Costituzionale

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7-8/2012 Arch. giur. circ. e sin. strad.
Costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
18 APRILE 2012, N. 111
(C.C. 21 MARZO 2012)
PRES. QUARANTA – REL. MORELLI – RIC. CASTUCCI C. AXA ASSIC. SPA ED ALTRA
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Domanda giudiziaria y Proponibilità subordinata
al decorso del c.d. spatium deliberandi di 90 giorni
in capo all’assicuratore y Proponibilità subordinata
all’osservanza delle modalità e dei contenuti previ-
sti dall’art. 148 cod. assic. y Lamentato svantaggio
per il danneggiato, in quanto gravato da un maggior
onere di allegazione e di prova ai f‌ini dell’accesso
alla giurisdizione rispetto alla previgente norma-
tiva y Asserita violazione dei principi contenuti
nella legge di delegazione y Contrasto con i canoni
dell’equo processo e della effettività della tutela
giurisdizionale di cui alla CEDU y Violazione del
diritto di azione e di difesa nel giudizio a tutela del
diritto alla salute y Disparità di trattamento y Insus-
sistenza y Questione non fondata di legittimità co-
stituzionale.
. Non é fondata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 32,
76, 111 e 117, primo comma, Cost. ed in relazione agli
articoli 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, f‌irmata a Roma il 4 novembre 1950, ra-
tif‌icata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848, la
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 145,
comma 1, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private), nella parte in cui, al comma 1,
subordina la proponibilità della domanda giudiziaria
di risarcimento del danno alla persona, riportato in
conseguenza di sinistro stradale, al decorso del c.d.
spatium deliberandi di 90 giorni in capo all’assicura-
tore, decorrente dal giorno in cui il danneggiato abbia
presentato all’impresa di assicurazione un’istanza di
risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, «avendo osservato le modali-
tà e i contenuti previsti dall’articolo 148 c.d.a.». (d.l.vo
7 settembre 2005, n. 209, art. 145) (1)
(1) L’ordinanza di rinvio della questione oggetto della pronuncia in
epigrafe, Giud. pace civ. Roma 18 maggio 2010, trovasi pubblicata in
questa Rivista 2010, 475, con nota di G. GALLONE, La questione di
legittimità costituzionale dell’art. 145 del codice delle assicurazioni
sollevata dal giudice di pace di Roma. Per analogia con quanto
statuito dalla Corte costituzionale con riferimento al previgente art.
22, L. n. 990/1969, si vedano le decisioni 20 aprile 2004, n. 128, ivi
2004, 725 e 15 luglio 2003, n. 251, ivi 2003, 1050, che hanno dichiarato
manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la
questione di legittimità del predetto art. 22, nella parte in cui non
prevede, rispettivamente, che la domanda riconvenzionale proposta
ai sensi del secondo comma dell’art. 167 c.p.c. e l’atto di citazione
ritualmente notif‌icato al terzo chiamato in causa siano equipollenti,
ai f‌ini della proponibilità dell’azione per il risarcimento di danni
causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, alla lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento.
RITENUTO IN FATTO
1. - In giudizio civile risarcitorio, promosso da un pedo-
ne nei confronti della società assicuratrice del veicolo dal
quale assumeva di essere stato investito, subendo lesioni
personali, l’adito Giudice di pace di Roma - al f‌ine del
decidere sulla eccezione pregiudiziale della convenuta di
improponibilità della domanda per vizi di contenuto della
richiesta stragiudiziale di cui all’articolo 145, comma 1,
in relazione alle prescrizioni del successivo articolo 148,
comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
stione di legittimità costituzionale del combinato disposto
delle predette disposizioni del c.d.a., in riferimento agli
articoli 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, primo comma, della Co-
stituzione, in relazione anche agli articoli 6, paragrafo 1,
e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, f‌irmata a
Roma il 4 novembre 1950, ratif‌icata e resa esecutiva con
legge 4 agosto 1955, n. 848, e all’articolo 47 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata
a Nizza il 7 dicembre 2000, nel testo consolidato con le
modif‌iche apportate dal Trattato di Lisbona il 13 dicembre
2007, ratif‌icato con legge 2 agosto 2008, n. 130 ed entrato
in vigore il 1° dicembre 2009.
2. - É intervenuto il Presidente del Consiglio dei mini-
stri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato,
eccependo l’inammissibilità della questione per la omessa
previa verif‌ica di una possibile interpretazione costituzio-
nalmente orientata della normativa denunciata, nel senso
che la correlativa f‌inalità di incentivare la conclusione
della vicenda in sede stragiudiziale «non comprime le pos-
sibilità di difesa offerte al soggetto danneggiato, ma anzi
le incrementa».
Nel merito, l’Autorità intervenuta ha concluso per la
non fondatezza, per ogni aspetto, della questione sollevata,
sostanzialmente sul rilievo che «non può ritenersi lesiva
dei diritti costituzionali d’azione e difesa in giudizio una di-
sciplina che a contrario preveda un condizionamento della
tutela giurisdizionale alla congruità dell’offerta di liquida-
zione da parte dell’assicuratore» come quella prevista nel
comma 1 dello stesso denunciato articolo 148 c.d.a.

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