Costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine689-697

Page 689

@CORTE COSTITUZIONALE 23 luglio 2010, n. 280 (ud. 6 luglio 2010). Pres. Amirante – Rel. Finocchiaro – Ric. Amiu S.p.a. c. Prefetto di Genova

Carta di circolazione – Veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone – Previsione che la carta di circolazione possa essere sostituita da fotocopia autenticata e sottoscritta dal proprietario – Omessa estensione di detta facoltà a tutti i veicoli delle Aziende pubbliche fornitrici di servizi essenziali come definiti dall’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 – Questione di illegittimità parziale

È illegittimo costituzionalmente, in riferimento agli artt. 3 e 41 cost., l’art. 180, comma 4, c.s., come integrato dall’articolo 3, comma 17, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), conv. con modif. nella L. 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 146 del 1990, la facoltà di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell’originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo. (nuovo c.s., art. 180) (1)

    (1) Questione che non risulta essere mai stata sollevata prima.

RITENUTO IN FATTO

  1. - Il Giudice di pace di Genova - nel corso del giudizio, promosso dal legale rappresentante dell’AMIU S.p.a. - Azienda multiservizi e d’igiene urbana di Genova, ai sensi dell’articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e articoli 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e successive modifiche, di opposizione ad un verbale di contestazione per la violazione dell’articolo 180, comma 7, del citato D.L.vo n. 285 del 1992, con il quale era stata irrogata alla stessa AMIU, una sanzione amministrativa pecuniaria, con l’obbligo di esibire, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, la carta di circolazione - ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione (parametro, quest’ultimo, non evocato nel dispositivo della ordinanza di rimessione, ma considerato nella motivazione della stessa), questione di legittimità costituzionale dell’art. 180, comma 4, del citato D.L.vo n. 285 del 1992, come integrato dall’art. 3, comma 17, del decretolegge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende pubbliche fornitrici di servizi essenziali, come definiti dall’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge), la facoltà, prevista a favore dei mezzi di trasporto pubblico di persone, di tenere a bordo, in luogo dell’originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo.

    Il rimettente fa presente che, all’atto dell’accertamento che ha dato luogo alla contestazione, alla guida del veicolo di proprietà dell’AMIU si trovava un dipendente della predetta società indicato come responsabile in solido della sanzione, il quale, a richiesta degli agenti accertatori, aveva esibito, oltre alla propria patente di guida, fotocopia della carta di circolazione autenticata dal responsabile del servizio aziendale, e che tuttavia gli agenti della Polizia stradale di Savona, non ritenendo idonea detta fotocopia, gli avevano contestato la violazione dell’art. 180, commi 1 e 7, del D.L.vo n. 285 del 1992. L’AMIU aveva poi provveduto, nei termini previsti, ad esibire l’originale della carta di circolazione.

    La questione di legittimità costituzionale dell’art. 180, comma 4, del codice della strada era stata proposta nel ricorso avverso il verbale di contestazione dalla stessa AMIU, che aveva ravvisato un vulnus all’art. 3 Cost. nella parte in cui la norma citata consente, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente, di tenere a bordo, in sostituzione dell’originale, una fotocopia della carta di circolazione autenticata dal proprietario, senza estendere tale previsione a società come l’AMIU, aventi le stesse caratteristiche ma dedite al trasporto di cose, anziché di persone.

    Nell’ordinanza di rimessione si rileva poi che la modifica introdotta al codice della strada dal citato d.l. n. 151 del 2003, oltre ad essere coerente con la legge relativa all’autocertificazione, non solo è opportuna e in linea con lo spirito della norma che l’ha adottata, ma rappresenta un raro esempio di equa concretezza legislativa. Peraltro - osserva il rimettente - se rientra nella autonoma valutazione del legislatore la diversa disciplina di situazioni giuridiche, di facoltà e diritti dei destinatari della norma, tale autonomia incontra un limite nella coerenza con i principi costituzionali. La norma in esame introduce una singolare disciplina che sembra al giudice a quo autorizzare un «trattamento di maggior favore» in merito alla tenuta della carta di circolazione per le sole aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico di persone, escludendone quelle diPage 690 trasporto/smaltimento di rifiuti solidi urbani, e comunque tutte quelle aziende che, aventi le stesse problematiche, esercitano la prestazione di servizi essenziali.

