PROVVEDIMENTO 4 ottobre 2010 - Modifica dei PP.DG 19 marzo 2008, 26 ottobre 2009, 14 giugno 2010 e 7 settembre 2010 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell''organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Udine, denominato «Sportello di Conciliazione C.C.I.A.A. di Udine», in Udin...

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PPDG 19 marzo 2008, 26 ottobre 2009, 14 giugno 2010 e 7 settembre 2010 d'iscrizione al n. 26 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Udine, con sede legale in Udine via Morpurgo n. 4, codice fiscale n. 00460830300, denominato «Sportello di Conciliazione C.C.I.A.A. Udine»;

Vista l'istanza 30 agosto 2010 prot. m. dg DAG 6 settembre 2010 n. 113792.E, con la quale il dott. Da Pozzo Giovanni, nato a Tolmezzo (Udine) il 28 agosto 1955, in qualita' di legale rappresentante della Camera di commercio I.A.A. di Udine ha chiesto l'inserimento di ulteriori cinque conciliatori (3 in via esclusiva e 2 in via non esclusiva);

Considerato:

che ai sensi dell'art. 1, lettera e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore e' la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f ) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda d'iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti...

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