Atto costitutivo di pegno di titoli e/o valori (Artt. 2800-2843 c.c.)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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La . . . Spa è una società di locazione finanziaria per azioni con sede in . . ., via . . ., n. . . capitale sociale di euro . . . = interamente versato e riserve pari a euro . . . = (al . . .); registro delle imprese di . . ., codice fiscale e partita iva n. . . .; iscritta al rea della camera di commercio di . . . al n. . . .; iscritta all'elenco generale di cui all'art. 106 del D.L.vo 385/1993: n. . . .; società del gruppo banca . . ., iscritto all'albo dei gruppi creditizi presso la banca d'italia cod . . .; indirizzo di posta elettronica: . . . @ . . . it

@Art. 1 - Caratteristiche e rischi tipici del servizio

Con questa garanzia - che può avere ad oggetto beni mobili o crediti - il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (cosiddetto spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa.

Il pegno su strumenti finanziari - dematerializzati e non - in gestione accentrata, nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce - oltre che con atto scritto - anche con la registrazione in appositi conti presso la banca, in linea con la normativa vigente.

Caso a parte è rappresentato dalla costituzione in pegno di quote di società a responsabilità limitata, per la quale è prevista la sottoscrizione di apposito atto notarile con conseguente annotazione sul libro soci della società stessa e pubblicazione di tale vincolo nel registro delle imprese.

@Art. 2 - Rischi della garanzia

I rischi di tale garanzia sono così sintetizzabili:

- chi sottoscrive un atto costitutivo di pegno si obbliga a rimborsare alla banca le somme che quest'ultima vanta come credito nei suoi confronti o di un terzo per capitale, interessi, spese, ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario a semplice richiesta scritta;

- in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la banca, ad estinzione o decurtazione delle predette obbligazioni, senza pregiudizio alcuno, in qualsiasi momento e senza necessità...

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