Corte cost., 17 ottobre 2011, n. 284 (c.c. 21 settembre 2011), Mazzella A.D. c. Comune di Bari

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2012
Costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
17 OTTOBRE 2011, ORD. N. 284
(C.C. 21 SETTEMBRE 2011)
PRES. QUARANTA – REL. MAZZELLA – RIC. A.D. C. COMUNE DI BARI
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Verbale y Opposi-
zione y Pagamento del contributo unif‌icato nonché
delle spese forfetizzate y Anche con riferimento
agli atti dei giudizi previsti dall’art. 204 bis c.s. y
Violazione del principio di uguaglianza y Lesione
del diritto di agire in giudizio e della tutela giuri-
sdizionale contro gli atti della pubblica ammini-
strazione y Difetto di motivazione sulla rilevanza y
Questione manifestamente inammissibile di legitti-
mità costituzionale.
. È manifestamente inammissibile, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 113 Cost., la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 2, comma 212, lettera b), n. 2, della
L. 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge f‌inanziaria 2010), che ha introdotto il comma 6
bis nell’art. 10 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia - Testo A), nella parte in
cui dispone, anche con riferimento ai giudizi previsti
dall’art. 204 bis c.s. che «nei procedimenti di cui all’art.
23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modif‌icazioni, gli atti del processo sono soggetti soltan-
to al pagamento del contributo unif‌icato, nonché delle
spese forfetizzate secondo l’importo f‌issato nell’art. 30
del presente testo unico». (l. 23 dicembre 2009, n. 191,
art. 2) (1)
(1) Con la decisione in epigrafe è stata dichiarata l’inammissibilità
della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza poiché il
rimettente non ha precisato nella propria ordinanza se il contributo
unif‌icato sia stato pagato o meno dalla parte ricorrente e, pertanto,
la Corte non era in grado di verif‌icare se effettivamente il giudice a
quo dovesse fare applicazione della norma censurata. Si rammenti
che l’art. 28 della L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità
2012), pubblicata in questa Rivista 2011, 1056, ha introdotto signif‌i-
cative modif‌iche agli artt. 13 e 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Si riporta qui di seguito il testo dell’art. 28 (Modif‌iche in materia di
spese di giustizia):«1. Al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
seguenti modif‌icazioni: a) all’articolo 13, dopo il comma 1 è inserito
il seguente: “1 bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della
metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi
dinanzi alla Corte di cassazione”;
b) all’articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La parte
di cui al comma 1, quando modif‌ica la domanda o propone domanda
riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumen-
to del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e
a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti,
quando modif‌icano la domanda o propongono domanda riconvenzio-
nale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo,
sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al conte-
stuale pagamento di un autonomo contributo unif‌icato, determinato
in base al valore della domanda proposta”.
2. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo è versato all’entrata del bilancio dello Stato,
con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto
del Ministro dell’economia e delle f‌inanze, allo stato di previsione
del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli
uff‌ici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e
con esclusione delle spese di personale. Nei rapporti f‌inanziari con
le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all’erario
per un periodo di cinque anni.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle
controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato
pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione,
depositato successivamente alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.».
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione
a sanzione amministrativa, il Giudice di pace di Bari, con
ordinanza iscritta al n. 61 del ruolo ordinanze dell’anno
2011, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113
della Costituzione, questione di legittimità costituziona-
le dell’art. 2, comma 212, lettera b), n. 2, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge f‌inan-
ziaria 2010), che ha introdotto il comma 6 bis nell’art. 10
del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia - Testo A), nella parte in cui dispone, anche con
riferimento ai giudizi previsti dall’art. 204 bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della stra-
da), che «nei procedimenti di cui all’art. 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modif‌icazioni, gli atti
del processo sono soggetti soltanto al pagamento del con-
tributo unif‌icato, nonché delle spese forfetizzate secondo
l’importo f‌issato nell’art. 30 del presente testo unico»;
che il rimettente deduce che il ricorrente nel giudizio a
quo, nell’impugnare il verbale con il quale gli era stata con-
testatala violazione dell’art. 146, comma 3, del D.L.vo n. 285
del 1992 ed irrogata la sanzione pecuniaria di euro 163,86,
in via preliminare ha eccepito l’incostituzionalità della nor-
ma che impone il pagamento del «contributo unif‌icato» nei
giudizi di opposizione a sanzione amministrativa;

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