    La richiesta estensione della facoltà di cui si tratta, prevista dall’art. 180, comma 4, non arrecherebbe alcun pregiudizio al legittimo e doveroso controllo da parte della p.a. della correttezza dei dati costituenti le caratteristiche dei veicoli. Tale esigenza ben potrebbe, infatti, essere soddisfatta dalla fotocopia autenticata dal responsabile del servizio o dal proprietario del veicolo, che in tal modo assumerebbe la responsabilità civile e penale del contenuto dell’omologo documento, che potrebbe essere controllato con l’obbligo di esibizione previsto dallo stesso art. 180, comma 8.

    Tale sistema legislativo, di opportuno favore in ordine alla presenza o meno a bordo del veicolo della carta di circolazione, ad avviso del giudice a quo, nel rispetto del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., andrebbe applicato a tutte le situazioni eguali, comprese quelle che si riferiscono ad un servizio essenziale, quale quello della raccolta dei rifiuti. Né alcun pregiudizio all’interesse collettivo e alla fede pubblica potrebbe derivare dall’estensione della facoltà di cui si tratta anche ai veicoli destinati alla raccolta dei rifiuti, ma, piuttosto, un vantaggio per la collettività.

    Il vulnus sospettato riguarderebbe l’art. 3 Cost. nella sua duplice portata di principio di uguaglianza formale (primo comma) - preclusiva delle arbitrarie discriminazioni fra soggetti che si trovino in situazioni identiche o affini (come pure delle arbitrarie assimilazioni tra soggetti che si trovino in situazioni diverse) - e sostanziale (secondo comma).

    Nel caso di specie non sarebbe ragionevole sottoporre ad una particolare disciplina le aziende di trasporto pubblico di persone e ignorare che le medesime esigenze, sopra evidenziate, si riscontrano, senza eccezioni, nelle aziende di trasporto pubblico di cose. Tale differenziazione normativa verrebbe ulteriormente in rilievo in connessione con altre e più specifiche norme costituzionali, quale quella di cui all’art. 41 Cost. sulla iniziativa economica privata.

    In definitiva, secondo il giudice a quo, imporre alle aziende di smaltimento rifiuti solidi urbani una normativa che incida pesantemente sulle modalità organizzative aziendali di tenuta del parco automezzi con una disposizione rigida ed insuperabile significherebbe dettare una disciplina che necessariamente influisce sull’iniziativa economica e sulle modalità operative di una componente importantissima dell’azienda, appesantendone e complicandone la gestione operativa.

  2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita l’AMIU, che ha premesso di essere l’azienda incaricata dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani della città di Genova, ed ha insistito per la declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., della norma censurata nella parte in cui non estende a tutte le aziende esercenti servizio pubblico di trasporto la facoltà di tenere a bordo dei propri veicoli, in luogo dell’originale, la fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo.

    CONSIDERATO IN DIRITTO

  3. - Il Giudice di pace di Genova dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 180, comma 4, del D.L.vo 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada), come integrato dall’articolo 3, comma 17, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende pubbliche fornitrici di servizi essenziali, come definiti dall’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge), e, in particolare, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la facoltà di tenere, a bordo dei veicoli, in luogo dell’ originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, come previsto per i mezzi di trasporto pubblico di persone.

    La norma violerebbe l’articolo 3 della Costituzione per la irragionevole disparità di trattamento, differenziandosi le tipologie di pubblico servizio di cui si tratta solo per un fattore estrinseco, e cioè il bene trasportato, ed essendo esse invece identiche per la natura dell’attività e l’elevato...

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