Costituzionale

Pagine855-864
855
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2012
Costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
20 GIUGNO 2012, N. 167
(UD. 6 GIUGNO 2012)
PRES. QUARANTA – REL. FRIGO – RIC. GIP PRESSO TRIBUNALE DI BOLZANO IN
PROC. PEN. X E ALTRI
Guida in stato di ebbrezza y Art. 186 bis, comma
6, c.s. y Sostituzione della pena inf‌litta con il lavoro
di pubblica utilità y Conducenti “a rischio elevato”
di cui all’art. 186 bis, comma 1, c.s. y Esclusione y
Violazione dei principi di eguaglianza e della f‌inali-
tà rieducativa della pena y Erroneità del presuppo-
sto interpretativo y Questione non fondata di legit-
timità costituzionale.
. Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo
comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 186 bis, comma 6, c.s., aggiunto dall’art.
33, comma 2, L. 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in
materia di sicurezza stradale), nella parte in cui - nel
prevedere che alle fattispecie di guida sotto l’inf‌luenza
dell’alcool da parte dei conducenti “a rischio elevato”,
indicati dal comma 1 dello stesso articolo, si applicano
le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell’art.
186 c.s. - non richiama anche il comma 9 bis del me-
desimo art. 186, in forza del quale la pena detentiva e
pecuniaria può essere sostituita, se non vi è opposizione
da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubbli-
ca utilità, di cui all’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n.
274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice
di pace, a norma dell’articolo 14 L. 24 novembre 1999,
n. 468). (nuovo c.s., art. 186 bis) (1)
(1) In genere, sui presupposti di operatività della pena sostitutiva del
lavoro di pubblica utilità, si veda Cass. pen., sez. IV, 8 febbraio 2012,
Ambrosi, in Ius&Lex, dvd n. 4/2012, ed. La Tribuna. In dottrina, utile
è la consultazione di L. BENINI, G. A. DI BIASE, La guida in stato
di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, Collana Tribuna Juris, ed.
La Tribuna, Piacenza 2011, II ed.; F. PICCIONI, I reati stradali, ed. Il
Sole 24 Ore, Milano 2011.
RITENUTO IN FATTO
Con tre ordinanze, di analogo tenore, depositate il 1° di-
cembre 2011 (r.o. n. 40 del 2012) e il 9 dicembre 2011 (r.o.
n. 39 e n. 41 del 2012), il Giudice per le indagini prelimina-
ri del Tribunale di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli
articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 186 bis, comma 6,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), aggiunto dall’art. 33, comma 2, della legge
29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza
stradale), nella parte in cui - nel prevedere che alle fatti-
specie di guida sotto l’inf‌luenza dell’alcool da parte dei
conducenti “a rischio elevato”, indicati dal comma 1 dello
stesso articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi
da 3 a 6, 8 e 9 dell’art. 186 cod. strada - non richiama anche
il comma 9 bis del medesimo art. 186, in forza del quale
la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, se
non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del
lavoro di pubblica utilità, di cui all’art. 54 del D.L.vo 28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale
del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24
novembre 1999, n. 468).
Il giudice a quo è investito di distinti processi penali nei
confronti di persone imputate del reato di guida sotto l’in-
f‌luenza dell’alcool, di cui agli artt. 186 e 186 bis cod. strada,
con l’aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e
prima delle ore 7 (art. 186, comma 2 sexies, cod. strada).
Al riguardo, il rimettente riferisce che gli imputati era-
no stati fermati, in ora notturna, da personale di polizia
giudiziaria mentre erano alla guida di veicoli e sottopo-
sti ad accertamento mediante etilometro, dal quale era
risultato un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per
litro (nel caso di cui all’ordinanza r.o. n. 39 del 2012), ov-
vero superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro
(nei casi di cui alle ordinanze r.o. n. 40 e n. 41 del 2012),
con conseguente conf‌igurabilità delle ipotesi criminose
previste - rispettivamente - dalle lettere c) e b) dell’art.
186, comma 2, cod. strada. Risultava, inoltre, applicabile
la speciale disciplina dettata dall’art. 186-bis cod. strada,
trattandosi di conducenti di età inferiore a ventuno anni
(nei casi di cui alle ordinanze r.o. n. 39 e n. 40 del 2012) o
che avevano conseguito la patente di guida di categoria B
da meno di tre anni (nel caso di cui all’ordinanza r.o. n. 41
del 2012) (art. 186 bis, comma 1, lettera a).
Stante l’evidenza della prova, era stato emesso nei con-
fronti degli imputati un decreto di condanna alla pena
dell’ammenda (parte della quale sostitutiva dell’arresto),
oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospen-
sione della patente di guida. I difensori degli imputati, mu-
niti di procura speciale, avevano proposto opposizione al
decreto, chiedendo che ai loro assistiti venisse applicata,
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, una
pena detentiva e pecuniaria (di varia entità, a seconda
dei casi), da sostituire con un corrispondente numero di
ore di lavoro di pubblica utilità, in applicazione di quanto
stabilito dal comma 9 bis dell’art. 186 cod. strada.
Ad avviso del giudice a quo, la richiesta della difesa non
potrebbe, allo stato, essere accolta, non essendo la disci-
plina di cui al citato art. 186, comma 9 bis, cod. strada ap-
plicabile alle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT