Corte di Giustizia Unione Europea sez. grande, 4 settembre 2018, n. C-80

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 10/2018
LEGITTIMITÀ
10/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
11, D.L.vo n. 504 del 1995,che ha trasfuso le stesse dispo-
sizioni della Direttiva negli artt. 10 e 11 del citato decreto
(da qui l’assenza di presupposti per sollevare la questione
pregiudiziale). A mente dell’art. 10 "(Circolazione di pro-
dotti già immessi in consumo in un altro Stato membro).
– 1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in con-
sumo in un altro Stato membro che vengono detenuti a
scopo commerciale nel territorio dello Stato. 2.... Ai f‌ini
del presente articolo si intende per detenzione per scopi
commerciali: a) la detenzione di prodotti sottoposti ad
accisa da parte di un soggetto diverso da un privato; b)
la detenzione da parte di un privato di prodotti sottoposti
ad accisa, dal medesimo acquistati, non per uso proprio,
in quantitativi superiori a quelli indicati dall’art. 11, dallo
stesso trasportati e non destinati ad essere forniti a titolo
oneroso". Per quanto qui di rilievo l’art. 11" (Prodotti as-
soggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato
membro e acquistati da privati). - 1. Per i prodotti assog-
gettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato
membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro
trasportati, l’accisa è dovuta nello Stato membro in cui
i prodotti vengono acquistati.", al successivo comma 4 si
stabilisce che " I prodotti acquistati, non per uso proprio,
e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel
comma 2 si considerano acquistati per f‌ini commerciali
e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di
cui all’art. 10. Le medesime disposizioni si applicano ai
prodotti energetici trasportati dai privati o per loro conto
con modalità di trasporto atipico. È considerato atipico il
trasporto del carburante in contenitori diversi dai serba-
toi normali, dai contenitori per usi speciali o dall’even-
tuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri,
nonché il trasporto di prodotti energetici liquidi destinati
al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne uti-
lizzate per conto di operatori professionali." Orbene – ai
sensi della disciplina di cui al artt. 10, 11 e 49, D.L.vo n.
504 del 1995, – sono considerati prodotti acquistati per
f‌ini commerciali i prodotti energetici trasportati da pri-
vati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. È
considerato atipico il trasporto di oli minerali destinati al
riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utiliz-
zate da operatori professionali. Trattandosi di olii mine-
rali detenuti a scopo commerciale gli stessi sono soggetti
ad accisa nello Stato membro in cui il prodotto viene im-
messo in commercio.
In conclusione, alla luce della citata normativa di cui
al artt. 10, 11 e 49, D.L.vo n. 504 del 1995,il quantitativo di
olio da riscaldamento acquistato da M. in Slovenia, non
era da considerarsi per uso privato, ma per uso commer-
ciale, per cui non andava applicata la disciplina di cui
all’art. 11 (relativa a prodotti acquistati per uso persona-
le), ma quella di cui all’art. 10 (relativa a prodotti per uso
commerciale) dovendosi escludere, in ragione del traspor-
to atipico, la natura non commerciale del trasporto. Da qui
l’infondatezza del primo e terzo motivo di ricorso.
6. Procedendo in ordine logico, non sono fondati il
quarto e il quinto motivo di ricorso, tendente (il quar-
to) ad una rivalutazione del merito, in punto valutazio-
ne dell’attendibilità del teste L. (peraltro su un aspetto
irrilevante nel caso concreto posto che la circostanza
che il gasolio fosse a lui destinato per uso personale non
muta i termini della questione giuridica poichè l’evasione
dell’accisa è collegata al trasporto atipico), e infondata
con riguardo all’esclusione della circostanza attenuante
di cui all’art. 62 n. 1, c.p. ritenuta insussistente dai giudici
del merito perché fondata su un presupposto indimostrato
(l’indigenza del L.). Parimenti la conf‌isca delle taniche è
stata correttamente disposta ai sensi dell’art. 44, D.L.vo n.
504 del 1995.
7. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso con
cui si censura la violazione di legge in relazione al diniego
di riconoscimento della speciale causa di non punibilità
ex art. 131-bis c.p. esclusa dalla corte territoriale sul dato
quantitativo del prodotto energetico trasportato.
Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art.
131-bis c.p. è applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati
per i quali è prevista una pena detentiva non superiore,
nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria,
sola o congiunta alla predetta.
La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia,
soltanto la prima delle condizioni per l’esclusione della
punibilità. Infatti, la norma richiede, congiuntamente e
non alternativamente, come si desume dal tenore lettera-
le del citato articolo, la particolare tenuità dell’offesa e la
non abitualità del comportamento. Quanto al primo requi-
sito, per l’applicazione dell’istituto si richiede al giudice
di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della
modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pe-
ricolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133
c.p., comma 1, sussista l’"indice-criterio" della particolare
tenuità dell’offesa e, con questo, coesista quello della non
abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà
considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne,
conseguentemente, la punibilità.
Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il
giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione
complessa, che ha ad oggetto le modalità della condot-
ta e l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi
dell’art. 133 comma 1, c.p., richiedendosi una equilibra-
ta considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie
concreta e non solo di quelle che attengono all’entità
dell’aggressione del bene giuridico protetto (sez. un., n.
13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj, Rv. 266590).
Ciò premesso, la sentenza impugnata ha escluso l’ap-
plicazione della speciale causa di non punibilità in consi-
derazione della sola quantità di gasolio trasportato senza
tenere conto, secondo l’arresto delle S.U. sopra richiama-
to, della valutazione del danno o del pericolo e dunque
senza valutare, nell’ambito dei criteri di cui all’art. 133
c.p., il danno derivante dall’ammontare dell’accisa evasa
pari a Euro 135,14.
