Corte di Cassazione Penale sez. Fer., 4 settembre 2017, n. 39883 (Ud. 29 Agosto 2017)

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giur giur
Arch. loc. cond. e imm. 3/2018
LEGITTIMITÀ
3/2018 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società E.G. S.r.l. impugnava l’avviso di rettif‌ica
e liquidazione con il quale l’Agenzia delle entrate aveva
rettif‌icato i valori dichiarati in quattro vendite immobiliari
relative a porzioni di terreni acquistati in data 29 dicem-
bre 2006 da diversi proprietari. La Commissione Tributaria
Provinciale di Roma accoglieva il ricorso. Proponeva ap-
pello l’Agenzia delle entrate e la commissione tributaria
regionale del Lazio lo accoglieva sul rilievo che i maggiori
valori accertati erano stati determinati dall’uff‌icio sulla
base di informazioni desunte dal supporto informatico
elaborato dai servizi tecnici dell’agenzia del territorio con
riferimento a precedenti stime dalla stessa agenzia effet-
tuate tenendo conto della natura, consistenza ed ubica-
zione dei beni stessi. Inoltre l’agenzia aveva tenuto conto
della destinazione urbanistica e degli eventuali vincoli
esistenti sull’immobile nonché delle disposizioni relative
alle norme di salvaguardia. Nell’atto pubblico di compra-
vendita, poi, non erano stati menzionati particolari vincoli
o limitazioni al diritto di proprietà trasferito mentre non
assumevano rilievo il vincolo dell’obbligo dei sondaggi ar-
cheologici e l’obbligo di effettuare opere di urbanizzazio-
ne primaria. Inf‌ine la perizia tecnica di parte non aveva
il requisito della terzietà e serviva soltanto a contrastare
quanto affermato dall’uff‌icio.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per
cassazione la società contribuente aff‌idato a quattro mo-
tivi illustrati con memoria. L’Agenzia delle entrate si è co-
stituita in giudizio con controricorso.
3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazio-
ne di legge, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., in
relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, e omessa
e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c..
Sostiene che la CTR non ha motivato in alcun modo le
ragioni della propria decisione limitandosi ad ignorare la
perizia depositata da cui emergeva che sussistevano aree
non edif‌icabili, che per altre vi era l’obbligo della cessione
gratuita al Comune di Roma e che per altre vi era l’obbligo
di assoggettamento dell’intero comprensorio a preventivi
sondaggi archeologici o la necessità di realizzare opere di
urbanizzazione primaria.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai
sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art.
1362 c.c., e omessa, insuff‌iciente o contraddittoria moti-
vazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi
dell’art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c.. Sostiene che la CTR ha
omesso di tenere conto delle perizie allegate al contratto
di compravendita sottoscritte dai contraenti e dal notaio
da cui si evincevano i vincoli limitativi della edif‌icabilità
dei suoli compravenduti. Dunque la CTR non ha adeguata-
mente interpretato la volontà contrattuale perché non ha
tenuto conto degli allegati al contratto di compravendita
che erano determinanti per valutare la natura ed il valore
dell’oggetto del contratto.
5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai
sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli
art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. nonché l’omessa moti-
vazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi
dell’art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto la CTR ha fon-
dato la propria decisione sul materiale probatorio dell’am-
ministrazione e non ha considerato gli allegati tecnici al
contratto di compravendita nonché la perizia di parte re-
sistente da cui era dato evincere quali erano le erronee
valutazioni prese come presupposto dell’accertamento nè,
inf‌ine, ha tenuto conto dei molteplici vincoli e limiti gra-
vanti sugli immobili oggetto di valutazione.
6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai
sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli
artt. 166 e 167 c.p.c., in quanto la CTR non ha tenuto conto
che il contratto di compravendita ed i relativi allegati non
erano stati contestati specif‌icatamente dall’agenzia delle
entrate, e neppure le risultanze peritali, per il che i fatti
ivi rappresentati si dovevano ritenere ammessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva la Corte che i primi tre motivi di ricorso deb-
bono essere esaminati congiuntamente in quanto sotten-
dono la medesima questione giuridica.
Va considerato che la ricorrente lamenta che i giudi-
ci della C.T.R. hanno basato la decisione sugli indici OMI
senza motivare in ordine agli elementi di prova rivenien-
ti dalla perizia di parte e dagli allegati all’atto notarile di
acquisto, da cui si evinceva che sui terreni oggetto della
compravendita era realizzabile una limitata attività edif‌i-
catoria per la previsione della cessione di parte dei fondi
al Comune e per la sussistenza di vincoli di varia natura.
Ora, la Corte di legittimità ha più volte chiarito che il rife-
rimento alle stime effettuate sulla base dei valori OMI per
aree edif‌icabili site nel medesimo comune non è idoneo
e suff‌iciente a certif‌icare il valore dell’immobile, tenuto
conto che tale valore può variare in funzione di molteplici
parametri quali l’ubicazione, la superf‌icie, la collocazione
nello strumento urbanistico nonché lo stato delle opere
di urbanizzazione (Cass. n. 20089 del 6 luglio 2017; Cass.
