Corte di giustizia CE sez. IV, 11 dicembre 2014, n. C-212/13

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giur
2/2015 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
sorzio improprio ex art. 103 c.p.c., non ostando alla legit-
timità della proposizione di ricorso collettivo, proponente
identiche questioni per tutti i ricorrenti nè, sicuramente,
la “prassi” contraria (posta a fondamento della decisione
della C.T.R.) nè le norme invocate dal controricorrente
che, invece secondo la prospettazione difensiva, fondereb-
bero “l’inammissibilità di un atto che pretenda di tutelare
diversi soggetti per distinte cartelle”. Le norme invocate
(D.L.vo n. 546 del 1992, art. 18, nella parte in cui, utiliz-
zando il singolare, prevede che possa essere impugnato
con il ricorso un solo atto; art. 14, stesso D.L.vo nella parte
in cui limita il litisconsorzio all’ipotesi in cui l’oggetto ri-
guardi inscindibilmente più soggetti; art. 19 stesso D.L.vo
dal quale si evincerebbe il principio obbligatorio dell’au-
tonoma impugnabilità del singolo atto), infatti, in parte
non possono leggersi secondo l’interpretazione datane dal
controricorrente (così l’art.18 essendo pacif‌ica l’ammis-
sibilità, a certe condizioni, del ricorso cumulativo), per il
resto non appaiono fondanti l’assunto.
La previsione espressa del litisconsorzio necessario
nel processo tributario non implica - in virtù del richiamo
operato dal D.L.vo n. 546 del 1992, art. 1 - quale automa-
tica conseguenza, l’inammissibilità dell’applicazione del
litisconsorzio improprio così come il principio sancito
dall’art. 18 secondo cui “ogni atto autonomamente impu-
gnabile può essere impugnato solo per vizi propri” non
appare violato dalla mera materiale unicità del ricorso
con il quale più soggetti impugnino atti autonomamente
impugnabili per vizi propri deducendo a conforto identi-
che questioni.
Né, inf‌ine, appaiono ostative alla soluzione adot-
tata le eventuali circostanze fattuali che potrebbero,
parzialmente, diversif‌icare le posizioni dei singoli
ricorrenti, soccorrendo in tal caso, e nella ricorrenza dei
presupposti di legge, la separazione delle cause espressa-
mente prevista dall’art. 103 c.p.c., comma 2. Alla luce delle
considerazioni svolte, la sentenza impugnata che non ha
fatto corretta applicazione delle norme di riferimento e
dei principi illustrati, va cassata con rinvio ad altra Sezio-
ne della Commissione Tributaria della Regione Campania
perché provveda anche in ordine al regolamento proces-
suale. (Omissis)
corte di giustiziA ce
sez. iv, 11 dicembre 2014, n. c-212/13
pres. bAy lArsen – est. sAfjAn – ric. corte AmministrAtivA supremA
rep. cecA in proc. frAntiseK
Trattati, convenzioni ed organismi internazio-
nali y Organismi y Corte di Giustizia y Rinvio pregiu-
diziale y Direttiva 95/46/CE y Tutela delle persone
f‌isiche y Trattamento dei dati personali y Nozione
di “esercizio di attività a carattere esclusivamente
personale o domestico” y Fattispecie in tema di vi-
deocamera installata sulla propria abitazione che
sorvegli parimenti lo spazio pubblico.
. L’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone f‌isiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, dev’essere interpretato nel
senso che l’utilizzo di un sistema di videocamera, che por-
ta a una registrazione video delle persone immagazzinata
in un dispositivo di registrazione continua quale un disco
duro, installato da una persona f‌isica sulla sua abitazione
familiare per proteggere i beni, la salute e la vita dei pro-
prietari dell’abitazione, sistema che sorveglia parimenti
lo spazio pubblico, non costituisce un trattamento dei
dati effettuato per l’esercizio di attività a carattere esclu-
sivamente personale o domestico, ai sensi di tale disposi-
zione. (dir. 24 ottobre 1995, n. 46, art. 3) (1)
(1) Si rimanda ai riferimenti giurisprudenziali contenuti in parte
motiva.
svolgimento del processo e motivi dellA decisione
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’in-
terpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone f‌isiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati (G.U. L 281, pag. 31).
2. Questa domanda è stata presentata nel quadro di una
controversia tra il sig. Ryneš e l’Ú. pro ochranu osobních
údajù (Uff‌icio per la tutela dei dati personali; in prosieguo:
l’«Ú.»), in merito alla decisione con la quale quest’ultimo
ha constatato che il sig. Ryneš aveva commesso diverse in-
frazioni in materia di tutela dei dati personali.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3. I considerando 10, 12, 14, 15 e 16 della direttiva 95/46
enunciano quanto segue:
«(10) (…) Le legislazioni nazionali relative al tratta-
mento dei dati personali hanno lo scopo di garantire il ri-
spetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare
del diritto alla vita privata, riconosciuto anche dall’articolo
8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali e dai principi genera-
li del diritto comunitario; (…) pertanto il ravvicinamento
di dette legislazioni non deve avere per effetto un indeboli-
mento della tutela da esse assicurata ma deve anzi mirare
a garantire un elevato grado di tutela nella Comunità;
(...)
(12) (...) deve essere escluso il trattamento di dati
effettuato da una persona f‌isica nell’esercizio di attività
a carattere esclusivamente personale o domestico quali la
corrispondenza e la compilazione di elenchi di indirizzi;
(...)
(14) (...) la presente direttiva dovrebbe applicarsi al
trattamento dei dati in forma di suoni e immagini relativi
a persone f‌isiche, vista la notevole evoluzione in corso
nella società dell’informazione delle tecniche per captare,

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