Corte di Giustizia CE: funzionalità del software e tutela del diritto d'autore (Corte di giustizia CE, Sentenza 2 maggio 2012, C-406/10)

AutoreVincenzo Bancone
Pagine441-475
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rivista di diritto privato Difese e decisioni
3/2013
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Grande Sezione,
Sentenza 2 maggio 2012, procedimento C-406/10
Pres. Skouris – Rel. Arestis
SAS Institute Inc. c. World Programming Ltd
Massima – L’articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva 91/250/CEE del Consi-
glio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per ela-
boratore, deve essere interpretato nel senso che non costituiscono una forma di
espressione di un programma per elaboratore e non sono, a tale titolo, tutelati
dal diritto d’autore sui programmi per elaboratore ai sensi della predetta Diret-
tiva né la funzionalità di un programma siatto né il linguaggio di programma-
zione e il formato di le di dati utilizzati nell’ambito di un tale programma per
sfruttare talune delle sue funzioni.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
2 maggio 2012
«Proprietà intellettuale – Direttiva 91/250/CEE – Tutela giuridica dei program-
mi per elaboratore – Articoli 1, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3 – Portata della tutela
– Creazione diretta o mediante altro procedimento – Programma per elaboratore
tutelato dal diritto d’autore – Funzioni riprese da un secondo programma senza aver
avuto accesso al codice sorgente del primo programma – Decompilazione del codice
oggetto del primo programma per elaboratore – Direttiva 2001/29/CE – Diritto
d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione – Articolo 2, lettera a) –
Manuale d’uso di un programma per elaboratore – Riproduzione in un altro pro-
gramma per elaboratore – Violazione del diritto d’autore – Presupposto – Espressio-
ne della creazione intellettuale dell’autore del manuale d’uso»
Nella causa C-406/10, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dalla High Court of Justice (En-
gland & Wales), Chancery Division (Regno Unito), con decisione del 2 agosto
2010, pervenuta in Cancelleria l’11 agosto 2010, nella causa
SAS Institute Inc,
contro
World Programming Ltd,
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LA CORTE (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg.
A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, dalla sig.ra A. Pre-
chal, presidenti di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann,
G. Arestis (relatore), A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen, dalla sig.ra M. Berger e dal sig.
E. Jarašiūnas, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 settembre 2011,
considerate le osservazioni presentate:
per il SAS Institute Inc., da H.J. Carr, QC, nonché da M. Hicks e J. Irvine, bar-
risters;
per la World Programming Ltd, da M. Howe, QC, R. Onslow e I. Jamal, barri-
sters, su incarico di A. Carter-Silk, solicitor;
per il governo spagnolo, da N. Díaz Abad, in qualità di agente;
per il governo nlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;
per il governo del Regno Unito, da L. Seeboruth e C. Murrell, in qualità di agen-
ti, assistiti da S. Malynicz, barrister;
per la Commissione europea, da J. Samnadda, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 novembre
2011, ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1,
paragrafo 2, e 5, paragrafo 3, della Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14
maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L
122, pag. 42), nonché dell’articolo 2, lettera a), della Direttiva 2001/29/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di
taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informa-
zione (GU L 167, pag. 10).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone la
società SAS Institute Inc. (in prosieguo: il «SAS Institute») alla World Program-
ming Ltd (in prosieguo: la «WPL»), riguardo ad un’azione per contraazione
proposta dal SAS Institute per la violazione del suo diritto d’autore sui program-
mi per elaboratore e sui manuali d’uso relativi al suo sistema informatico di
banche dati.
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Contesto normativo
La normativa internazionale
3 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione per la protezione delle
opere letterarie ed artistiche, rmata a Berna il 9 settembre 1886 (Atto di Parigi
del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modica del 28 settembre
1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»):
«L’espressione “opere letterarie ed artistiche” comprende tutte le produzioni nel
campo letterario (…), qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (…)».
4 L’articolo 9 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinen-
ti al commercio (in prosieguo: l’«accordo TRIPS»), che costituisce l’allegato 1 C
dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commer-
cio, approvato con la Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre
1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di
sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round
(1986-1994) (GU L 336, pag. 1), così dispone:
«1. I membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della [Convenzione di Berna]
e al suo annesso. (…)».
2. La protezione del diritto d’autore copre le espressioni e non le idee, i procedi-
menti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali».
5 Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS:
«I programmi per elaboratore, in codice sorgente o in codice oggetto, sono pro-
tetti come opere letterarie ai sensi della [Convenzione di Berna]».
6 L’articolo 2 del Trattato dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellet-
tuale (OMPI) sul diritto d’autore, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996 e en-
trato in vigore, per quanto riguarda l’Unione europea, il 14 marzo 2010 (GU L
32, pag. 1), è formulato nei termini seguenti:
«La protezione del diritto d’autore copre le espressioni e non le idee, i procedi-
menti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali».
7 Conformemente all’articolo 4 di detto Trattato:
«I programmi per elaboratore sono protetti in quanto opere letterarie ai sensi
dell’articolo 2 della Convenzione di Berna. Tale protezione si applica a qualsiasi
modo o forma di espressione di un programma per elaboratore».
La normativa dell’Unione
8 I considerando terzo, settimo, ottavo, quattordicesimo, quindicesimo, diciasset-
tesimo, diciottesimo, ventunesimo e ventitreesimo della Direttiva 91/250 sono
così formulati:

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