L'Europa dei diritti e il ruolo delle Corti nella tutela dei diritti fondamentali: il caso della Legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita

AutoreMaria Paola Costantini
Pagine155-175
MARIA PAOLA COSTANTINI
L’EUROPA DEI DIRITTI E IL RUOLO DELLE CORTI
NELLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI:
IL CASO DELLA LEGGE 40 SULLA PROCREAZIONE
MEDICALMENTE ASSISTITA
Negli ultimi anni, le Corti europee sono state investite di questioni del tutto
estranee – almeno in apparenza – alle materie di competenza. Tra queste, trova un
suo specifico spazio anche il tema della fecondazione assistita con la richiesta di
intervento da parte di coppie e di associazioni di tutela dei pazienti infertili in or-
dine al riconoscimento giuridico di nuove situazioni oltre che di nuovi spazi di
tutela giuridica. Nonostante, il meccanismo di accesso alle Corti non sia facile né
conosciuto dai più, è registrabile un aumento significativo di ricorsi specie in set-
tori che riguardano l’ambito famigliare, la tutela della salute, il riconoscimento di
situazioni giuridiche soggettive nuove, l’eliminazione di discriminazioni.
La procreazione medicalmente assistita è stata recentemente oggetto della
pronuncia della Prima sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo1, deci-
sione su cui poi è intervenuta anche la Grande Camera della Corte, che ne ha ri-
baltato la decisione2. Le pronunce hanno affrontato una delle questioni più con-
troverse nell’ambito della procreazione medicalmente assistita ossia la donazione
dei gameti, con l’implicito coinvolgimento di temi legati all’identità biologica
del nascituro, alla selezione genetica, al rischio di sfruttamento della donna do-
natrice, alla natura del legame famigliare, ecc.
L’esame complessivo della vicenda conduce a una riflessione che può essere
interessante oltre che rilevante circa il peso da attribuire nell’ambito europeo a
diritti come quello al rispetto della vita privata e familiare, alla tutela del minore,
al principio di autodeterminazione della persona, presenti anche nella Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea nonché nelle tradizioni costituzionali
dei diversi paesi firmatari della Convenzioni e parte dell’Unione Europea.
Così come può fornire dati circa l’attuale rapporto tra gli Stati e le Corti eu-
ropee, e quindi sul cd margine di apprezzamento e di discrezionalità attribuito
alle singole legislazioni e sul ruolo da attribuire agli organismi sovranazionali. Il
1 Il 1 aprile, la prima sezione della Corte Edu, ha deciso sul ricorso di due coppie austriache
H. and Others v. Austria (ricorso n. 57813/00) in materia di donazione di gameti invocando la
violazione degli art. 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.
2 Il 3 novembre 2011, la Grande Camera ha deciso infatti in senso contrario.
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caso della fecondazione eterologa – soprattutto se si prende in esame la decisione
finale – può avere una duplice lettura: da una parte, si ripropongono vecchi inter-
rogativi sulla reale efficacia di un intervento davanti alla CEDU, stante la con-
ferma che su alcune questioni cd eticamente sensibili il margine di apprezza-
mento degli stati rimane ampio, dall’altra, è possibile registrare un possibile
ruolo della Corte di sensibilizzazione degli Stati a una necessaria evoluzione
delle legislazioni e una maggiore attenzione verso il progresso scientifico e la
modifica della coscienza sociale e culturale di un paese. Come più volte è avve-
nuto es. nel caso Marckx v. Belgium deciso nel 19793, in questo caso la Grande
Camera – pur in una pronuncia che appare contraddittoria e forse addirittura un
passo indietro – invia uno specifico e ben definito monito ai Paesi firmatari sulle
modalità di legiferare e di tenere conto dei mutamenti in atto.
Un’ulteriore ragione di interesse è rappresentata dal fatto che in Italia sono
stati promossi una serie di ricorsi davanti ai Tribunali4 per l’eliminazione del di-
vieto di fecondazione eterologa e in tal senso, la decisione europea potrà avere un
impatto sia sui giudici di primo grado che sulla Corte costituzionale italiana. Tre
sono le ordinanze dei Tribunali italiani con cui è stata sollevata eccezione di in-
costituzionalità davanti alla nostra Corte Costituzionale: il tribunale di Firenze,
quello di Catania e quello di Milano. Altri procedimenti sono stati instaurati a
Bologna, con scarsa possibilità di essere presi in esame dal Corte, attesi i tempi e
l’atteggiamento particolarmente timoroso da parte dei giudici. Atteggiamento
non nuovo, visto che per i ricorsi relativi alla diagnosi pre-impianto e alla elimi-
nazione del numero di 3 embrioni relative alla Legge 40 del 2004, le decisioni
sono arrivate dopo due anni e mezzo dalla richiesta e un anno dopo la pronuncia
della Corte Costituzionale.
La pronuncia della Prima sezione
A inizio 2010, il 1 aprile, la prima sezione della Corte Edu, ha deciso sul ri-
corso di due coppie austriache H. and Others v. Austria (ricorso n. 57813/00), di
accertare la violazione della Legge austriaca sulla procreazione assistita in ordine
agli art. 8 e 14 della Convenzione EDU atteso l’esclusione della cd fecondazione
eterologa. La prima sezione della Corte Edu ha accolto la richiesta, riconoscendo
come l’accesso alla fecondazione in vitro rientri nell’ambito della nozione di vita
privata e famigliare il cui rispetto è tutelato dall’art. 8 della Convenzione. Nella
sentenza è affermato al paragrafo 60 che “la Corte ritiene, pertanto, che il diritto
3 Il caso concerneva lo status di figlio illegittimo e naturale (application n. 6833/74 deciso il
13/6/1979: la Corte di Strasburgo invitava gli stati firmatari della Convenzione EDU a riformare
il proprio diritto di famiglia.
4 Il 6/9/2010, il 26/10/2010 e il 28/12/2010, rispettivamente il Tribunale di Firenze, quello di
Catania e quello di Milano hanno rimesso la questione di legittimità costituzionale alla Corte co-
stituzionale delle norme relative alla fecondazione eterologa presente all’art. 4 comma 3 della
Legge 40/2004.

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