Costituzionale

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Arch. nuova proc. pen. 5/2012
Costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
6 LUGLIO 2012, N. 172
PRES. QUARANTA – EST. TESAURO – RIC. T.A.R. MARCHE ED ALTRO
Sicurezza pubblica y Stranieri y Procedura di
emersione per la regolarizzazione y Art. 1 ter, com-
ma 13 lett. c), d.l. 78/09 y Reati previsti dall’art. 381
c.p.p. y Condanna y Automatico rigetto della istanza
di regolarizzazione y Mancata previsione della valu-
tazione concreta della pericolosità sociale y Illegit-
timità costituzionale parziale della norma.
. È costituzionalmente illegittimo, in riferimento al-
l’articolo 3 della Costituzione, l’articolo 1 ter, comma
13, lettera c), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78
(Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini),
introdotto dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n.
102, nella parte in cui fa derivare automaticamente il
rigetto dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore
extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti
di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti
dall’art. 381 del codice di procedura penale, senza pre-
vedere che la pubblica amministrazione provveda ad
accertare che il medesimo rappresenti una minaccia
per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. (Mass.
Redaz.) (d.l. 1 luglio 2009, n. 78, art. 1 ter; c.p.p., art.
381) (1)
(1) Pronuncia interessante che scardina l’orientamento consolidato
in seno alla giurisprudenza amministrativa secondo cui la condanna
per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 del c.p.p. è di per sè
sola ostativa alla possibilità di regolarizzazione dei rapporti di lavoro
di cittadini extracomunitari, senza alcuna valutazione della concreta
pericolosità sociale del lavoratore extracomunitario di cui è chiesta
la regolarizzazione. Cfr. T.a.r. Lecce, sez. II, 8 marzo 2011, n. 419, in
Foro amm. TAR 2011, 3, 976.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche
ed il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria,
con ordinanze dell’8 luglio e del 13 ottobre 2011, hanno
sollevato, rispettivamente, in riferimento all’articolo 3
della Costituzione ed agli articoli 3, 27 e 117, primo com-
ma, della Costituzione ed in relazione agli articoli 6 ed 8
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti: CEDU), ra-
tif‌icata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848,
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 ter,
comma 13 [recte: articolo 1 ter, comma 13, lettera c)], del
decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anti-
crisi, nonché proroga di termini), introdotto dalla legge
di conversione 3 agosto 2009, n. 102, il quale dispone che
non possono essere ammessi alla procedura di emersione
prevista da detta disposizione i lavoratori extracomunitari
che risultino condannati per uno dei reati previsti dagli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.
2. - L’ordinanza di rimessione del TAR per le Marche
premette che, nel giudizio principale, il ricorrente, citta-
dino del Senegal, ha impugnato il provvedimento con il
quale «il competente Sportello Unico per l’immigrazione
di Ancona, recependo il parere negativo espresso dalla
locale Questura, ha respinto la dichiarazione c.d. di emer-
sione» presentata ai sensi del citato art. 1-ter dal datore
di lavoro del predetto, in quanto egli è stato condannato,
con sentenza def‌initiva, alla pena di mesi 8 e giorni 20 di
reclusione ed € 2.200,00 di multa per il reato previsto e
punito dall’articolo 171-ter, comma 2, della legge 22 aprile
1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri dirit-
ti connessi al suo esercizio), per avere commercializzato
52 cd e 24 dvd privi del marchio SIAE, nonché prodotti con
marchi contraffatti. Tale reato, compreso fra quelli di cui
all’art. 381 del codice di procedura penale, in virtù della
previsione contenuta nella norma censurata, impedisce,
infatti, l’ammissione alla procedura di emersione».
Il giudice a quo dubita, tuttavia, della legittimità co-
stituzionale del richiamato art. 1 ter, comma 13, lettera
c), «nella parte in cui esclude automaticamente l’accesso
alla c.d. sanatoria in presenza di condanne, anche non
def‌initive, per i reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p., senza
prevedere una valutazione della concreta pericolosità
sociale del lavoratore extracomunitario di cui è chiesta
la regolarizzazione», ritenendo detta questione rilevante,
poiché, «vigente la norma nella sua attuale formulazione,
il ricorso dovrebbe essere rigettato».
A suo avviso, contrasterebbe con i «principi di ragione-
volezza e proporzionalità che la medesima, grave, conse-
guenza della non ammissione alla procedura di emersione
(che, merita sottolinearlo, vale a rendere regolari soggetti
che già vivono da tempo e lavorano nel territorio dello Sta-
to in condizioni di precarietà) colpisca, allo stesso modo,
gli stranieri che hanno compiuto reati di rilevante gravità,
e che generano allarme sociale, e coloro che - al pari del
ricorrente - siano incorsi in una sola azione disdicevole, di
scarsissimo rilievo penale, dovuta ad un oggettivo stato di
bisogno e di disperazione, e che abbiano successivamente
seguito un percorso di riabilitazione, e, avendo compreso
il disvalore del proprio operato, abbiano in prosieguo te-
nuto una condotta di vita esente da mende». Inoltre, la
norma violerebbe il principio di parità di trattamento (art.
3 Cost.), poiché assoggetta ad una stessa disciplina coloro

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