Costituzionale

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Arch. nuova proc. pen. 4/2012
Costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
3 MAGGIO 2012, N. 110
PRES. QUARANTA – EST. LATTANZI – RIC. GIP PRESSO IL TRIBUNALE DI ANCONA
IN PROC. PEN. X. ED ALTRI
Misure cautelari personali y Scelta delle misure
y Criteri y Obbligatorietà della custodia cautelare
in carcere in relazione alla fattispecie di cui all’art.
416 c.p. y Associazione per delinquere f‌inalizzata
alla commissione dei reati ex art. 473 c.p. e art.
474 c.p. y Preclusione y Illegittimità costituzionale
parziale.
. È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli
articoli 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della
Costituzione, l’articolo 275, comma 3, secondo periodo,
del codice di procedura penale, come modif‌icato dal-
l’art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.
11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di
contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti
persecutori), convertito, con modif‌icazioni, dalla legge
23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere
che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in
ordine al delitto di cui all’art. 416 del codice penale,
realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti
dagli artt. 473 e 474 del codice penale, è applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano ac-
quisiti elementi specif‌ici, in relazione al caso concreto,
dai quali risulti che le esigenze cautelari possono es-
sere soddisfatte con altre misure. (c.p.p., art. 275; c.p.,
art. 416; c.p., art. 473; c.p., art. 474) (1)
(1) Sulla norma censurata la Corte costituzionale si è già pronun-
ciata con precedenti declaratorie di illegittimità costituzionale par-
ziale. Si vedano: Corte cost., 22 luglio 2011, n. 231, in Cass. pen. 2011,
4251, in ordine al delitto di cui all’art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n.
309; Corte cost., 12 maggio 2011, n. 164, in questa Rivista 2011, 751, in
ordine al delitto di cui all’art. 575, c.p. e Corte cost., 21 luglio 2010, n.
265, ivi 2012, 513, in ordine ai delitti di cui agli articoli 600 bis, primo
comma, 609 bis e 609 quater, c.p.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza depositata il 22 agosto 2011 (r.o. n.
246 del 2011), il Giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Ancona ha sollevato questione di legittimi-
tà costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 13, primo
comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dell’ar-
ticolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, come
modif‌icato dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 feb-
braio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in
tema di atti persecutori), convertito, con modif‌icazioni,
dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 «nella parte in cui impone
l’applicazione o non consente la sostituzione della misura
cautelare della custodia in carcere con altra differente
misura meno aff‌littiva» per il delitto di cui all’art. 416 del
codice penale realizzato allo scopo di commettere i reati
di cui agli artt. 473 e 474 dello stesso codice.
Il giudice rimettente riferisce di essere stato investito
della richiesta del pubblico ministero di sostituzione, con
la misura della custodia cautelare in carcere, della misura
cautelare degli arresti domiciliari applicata con ordinanza
del 21 giugno 2011 nei confronti di quattro persone. In
precedenza, il pubblico ministero aveva richiesto l’ap-
plicazione di misure cautelari nei confronti di persone
sottoposte ad indagini preliminari per il delitto di cui
all’art. 416 cod. pen. f‌inalizzato alla realizzazione di più
reati previsti dagli artt. 473 e 474 cod. pen.; la richiesta
era stata accolta dal giudice per le indagini preliminari
che, con l’ordinanza indicata, aveva applicato varie misure
cautelari custodiali nei confronti degli indagati e, tra esse,
quella degli arresti domiciliari nei confronti delle quattro
persone in questione, rispetto alle quali le pur accertate
esigenze cautelari erano state ritenute di intensità minore
rispetto a quelle relative agli altri indagati. La nuova ri-
chiesta del pubblico ministero muoveva dall’assunto che,
stante l’imputazione provvisoria formulata, la norma non
consentisse l’applicazione di misure diverse dalla custodia
cautelare in carcere, situazione, questa, che era stata evi-
denziata anche dal tribunale del riesame investito del ri-
corso di uno degli indagati cui era stata applicata la misu-
ra più grave. Precisa al riguardo il rimettente che la scelta
operata all’atto dell’emissione dell’ordinanza cautelare
era basata su una lettura costituzionalmente orientata,
ispirata alle pronunce con le quali la Corte costituzionale
aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275,
comma 3, cod. proc. pen. in relazione ad alcune fattispecie
penali. Peraltro, sottolinea il rimettente, «la motivazione
sottesa alla nuova richiesta del P.M. di rivalutazione della
scelta operata è basata palesemente sul presupposto che
non sia possibile detta interpretazione, valutazione que-
sta sostanzialmente condivisibile, stante la specif‌icità e
la eterogeneità delle singole fattispecie ricomprese, che
non consente di allargare l’interpretazione ad altre, do-
vendo[si] far ricorso alla proposizione della questione di
legittimità costituzionale».
Riferisce ancora il rimettente che nell’ambito del
procedimento oggetto del giudizio principale erano stati

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