La sentenza va annullata limitatamente all’applicabili-
tà della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Trieste
per un nuovo giudizio. Nel resto il ricorso deve essere ri-
gettato. (Omissis)
CORTE DI GIUSTIZIA UNIONE EUROPEA
SEZ. GRANDE, 4 SETTEMBRE 2018, N. C-80
PRES. LENAERTS – EST. ARABADJIEV – RIC. FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL
C. D. ED ALTRA
Assicurazione obbligatoria y Direttiva 24 aprile
1972 n. 72/166/CEE y Articolo 3, paragrafo 1 y Ob-
bligo di sottoscrivere un contratto di assicurazione
y Veicolo stazionato su un terreno privato y Sussi-
stenza.
Assicurazione obbligatoria y Direttiva 30 dicem-
bre 1983 n. 84/5/CEE y Articolo 1, paragrafo 4 y Ob-
bligo di sottoscrivere un contratto di assicurazione
y Veicolo stazionato su un terreno privato y Diritto
di regresso dell’organismo competente per il risar-
cimento contro il proprietario del veicolo assicura-
to y Ammissibilità.
. L’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 24 aprile
1972 n. 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di as-
sicurazione della responsabilità civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di
assicurare tale responsabilità, come modif‌icata dalla
Direttiva 11 maggio 2005 n. 2005/14/CE, deve essere in-
terpretato nel senso che la stipulazione di un contratto
di assicurazione della responsabilità civile relativa alla
circolazione di un autoveicolo è obbligatoria qualora il
veicolo di cui trattasi, pur trovandosi, per sola scelta
del suo proprietario, che non ha più intenzione di gui-
darlo, stazionato su un terreno privato, sia tuttora im-
matricolato in uno Stato membro e idoneo a circolare.
(dir. 24 aprile 1972, n. 166, art. 3) (1)
. L’articolo 1, paragrafo 4, della Direttiva 30 dicem-
bre 1983 n. 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di as-
sicurazione della responsabilità civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di
assicurare tale responsabilità, come modif‌icata dalla
Direttiva 11 maggio 2005 n. 2005/14/CE, deve essere
interpretato nel senso che non osta ad una normativa
nazionale che prevede che l’organismo contemplato in
tale disposizione abbia diritto di proporre un’azione,
oltre che contro il o i responsabili del sinistro, anche
contro la persona che era soggetta all’obbligo di sti-
pulare un’assicurazione della responsabilità civile ri-
sultante dalla circolazione del veicolo che ha causato
i danni risarciti da tale organismo, ma che non aveva
stipulato alcun contratto a tal f‌ine, quand’anche detta
persona non sia civilmente responsabile dell’incidente
nell’ambito del quale tali danni si sono verif‌icati. (dir.
30 dicembre 1983, n. 5, art. 1) (2)
(1) Nulla che affronti l’esatta fattispecie.
(2) Per utili ragguagli in tema di diritto di regresso e di surroga
dell’impresa designata in nome del Fondo di garanzia vittime della
strada, si veda il commento giurisprudenziale all’art. 292 cod. ass.
contenuto in L. FARENGA, Codice delle assicurazioni, ed. La Tribu-
na.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’in-
terpretazione dell’articolo 3 della direttiva 72/166/CEE
del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvici-
namento delle legislazioni degli Stati membri in materia
di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di
assicurare tale responsabilità (G.U. 1972, L 103, pag. 1),
come modif‌icata dalla direttiva 2005/14/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005 (G.U.
2005, L 149, pag. 14) (in prosieguo: la «prima direttiva»),
e dell’articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva 84/5/
CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di assicurazione della responsabilità civile risul-
tante dalla circolazione di autoveicoli (G.U. 1984, L 8,
pag. 17), come modif‌icata dalla direttiva 2005/14/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005
(G.U. 2005, L 149, pag. 14) (in prosieguo: la «seconda di-
rettiva»).
2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una
controversia tra il Fundo de Garantia Automóvel (Fon-
do di garanzia automobilistico, Portogallo; in prosieguo:
il «Fondo») e le sig.re D. e C. riguardo al rimborso degli
indennizzi che il Fondo ha versato alle vittime di un inci-
dente in cui è stato coinvolto il veicolo appartenente alla
sig.ra D. e guidato da suo f‌iglio.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3. La direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicu-
razione della responsabilità civile risultante dalla circola-
zione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare
tale responsabilità (G.U. 2009, L 263, pag. 11), ha abrogato
segnatamente la prima e la seconda direttiva. Tuttavia, te-
nuto conto della data dei fatti del procedimento principa-
le, occorre riferirsi a queste ultime due direttive.
4. L’articolo 1 della prima direttiva enunciava quanto
segue:
«Ai sensi della presente direttiva, s’intende per:
1. “veicolo”: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare
sul suolo e che può essere azionato da una forza meccani-
ca, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i
rimorchi, anche non agganciati;
(...)».
5. L’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva stabiliva
quanto segue:
«Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessa-
rie, fatta salva l’applicazione dell’articolo 4, aff‌inché la
responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli
che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta
da un’assicurazione. I danni coperti e le modalità dell’as-
sicurazione sono determinati nell’ambito di tali misure».
6. L’articolo 4 della suddetta direttiva così prevedeva:
«Ogni Stato membro può derogare al disposto dell’ar-
ticolo 3:
a) per quanto concerne talune persone f‌isiche o giuri-
diche, pubbliche o private, il cui elenco è determinato da

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