Corte costituzionale 25 febbraio 2014, n. 32 (ud. 11 febbraio 2014)
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Rivista penale 4/2014
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
25 FEBBRAIO 2014, N. 32
(UD. 11 FEBBRAIO 2014)
PRES. SILVESTRI – REL. CARTABIA – RIC. V.M.
Stupefacenti y Detenzione y Modifiche introdot-
te dalla L. n. 49/2006 di conversione del D.L. n.
272/2005 y Artt. 4 bis e 4 vicies ter, commi 2, lettera
a), e 3, lettera a), numero 6, del D.L. n. 272/2005
y Trattamento sanzionatorio y Equiparazione tra
cosiddette “droghe leggere” e “droghe pesanti” y
Illegittimità costituzionale parziale.
. Sono illegittimi costituzionalmente, in riferimento
all’art. 77, secondo comma, Cost. gli artt. 4 bis e 4 vicies
ter, commi 2, lettera a), e 3, lettera a), numero 6, del
D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per ga-
rantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Am-
ministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il
recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della L. 21 febbraio 2006, n. 49. L’art. 4 bis è
illegittimo «nella parte in cui ha modificato l’art. 73 del
testo unico sulle sostanze stupefacenti di cui al D.P.R.
9 ottobre 1990, 309, e segnatamente nella parte in cui,
sostituendo i commi 2 e 4 dell’art. 73, parifica ai fini
sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope di
cui alle tabelle II e IV previste dal previgente art. 14
a quelle di cui alle tabelle I e III, e conseguentemente
eleva le sanzioni per le prime della pena della reclusio-
ne da due a sei anni e della multa da euro 5.164 ad euro
77.468 a quella della reclusione dai sei a venti anni e
della multa da euro 26.000 ad euro 260.000»; l’art. 4
vicies ter, commi 2, lettera a), e 3, lettera a), numero 6)
è illegittimo «nella parte in cui sostituisce gli artt. 13
e 14 del D.P.R. 309 del 1990, unificando le tabelle che
identificano le sostanze stupefacenti, ed in particolare
includendo la cannabis e i suoi prodotti nella prima di
tali tabelle». (d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 bis;
d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 vicies-ter) (1)
(1) Con questa importante sentenza la Corte costituzionale sferra
un durissimo colpo alla legge Fini-Giovanardi “accusata” di aver stra-
volto, in sede di conversione, il contenuto del D.L. 30 dicembre 2005,
n. 272. In particolare, “mancherebbe il requisito della omogeneità
tra le norme originarie del decreto legge e quelle introdotte nella
legge di conversione. In proposito, i rimettenti hanno richiamato la
giurisprudenza costituzionale (sentenza 13 febbraio 2012, n. 22, in
www.giurcost.org; e ordinanza 6 marzo 2013, n. 34, ibidem) secondo
cui “sussiste nel nostro ordinamento detto principio costituzionale
di necessaria omogeneità, in quanto l’art. 77, secondo comma, Cost.
istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto legge,
formato dal Governo, e legge di conversione, caratterizzata da un
procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario,
anche sotto il profilo della particolare rapidità e accelerazione dei
tempi”. Ritornando alla decisione in commento, le norme originarie
contenute nel decreto legge avevano la finalità di: rafforzare le forze
di polizia e la funzionalità del Ministero dell’interno per prevenire
e combattere la criminalità organizzata e il terrorismo nazionale e
internazionale; garantire il finanziamento per le Olimpiadi invernali;
favorire il recupero dei tossicodipendenti detenuti; assicurare il
diritto di voto degli italiani residenti all’estero. Pur nella pluralità
degli scopi si sarebbe potuta ravvisare una sostanziale omogeneità
finalistica del decreto legge, ravvisabile nella comunanza di ratio
delle disposizioni, quella di garantire l’effettivo e sicuro svolgimento
delle Olimpiadi invernali. In ogni caso, le norme originarie riguarda-
vano non la disciplina delle sostanze stupefacenti, ma lo specifico e
circoscritto tema dell’esecuzione delle pene detentive nei confronti
dei tossicodipendenti recidivi con un programma terapeutico in
corso. La legge di conversione, invece, non ha apportato modifiche
funzionalmente interrelate con le previsioni originarie, ma ha com-
pletamente ridisegnato l’apparato repressivo in materia di stupe-
facenti, sostituendo l’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 e incidendo
profondamente sul sistema classificatorio delle sostanze psicotrope,
così da pervenire alla equiparazione tra cosiddette “droghe leggere”
e “droghe pesanti”. Infatti, la legge di conversione ha previsto una
medesima cornice edittale per le violazioni concernenti tutte le
sostanze stupefacenti, unificando il trattamento sanzionatorio che,
in precedenza, era differenziato a seconda che i reati avessero per
oggetto le sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle II
e IV (cosiddette “droghe leggere”) ovvero quelle incluse nelle tabelle
I e III (cosiddette “droghe pesanti”). Per effetto di tali modifiche
le sanzioni per i reati concernenti le cosiddette “droghe leggere” e,
in particolare, i derivati dalla cannabis, precedentemente stabilite
nell’intervallo edittale della pena della reclusione da due a sei anni
e della multa da euro 5.164 ad euro 77.468, sono state elevate, preve-
dendosi la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da
euro 26.000 ad euro 260.000.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza depositata in data 11 giugno 2013 (r.o.
n. 227 del 2013), la Corte di cassazione, terza sezione pena-
le, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 4 bis e 4 vicies ter, commi 2, lettera a), e 3, lettera a),
numero 6, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Mi-
sure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti
per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funziona-
lità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per
favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifi-
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