
nei quali il reclamante è coinvolto.
2.- É intervenuto il Presidente del Consiglio dei mini-
stri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata
infondata.
La difesa dello Stato rileva come, secondo la costante
giurisprudenza della Corte costituzionale, le esigenze cui
risponde il regime detentivo previsto dall’art. 41-bis della
legge n. 354 del 1975 legittimino un trattamento peniten-
ziario diverso da quello al quale è sottoposta la generalità
dei detenuti. Le restrizioni connesse al regime speciale,
comprese quelle concernenti i colloqui, sono giustif‌icate,
infatti, dall’esigenza di contenere la pericolosità di deter-
minati soggetti, individuati non in astratto, sulla base del
titolo del reato per i quali sono imputati o hanno riportato
condanna, ma all’esito di una valutazione individuale e
specif‌ica. Di conseguenza, le limitazioni dei colloqui con
i difensori previste dalla norma censurata, essendo pre-
ordinate a ridurre le occasioni di contatto tra i detenuti
di accertata pericolosità e il mondo esterno, lungi dal
determinare una ingiustif‌icata disparità di trattamento
rispetto ai detenuti sottoposti al trattamento ordinario,
costituirebbero il risultato di un corretto bilanciamento
tra l’esigenza di tutelare adeguatamente il diritto di difesa
e quella, di pari rilevanza costituzionale, di proteggere
l’ordine giuridico e la sicurezza dei cittadini.
La questione sarebbe infondata anche nella parte in
cui prospetta il contrasto tra la norma denunciata e l’art.
111, terzo comma, Cost., giacchè il precetto costituzionale
evocato non atterrebbe ai rapporti tra la persona accusata
e il suo difensore, ma esclusivamente all’organizzazione
del processo e ai rapporti tra l’imputato e il giudice, garan-
tendo le condizioni indispensabili per una eff‌icace azione
difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Il Magistrato di sorveglianza di Viterbo dubita della
legittimità costituzionale dell’articolo 41-bis, comma
2-quater, lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà), come mo-
dif‌icato dall’articolo 2, comma 25, lettera f), numero 2),
della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di

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