Costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine475-482

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@CORTE COSTITUZIONALE 17 marzo 2010, n. 106. Pres. Amirante – Est. Mazzella – Ric. R.G. c. Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere

Difesa e difensori – Di ufficio – Praticante avvocato – Nomina d’ufficio – Illegittimità costituzionale della previsione normativa

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 24, secondo comma, Cost., l’art. 8, secondo comma, ultimo periodo, del r.d.l. 27 novembre, 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) - convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall’art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti al pretore), dall’art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale), e dall’art. 246 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) - nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati possono essere nominati difensori d’ufficio. (r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 8) (1)

    (1) In precedenza la Cassazione penale, con sentenza della sezione seconda del 16 marzo 1995, Vallisa, pubblicata integralmente in questa Rivista 1995, 228, aveva affermato il principio secondo cui i praticanti procuratori ben potevano essere nominati difensori d’ufficio nei giudizi in pretura, non potendosi ritenere che il patrocinio legittimamente svolto ai sensi dell’art. 8 del R.D.L. n. 1578/33 potesse essere limitato all’ipotesi di nomina fiduciaria, non essendo individuabile una norma che consideri abilitati (o non) al patrocinio a seconda della nomina fiduciaria o d’ufficio. Gli albi degli avvocati e procuratori cui fa riferimento l’art. 29 att. c.p.p., non rappresentano, secondo i giudici di legittimità, una scelta obbligata, avendo la funzione di facilitare l’individuazione di difensori disponibili e reperibili. Di opposto avviso Cass. pen., sez. IV, 12 luglio 1994, Bartolomucci, anch’essa pubblicata per esteso ivi 1994, 678, secondo la quale, pur consentendo la legge l’esercizio del patrocinio davanti alle preture ai praticanti procuratori legali, costoro non possono comunque essere nominati difensori d’ufficio, essendo tale nomina riservata, ai sensi dell’art. 29, c. 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo c.p.p., ai soli “iscritti negli albi, idonei e disponibili ad assumere le difese d’ufficio” e dovendosi intendere per “albi” solo gli albi degli avvocati e procuratori, con esclusione, invece, dei registri dei praticanti procuratori.

RITENUTO IN FATTO

  1. - Con ordinanza n. 259 del 24 marzo 2009, emessa nel corso del giudizio promosso da R.G., praticante avvocato, nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere, al fine di ottenere la disapplicazione del provvedimento di reiezione della sua domanda di iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio, il locale Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, nonché 97 Cost. - dell’art. 8, secondo comma, ultimo periodo del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e come modificato dall’art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti al pretore), dall’art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale) e dall’art. 246 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) - nella parte in cui stabilisce che, dopo un anno dalla iscrizione al registro speciale tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, i praticanti procuratori «… sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254 (Delega al Governo per l’istituzione del giudice unico di primo grado), rientravano nelle competenze del pretore». «Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi [i praticanti avvocati] possono essere nominati difensori d’ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero».

    Ad avviso del rimettente, quest’ultima previsione, viola l’art. 24, secondo comma, Cost. poiché impone al soggetto indagato, o imputato, di subire la nomina di un difensore dotato di una professionalità inferiore rispetto a quella di cui godono coloro che hanno completato l’iter di abilitazione all’esercizio della professione forense.

    La norma impugnata contrasterebbe inoltre con il combinato disposto degli artt. 3 e 24, terzo comma, Cost., poiché la parte assistita da un praticante avvocato nominato difensore d’ufficio non può godere del patrocinio a spese dello Stato, in quanto gli artt. 80 e 81 del d.p.r. 30 maggio 2001, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) condizionano tale beneficio alla iscrizione degli avvocati negli elenchi speciali ivi previsti.

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    Secondo il giudice a quo, risulterebbe altresì violato l’art. 97 Cost., in quanto le limitazioni imposte dalla legge al patrocinio da parte dei praticanti impediscono una razionale organizzazione e gestione dell’ufficio centralizzato competente in ordine alle richieste di nomina di difensori d’ufficio provenienti dalle autorità giudiziarie e di polizia.

  2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito l’inammissibilità o l’infondatezza delle questioni, rilevando che la difesa d’ufficio, affidata ai praticanti avvocati in sede penale, è rigorosamente limitata ai reati minori, quelli, cioè che, in base alle norme previgenti alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del Pretore.

    A giudizio dell’interventore la questione è altresì infondata poiché la scelta limitativa così operata rientra nella discrezionalità legislativa e, in quanto collegata alla differenza di status del praticante, si basa su una valutazione non irragionevole, né arbitraria (ordinanza n. 163 del 2002).

    Altrettanto infondata - secondo la difesa dello Stato - è la presunta violazione dell’art. 97 Cost., atteso che la disposizione sulla difesa d’ufficio da parte dei praticanti avvocati non è norma di organizzazione dei pubblici uffici.

    CONSIDERATO IN DIRITTO

  3. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere investe la norma che consente ai praticanti avvocati, dopo un anno dalla iscrizione nell’apposito registro speciale tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati, di essere nominati - in sede penale - difensori d’ufficio, nonché di svolgere le funzioni di pubblico ministero e di proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori, sia come rappresentanti del pubblico ministero, davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’Ordine circondariale che ha la tenuta del predetto registro e limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254 (Delega al Governo per l’istituzione del giudice unico di primo grado), rientravano nelle competenze del pretore.

    Questa disciplina è dettata dall’art. 8, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre, 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente modificato dall’art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti al pretore), dall’art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale), e dall’art. 246 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), ai sensi del quale i praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro speciale [...], sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’Ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitata mente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nelle competenze del pretore.

    L’ultimo periodo della impugnata norma precisa che «Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi [i praticanti avvocati] possono essere nominati difensori d’ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero».

    Ad avviso del rimettente, quest’ultima disposizione viola anzitutto l’art. 24, secondo comma, Cost. poiché impone al soggetto indagato, o imputato, di subire la nomina di un difensore d’ufficio dotato di una professionalità non ancora compiuta rispetto a quella di cui godono gli avvocati, dopo aver percorso l’intero iter di abilitazione all’esercizio della professione.

    La norma impugnata contrasterebbe inoltre con il combinato disposto degli artt. 3 e 24, terzo comma, Cost., poiché la parte assistita da un praticante non può di fatto usufruire del patrocinio a spese dello Stato - al quale sia stato...

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