PROVVEDIMENTO 12 marzo 2009 - Prescrizioni ai titiolari di banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005 a seguito della deroga introdotta dall''articolo 44 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE

DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del cons. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»);

Visto l'art. 129, comma 2, del Codice che, in attuazione della disciplina comunitaria e, in particolare, della direttiva 2002/58/Ce, ha individuato nella «mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali» la finalita' primaria degli elenchi telefonici realizzati in qualunque forma;

Considerato che tale disposizione ribadisce che il trattamento dei dati inseriti negli elenchi, se realizzato per fini ulteriori tra cui rientrano quelli pubblicitari, promozionali o commerciali, e' lecito solo se e' effettuato con il consenso espresso liberamente e specificamente dagli interessati, documentato per iscritto e previa informativa;

Visto il provvedimento del 15 luglio 2004 (in http://www.garanteprivacy.it/, doc. web n. 1032381) con il quale l'Autorita' ha individuato le modalita' di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati e agli acquirenti del traffico prepagato negli elenchi telefonici «alfabetici» del servizio universale, realizzati in qualsiasi forma, in rapporto alle diverse finalita' sopraindicate, anche in rapporto all'informativa;

Visto il provvedimento del 14 luglio 2005 (in http://www.garanteprivacy.it/, doc. web n. 1151640) con il quale l'Autorita' ha individuato procedure semplificate per la redazione e l'utilizzo degli elenchi organizzati per categorie merceologiche/professionali (c.d. elenchi «categorici»);

Rilevato che la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede la possibilita' di utilizzare, per attivita' di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale, alcune categorie di dati e, in particolare: a) quelli presenti negli elenchi c.d. “alfabetici” per i quali l'interessato ha manifestato il proprio consenso (Provv. 15 luglio 2004 cit.); b) quelli presenti negli elenchi c.d. “categorici” (Provv. 14 luglio 2005 cit.); c) quelli presenti nelle banche dati costituite utilizzando anche dati estratti da elenchi telefonici formati precedentemente al 1° agosto 2005, sempre che il titolare del trattamento sia in grado di dimostrare di aver fornito...

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