Corte di cassazione penale sez. IV, 17 ottobre 2013, n. 42649 (ud. 28 marzo 2013)

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giur
3/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
invece di sollevare l’eccezione immediatamente dopo il
compimento dell’atto, abbia atteso il compimento di un
successivo atto del procedimento (cfr. Cass. n. 4017/97, n.
42715/03, n. 24733/04, n. 19100/11, n. 14873/12).
Orbene, nel caso di specie non avendo l’imputato for-
mulato l’eccezione in questione nei termini sopra speci-
f‌icati, pur avendone avuta la possibilità immediatamente
dopo il compimento dell’atto, in occasione della redazione
da parte della P.G. del verbale di identif‌icazione, ritiene il
P.G. ricorrente che la nullità si è sanata, con la impossibi-
lità per il giudice di rilevarla di uff‌icio.
3.3. Ciò detto, va premesso che le nullità di cui all’art.
180 c.p.p. sono def‌inite “intermedie” perché mutuano par-
te della disciplina delle nullità assolute (art. 179) e parte
di quella delle nullità relative (art. 181). Con le prime ha
in comune la possibilità della rilevabilità di uff‌icio; con
le seconde, le limitazioni temporali per la deducibilità di
parte, sebbene con termini preclusivi diversi.
Quanto alla deducibilità, il primo comma dell’art. 182
pone delle limitazioni soggettive alla legittimazione ad
eccepire le nullità. Il secondo comma, invece, pone per le
parti dei “paletti” temporali entro cui eccepire la nullità,
pena la decadenza dall’esercizio di tale potere (comma
terzo art. 182).
Fatta questa premessa, tornando al tema del processo,
il ricorrente lamenta che, avendo la parte interessata
omesso di eccepire la nullità nei termini concessi, questa
si è sanata e, pertanto, il giudice non poteva più rilevarla
d’uff‌icio.
A questo punto bisogna chiarire l’equivoco in cui è
caduto il ricorrente.
Dalla lettura degli articoli 182 e 183 c.p.p. a cui si rin-
via, non si evince in alcun modo che l’omessa eccezione
della nullità comporti automaticamente la sua sanatoria.
L’unico effetto è che la parte decade dalla possibilità di
lamentare il vizio con correlata pretesa di una decisione
del giudice sul punto.
Ciò è coerente, per le nullità a regime intermedio, con il
potere attribuito al giudice di rilevare d’uff‌icio la invalidità
in tempi più ampi di quelli che aveva la parte per eccepirla
(confronta art. 180 ed art. 182 comma secondo).
Tali considerazioni ci consentono di affermare quanto
segue:
- in tema di nullità a regime intermedio, se la parte
decade dalla possibilità di eccepirla ai sensi del secondo
comma dell’art. 182, la invalidità non è automaticamente
sanata, in quanto il giudice ha pur sempre il potere di rile-
varla di uff‌icio nei più ampi termini di cui all’art. 180;
- se la parte decade dalla possibilità di eccepire la nul-
lità, ha pur sempre la possibilità di sollecitare il giudice
all’esercizio dei suoi poteri off‌iciosi, ma non essendovi
per questi l’obbligo del rilievo della nullità, l’omessa sua
declaratoria non è sindacabile (cfr. sul punto Cass. sez.
VI, sentenza n. 13402 del 24 marzo 2011 ud. (dep. 1 aprile
2011), Rv. 249912).
3.4. Consegue da quanto detto che legittimamente il
Tribunale, nell’esercizio dei poteri conferitigli dall’art. 180
c.p.p., ha rilevato di uff‌icio la nullità verif‌icatasi e ne ha
tratto le conseguenze per la decisione di merito.
Il ricorso deve quindi essere rigettato per la sua infon-
datezza. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 17 OTTOBRE 2013, N. 42649
(UD. 28 MARZO 2013)
PRES. BIANCHI – EST. DOVERE – P.M. IACOVIELLO (DIFF.) – RIC. PERFUMO
Guida in stato di ebbrezza y Reato commesso an-
teriormente alla L. n. 120/2010 y Sentenza di primo
grado, intervenuta dopo l’entrata in vigore della L.
n. 120/2010, che applichi la pena previgente y So-
stituzione della pena inf‌litta con quella del lavoro
di pubblica utilità y Condizioni.
. In tema di circolazione stradale concernente il reato
di guida in stato di ebbrezza commesso anteriormente
all’entrata in vigore della legge n. 120 del 2010, qualora
la sentenza di primo grado sia emessa essendo vigente
la legge n. 120 del 2010 - che introduce la sanzione so-
stitutiva del lavoro di pubblica utilità - ed inf‌ligga una
pena determinandola con riferimento al trattamento
sanzionatorio previgente - meno severo rispetto a
quello vigente - la sostituzione della pena inf‌litta con
il lavoro di pubblica utilità può essere disposta soltanto
se con l’appello dell’imputato sia devoluta anche la
questione relativa alla illegalità della pena principale
inf‌litta in primo grado, in quanto il “novum” normativo
di cui alla legge n. 120 del 2010, ove ritenuto più favore-
vole in concreto, deve essere applicato nella sua inte-
gralità, ivi compreso il nuovo e più severo trattamento
sanzionatorio per il reato di guida in stato di ebbrezza.
(Nella specie l’imputato si era limitato a richiedere con
l’appello la sostituzione della pena). (nuovo c.s., art.
186) (1)
(1) Cass. pen., sez. IV, 13 settembre 2013, Silvestri, in questa Rivi-
sta 2013, 1017, precisa che nell’ipotesi di condanna in primo grado a
pena detentiva e pecuniaria, con sostituzione della prima con la cor-
rispondente sanzione pecuniaria, senza il benef‌icio della sospensio-
ne condizionale, non può negarsi all’imputato, in sede di appello, la
possibilità di formulare una esplicita rinuncia alla sostituzione onde
accedere al regime, da lui ritenuto più vantaggioso, del lavoro di pub-
blica utilità, introdotto con legge entrata in vigore successivamente
alla pronuncia della sentenza di primo grado. Sull’applicabilità della
sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186,
comma nono bis, C.d.S., - introdotto dall’art. 33, comma primo, lett.
a), punto 1 legge n. 120 del 2010 - anche ai fatti commessi anterior-
mente alla predetta novella, a condizione, però, che non sia passata
in giudicato la sentenza di condanna, v. Cass. pen., sez. I, 9 maggio
2013, Dal Santo, ivi 2013, 800.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorre per cassazione Perfumo Maria Grazia avver-
so la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di
Appello di Torino ha confermato quella in data 10 gennaio
2012 del Tribunale di Alessandria che aveva riconosciuto

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