Costituzionale

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Arch. nuova proc. pen. 1/2013
Costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
26 OTTOBRE 2012, N. 237
(C.C. 19 SETTEMBRE 2012)
PRES. QUARANTA – REL. FRIGO – RIC. CORTE APP. TORINO IN PROC. PEN. T.G.
Giudizio penale di primo grado y Dibattimento
y Nuove contestazioni y Contestazione di un reato
concorrente emerso nel corso dell’istruttoria di-
battimentale y Facoltà per l’imputato di chiedere il
giudizio abbreviato y Mancata previsione.
. È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli
artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, l’ar-
ticolo 517 del codice di procedura penale, nella parte
in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richie-
dere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato
relativamente al reato concorrente emerso nel corso
dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della
nuova contestazione. (c.p.p., art. 517) (1)
(1) La più volte citata sentenza della Corte costituzionale del 18 di-
cembre 2009, n. 333 è pubblicata in questa Rivista 2010, 400 con nota
di commento di DELL’AGLI CARLO, Vanif‌icata l’attività preclusiva
all’utilizzo dei benef‌ici connessi al giudizio abbreviato e la facoltà
all’imputato della richiesta di tale rito compatibile con l’innesto
della fase dibattimentale: fondamentali garanzie in ipotesi di nuove
contestazioni suppletive. La stessa pronuncia è pubblicata anche in
Giur. cost. 2010, 4, 3597 con nota di MAFFEO VANIA, Le contestazioni
tardive e il giudizio abbreviato.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza del 23 settembre 2011, la Corte
d’appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli articoli
3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 517 del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede la facol-
tà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento
il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente
contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione
concerne un fatto che non risultava dagli atti di indagine
al momento dell’esercizio dell’azione penale.
La Corte rimettente riferisce che, nel giudizio di primo
grado, era stato contestato all’imputato, ai sensi dell’art.
517 c.p.p., un reato concorrente emerso a seguito delle
dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso dell’istru-
zione dibattimentale. In relazione a detto reato, l’imputato
aveva chiesto di essere giudicato con rito abbreviato, ecce-
pendo l’illegittimità costituzionale della norma censurata,
nella parte in cui non consente di proporre tale richiesta.
L’eccezione, disattesa in prime cure, era stata ripropo-
sta nei motivi di appello.
Al riguardo, il giudice a quo osserva come la Corte co-
stituzionale, con la sentenza n. 333 del 2009, abbia dichia-
rato l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 c.p.p., nella
parte in cui non prevede che l’imputato possa richiedere
al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativa-
mente al reato concorrente contestato in dibattimento,
quando la nuova contestazione concerne un fatto che già
risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio
dell’azione penale.
Ad avviso della Corte torinese, la medesima ratio che
sorregge la declaratoria di illegittimità costituzionale ora
ricordata varrebbe anche in relazione all’ipotesi in cui il
reato concorrente, oggetto della contestazione suppletiva,
sia emerso - come nel giudizio a quo - solo nel corso e a
seguito dell’istruzione dibattimentale. Se è vero, infatti,
che, quando la nuova contestazione riguarda un fatto non
risultante dagli atti di indagine, non può essere mosso
alcun rimprovero al pubblico ministero per non averla
formulata tempestivamente in precedenza, d’altra parte,
neppure l’imputato potrebbe essere censurato per non
aver «previsto» la contestazione stessa. Non essendo
addebitabile all’imputato alcuna colpevole inerzia, né po-
tendogli essere addossate le conseguenze negative di un
prevedibile sviluppo dibattimentale, il cui rischio sia stato
deliberatamente assunto, la preclusione dell’accesso al
giudizio abbreviato si tradurrebbe in una irragionevole di-
scriminazione, lesiva del diritto di difesa (art. 24, secondo
comma, Cost.).
Sarebbe violato anche l’art. 3 Cost., posto che, a fronte
della contestazione suppletiva in questione, l’imputato po-
trebbe recuperare - secondo la Corte rimettente - i vantag-
gi connessi ad altri riti speciali, quali l’applicazione della
pena su richiesta e l’oblazione, sulla base della normativa
risultante dalle sentenze n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995
della Corte costituzionale, mentre si vedrebbe irrazional-
mente inibito l’accesso al giudizio abbreviato.
Il giudice a quo si dichiara, per altro verso, consapevole
del consolidato orientamento della giurisprudenza di le-
gittimità, in forza del quale non è ammessa la richiesta di
giudizio abbreviato «parziale», limitata, cioè, ad una parte
soltanto delle imputazioni cumulativamente formulate
contro la stessa persona. Tale orientamento, elaborato con
riguardo a richieste tempestivamente proposte, potrebbe,
tuttavia, non valere per la fattispecie di cui si discute,
nella quale la nuova contestazione è diretta ad adeguare
l’imputazione alle risultanze dibattimentali, senza che
venga garantita all’imputato la possibilità di formulare
una tempestiva richiesta di giudizio abbreviato.

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