Corte di giusti zia UE sez. grande, 13 maggio 2014, n. C-131

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giur
Rivista penale 1/2015
LEGITTIMITÀ
- che la disciplina dei sequestri penali è priva di lacune
(soltanto in presenza delle quali potrebbe essere attivato
il procedimento interpretativo per analogia), e «sarebbe
abrogata tacitamente nel caso di ritenesse di applicare la
normativa dei sequestri di prevenzione: il che, non è giuri-
dicamente ammissibile non sussistendone i presupposti a
norma dell’art. 15 preleggi»;
- che la citata sentenza delle Sezioni Unite civili è priva
di rilievo in argomento, essendosi limitata ad esaminare
soltanto la problematica del sequestro di prevenzione, ed
avendo, anzi osservato, quanto ai sequestri penali, ed in
particolare al sequestro ex art. 12 sexies cit., che «La legge
di stabilità, che ha dato - almeno sulla carta - soluzione ai
problemi che si sono dibattuti per anni in ordine ai rappor-
ti fra conf‌isca, quale misura di prevenzione patrimoniale,
e garanzie di natura patrimoniale iscritte o trascritte sui
beni oggetto della stessa, e tutela dei terzi, non ha colto
l’occasione per regolamentare anche le conseguenze della
conf‌isca disciplinata dalla L. n. 356 del 1992, art. 1 sexies,
che, per la sua natura e per le sue caratteristiche, è desti-
nata ad incidere anche sui terzi estranei al procedimento.
In questa ottica, però, la L. 24 dicembre 2012, n. 228, si
è limitata alla pur opportuna modif‌ica della L. n. 356 del
1992, art. 12 sexies, comma 4 bis, unif‌icando la disciplina
dell’amministrazione e della destinazione per tutti i beni
sequestrati e conf‌iscati. La novella, infatti, ha esteso l’ap-
plicazione delle norme contenute nel Codice Antimaf‌ia
anche alla suddetta tipologia di conf‌isca. L’Agenzia Nazio-
nale coadiuva l’autorità giudiziaria nell’amministrazione e
nella custodia dei beni sequestrati f‌ino al provvedimento
conclusivo dell’udienza preliminare e successivamente a
tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo
le modalità previste dal D.L.vo n. 159 del 2011, restando
comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato
alle restituzioni e al risarcimento del danno. La modif‌ica
si pone nell’ottica di una complessa razionalizzazione di
tutti i procedimenti di sequestri patrimoniali, avviata con
l’art. 30 del Codice Antimaf‌ia che ha previsto la prevalenza
del sequestro e della conf‌isca di prevenzione su quella
disposta in sede penale».
Ed ha, pertanto, concluso che «la normativa prevista
per i sequestri di prevenzione al Titolo IV del D.L.vo n.
159/2011 (cd. codice antimaf‌ia) ed intitolata “la tutela dei
terzi e i rapporti con le procedure concorsuali”, non si ap-
plica ai sequestri penali».
coRTE dI gIuSTIzIA uE
SEz. gRANdE, 13 mAggIo 2014, N. c-131
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. Deve ritenersi applicabile la disciplina sulla protezio-
ne dei dati personali europea ad un gestore di motore
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gestore presenti diverse società satellite – con sede
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l’attività della casa madre. L’attività commerciale di-
viene rilevante nel momento in cui è svolta in territorio
europeo ed è strettamente connessa con l’attività del-
l’Internet service provider di ricerca, memorizzazione
temporanea, indicizzazione e messa a disposizione di
dati, come nel caso in cui gli spazi pubblicitari venduti
dalle società satellite vengano correlati a specif‌ici ter-
mini di ricerca. (dir. 24 ottobre 1995, n. 46, art. 2; dir.
24 ottobre 1995, n. 46, art. 4; dir. 24 ottobre 1995, n. 46,
art. 12; dir. 24 ottobre 1995, n. 46, art. 14)
. Rientra nella def‌inizione di “trattamento di dati per-
sonali” stabilita dal “Codice della Privacy” quel com-
plesso di operazioni atte a ricercare, memorizzare tem-
poraneamente, indicizzare e mettere a disposizione
degli utenti f‌inali - secondo un determinato ordine di
preferenza stabilito da un algoritmo - una serie di infor-
mazioni pubblicate da soggetti terzi su internet. Tale
attività costituisce un trattamento di dati diverso ed
ulteriore rispetto al trattamento di chi ha pubblicato le
informazioni. Pertanto, il gestore del suddetto motore
di ricerca deve essere considerato a tutti gli effetti di
legge quale titolare del trattamento. Conseguentemen-
te le azioni volte a chiedere la rimozione, cancella-
zione o deindicizzazione di un contenuto presente su
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informazioni sia ai gestori dei motori di ricerca. (dir.
24 ottobre 1995, n. 46, art. 2; dir. 24 ottobre 1995, n. 46,
art. 4; dir. 24 ottobre 1995, n. 46, art. 12; dir. 24 ottobre
1995, n. 46, art. 14)
. Anche nel caso in cui il trattamento di dati personali
effettuato dal motore di ricerca internet sia lecito, il
soggetto titolare dei suddetti dati (c.d. interessato),
può rivolgersi direttamente al gestore del motore di
ricerca quale titolare del trattamento (o in alternativa
al Garante per la protezione dei dati personali o all’
Autorità Giudiziaria) per vedere riconosciuto il proprio
diritto all’oblio ed ottenere così la rimozione del dato
contestato, dovendo tuttavia dimostrare l’inadeguatez-
za di questo, la non pertinenza o l’eccessività rispetto
alle f‌inalità di indicizzazione. (dir. 24 ottobre 1995,

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