Corte di giustizia UE sez. V, 23 aprile 2015, C-260

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2015
LEGITTIMITÀ
vicende che investono il trattamento sanzionatorio in con-
seguenza di modif‌iche ai componenti del reato continuato
(sez. V, n. 39837 del 2 luglio 2013 - dep. 25 settembre 2013,
Cavaliere e altri, Rv. 257365; sez. VI, n. 28723 del 19 giugno
2013 - dep. 4 luglio 2013, Costa, Rv. 257101). In ogni caso,
la Corte di Appello è comunque venuta meno all’obbligo di
motivazione, essendosi limitata a confermare la pronun-
cia “nel resto”, senza esplicitare le ragioni della conferma
della misura della sospensione della patente. Si rinviene
quindi un vizio motivazionale per non aver la Corte di
Appello argomentato in ordine alle ragioni della conferma
della durata della sanzione accessoria amministrativa
pur essendo venuto meno uno dei reati originariamente
ritenuti.
3.3. In conclusione la sentenza impugnata va annullata,
limitatamente alla statuizione concernente la sospensione
della patente di guida, con rinvio alla Corte di appello di
Trento, altra sezione, per nuovo esame, secondo i principi
sopra ricordati.
4. Ai sensi dell’art. 624 c.p.p., va dichiarata l’irrevoca-
bilità dell’affermazione di colpevolezza resa dalla Corte di
appello in ordine al reato di cui all’art. 186, comma7 c.d.s.
(Omissis)
Corte di giustizia ue
sez. V, 23 aprile 2015, C-260
pres. danwitz – est. rosas – riC. a. C. land baden-württemberg
Patente y Rilasciata all’estero y Cittadino apparte-
nente ad uno Stato membro UE y Infrazione commes-
sa in altro Stato membro che determini l’inidoneità
alla guida y Rif‌iuto da parte dello Stato del diritto
alla guida nel proprio territorio y Legittimità.
Patente y Rilasciata all’estero y Cittadino appar-
tenente ad uno Stato membro UE y Infrazione
commessa in altro Stato membro che determini
l’inidoneità alla guida y Possibilità di riacquistare il
diritto di guidare nel proprio territorio y Requisiti
y Individuazione.
. Gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo
comma, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernen-
te la patente di guida, devono essere interpretati nel
senso che non ostano a che uno Stato membro, nel cui
territorio il titolare di una patente di guida rilasciata
da un altro Stato membro temporaneamente soggiorna,
rif‌iuti di riconoscere la validità di tale patente a motivo
di un’infrazione che il titolare di quest’ultima ha com-
messo in detto territorio successivamente al rilascio
della patente stessa e che, conformemente alla legge
nazionale del primo Stato membro, è di natura tale da
determinare l’inidoneità alla guida di veicoli a motore.
(dir. 20 dicembre 2006, n. 126, art. 2; dir. 20 dicembre
2006, n. 126, art. 11) (1)
. Lo Stato membro che rif‌iuti di riconoscere la validi-
tà di una patente di guida, in caso di gravi infrazioni
alla circolazione stradale, è competente a stabilire i
requisiti che il titolare di una patente di guida deve
soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel
suo territorio. Spetta al giudice del rinvio esaminare
se, applicando le proprie norme, lo Stato membro in
questione in realtà non si opponga indef‌initamente
al riconoscimento della patente di guida rilasciata da
un altro Stato membro. In tale prospettiva, spetta ad
esso verif‌icare se i requisiti previsti dalla normativa del
primo Stato membro, conformemente al principio di
proporzionalità, non superino i limiti di ciò che è ap-
propriato e necessario per il raggiungimento dell’obiet-
tivo perseguito dalla direttiva 2006/126, consistente nel
migliorare la sicurezza della circolazione stradale. (dir.
20 dicembre 2006, n. 126, art. 2; dir. 20 dicembre 2006,
n. 126, art. 11) (2)
(1, 2) Interessante sentenza che vede contrapposto un cittadino
austriaco fermato dalla polizia tedesca per guida sotto l’effetto di
cannabis e lo Stato tedesco. Si riporta di seguito, per un migliore
inquadramento della fattispecie, il Comunicato stampa n. 40/15
della Corte di Giustizia UE relativo alla sentenza in epigrafe.
“La sig.ra A. è una cittadina austriaca che risiede in Austria, non
lontano dal conf‌ine con la Germania. In seguito ad un controllo di
polizia in Germania, l’analisi del campione ematico ha dimostrato
che la sig.ra A. aveva guidato sotto l’effetto di cannabis e che faceva
uso, quantomeno occasionalmente, di tale sostanza stupefacente. Le
autorità tedesche hanno quindi ritenuto che la sig.ra A. non fosse in
grado di tenere la guida separata dall’uso di sostanze stupefacenti
e che fosse pertanto inidonea a guidare veicoli a motore. Alla sig.ra
A. è stato dunque negato il diritto di guidare in Germania con la sua
patente di guida austriaca. Essa è stata informata della possibilità
di riacquisire il proprio diritto di guidare in Germania presentando
una perizia medico-psicologica subordinata, di norma, alla prova
dell’astinenza da qualsiasi consumo di sostanze stupefacenti per un
periodo di un anno. In Austria, per contro, la sig.ra A. ha continuato
a essere considerata idonea a guidare veicoli a motore ed è pertanto
rimasta in possesso della propria patente di guida. Infatti, le auto-
rità austriache intervengono solo qualora un’incapacità di guidare
dovuta al consumo di sostanze stupefacenti sia stata constatata da
un medico o qualora sussistano indizi che facciano sospettare una
dipendenza da tali sostanze. Orbene, in base al verbale stilato dal
medico tedesco che aveva effettuato il prelievo del campione ema-
tico, la sig.ra A. non dava segni evidenti di essere sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti. La sig.ra A. ha adito il Verwaltungsgericht
Sigmaringen (tribunale amministrativo di Sigmaringen, Germania)
per contestare la decisione amministrativa tedesca che le nega il
diritto di utilizzare la sua patente di guida austriaca in Germania.
A suo avviso, solo le autorità austriache erano competenti a stabilire
se essa fosse ancora idonea a guidare veicoli a motore. In tale conte-
sto, il Verwaltungsgericht chiede alla Corte di giustizia se l’obbligo
di riconoscimento reciproco delle patenti di guida, come risultante
dalla direttiva 2006/126 concernente la patente di guida, osti alla
decisione contestata. Con la sua odierna sentenza, la Corte risponde
dichiarando che la direttiva concernente la patente di guida non osta
a che uno Stato membro, nel cui territorio il titolare di una patente
di guida rilasciata da un altro Stato membro temporaneamente
soggiorna, rif‌iuti di riconoscere la validità di tale patente a motivo
di un’infrazione che il titolare di quest’ultima ha commesso in detto
territorio successivamente al rilascio della patente stessa e che, con-
formemente alla legge nazionale del primo Stato membro, è di natura
tale da determinare l’inidoneità alla guida di veicoli a motore. Vero è
che, secondo la direttiva, solo lo Stato membro di residenza normale
del titolare della patente di guida è competente ad adottare misure

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