18651/2016). La C.T.R. ha ritenuto di riformare la decisio-
ne di primo grado affermando la legittimità dell’atto im-
positivo fondato esclusivamente sui valori elaborati sulla
base delle quotazioni dell’osservatorio sul mercato immo-
biliare laddove tali dati costituiscono mere presunzioni
semplici inidonee a sorreggere da sole la pretesa imposi-
tiva, per il che il contribuente non era neppure onerato
della prova contraria. Mette conto considerare, peraltro,
che la CTR ha ritenuto legittimo l’atto impositivo anche
nella considerazione della natura, consistenza ed ubica-
zione dei beni ed ha rilevato che l’agenzia aveva tenuto
conto della destinazione urbanistica e degli eventuali vin-
coli esistenti sull’immobile nonché delle disposizioni rela-
tive alle norme di salvaguardia ma non ha dato conto delle
osservazioni contenute nella perizia di parte per il che la
motivazione appare insuff‌iciente. Inf‌ine, laddove i giudici
di appello hanno affermato che nell’atto pubblico di com-
pravendita non erano stati menzionati particolari vincoli
o limitazioni al diritto di proprietà, non hanno chiarito se
abbiano considerato anche gli allegati costituenti parte
integrante dell’atto che, secondo la prospettazione della
contribuente, evidenziavano i vincoli che determinava-
no il minor valore dei terreni rispetto a quello indicato
dall’Uff‌icio.
2. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione
va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regio-
nale del Lazio in diversa composizione che, adeguandosi
ai principi esposti, procederà alle necessarie verif‌iche e
deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio
di legittimità.
3. Il quarto motivo di ricorso rimane assorbito. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. FER., 4 SETTEMBRE 2017, N. 39883
(UD. 29 AGOSTO 2017)
PRES. TOMASSI – EST. MENGONI – P.M. LORI (PARZ. DIFF.) – RIC. X
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle
persone y Elemento oggettivo y Prova dell’effettivo
disturbo y Esclusione y Prova dell’oggettiva idonei-
tà a recare disturbo y Suff‌icienza.
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle
persone y Potenziale disturbo ad una pluralità di
persone y Suff‌icienza y Accertamento del giudice di
merito y Perizia o consulenza tecnica y Possibilità
per il giudice di ricorrere ad elementi probatori di
altra natura y Ammissibilità.
. L’affermazione di responsabilità per la fattispecie di
cui all’art. 659 c.p. non implica, attesa la natura di rea-
to di pericolo presunto, la prova dell’effettivo disturbo
di più persone, essendo suff‌iciente l’idoneità della con-
dotta a disturbarne un numero indeterminato. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 659) (1)
. In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo
delle persone, l’attitudine dei rumori a disturbare il
riposo o le occupazioni delle persone non va necessa-
riamente accertata mediante perizia o consulenza tec-
nica, di tal ché il giudice ben può fondare il suo convin-
cimento su elementi probatori di diversa natura, quali
le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le
caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che
risulti oggettivamente superata la soglia della normale
tollerabilità. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 659; l. 26 ottobre
1995, n. 447, art. 10) (2)
(1) Si vedano, in senso univocamente conforme alla massima, Cass.
pen., sez. III, 25 febbraio 2015, n. 8351, in www.latribunaplus.it; Cass.
pen., sez. I, 2 dicembre 2011, n. 44905, ibidem e, in tempi più risalenti,
Cass. pen., sez. I, 27 marzo 1992, n. 3741, in Riv. pen. 1992, 850.
(2) Cass. pen., sez. III, 16 marzo 2015, n. 11031, in www.latribuna-
plus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 23 gennaio 2017, il Tribunale di
(omissis) dichiarava X colpevole della contravvenzione
di cui all’art. 659 c.p., e, per l’effetto, lo condannava alla
pena di Euro 250,00 di ammenda; allo stesso, quale legale
rappresentante di un albergo, era contestato di aver di-
sturbato le occupazioni o il riposo delle persone abusando
di strumenti sonori e, in particolare, di un impianto di am-
plif‌icazione musicale e di uno di condizionamento d’aria.
2. Propone ricorso per cassazione il X, a mezzo del pro-
prio difensore, deducendo i seguenti motivi:
- violazione dell’art. 659 c.p., comma 2, L. n. 447 del
1995 art. 10. Il ricorrente sarebbe stato condannato pur in
presenza di una condotta di rilievo soltanto amministra-
tivo, non potendosi ravvisare gli estremi dell’art. 659 c.p.,
comma 1, come invece affermato nella sentenza;
- inosservanza della norma medesima. Il Tribunale non
avrebbe compiuto alcuna effettiva verif‌ica in ordine alla
potenzialità diffusiva dei rumori in oggetto e, in particola-
re, non avrebbe accertato l’oggettiva idoneità degli stessi a
superare una soglia di normale tollerabilità; la responsabi-
lità del X, dunque, sarebbe stata affermata in forza di mere
valutazioni soggettive di parti civili, prive di qualsivoglia
oggettivo riscontro;
- violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 1 e art. 546 c.p.p.,
comma 1, lett. c). La sentenza non avrebbe valutato affat-
to le prove indotte dalla difesa, analiticamente richiama-
te, che darebbero conto dell’assenza dei presupposti del
reato e, pertanto, dell’insussistenza del fatto contestato.
Si conclude, pertanto, per l’annullamento della deci-
sione.
Con memoria a data 18 agosto 2017, la parte civile A.C.
ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il gravame risulta infondato in forza delle considera-
zioni che seguono.
L’art. 659 c.p., prevede due autonome fattispecie di re-
ato, conf‌igurate rispettivamente dall’art. 659 c.p., comma
1 e art. 659 c.p., comma 2. L’elemento che le differenzia
è rappresentato dalla fonte del rumore prodotto, giacché,
ove esso provenga dall’esercizio di una professione o di un
mestiere rumorosi, la condotta rientra nella previsione
dell’art. 659 c.p., comma 2, per il semplice fatto della esor-
bitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizio-
ni dell’autorità, presumendosi la turbativa della pubblica
tranquillità. Qualora, invece, le vibrazioni sonore non si-
ano causate dall’esercizio dell’attività lavorativa, ricorre
l’ipotesi di cui all’art. 659 c.p., comma 1, per la quale oc-
corre che i rumori superino la normale tollerabilità ed in-
vestano un numero indeterminato di persone, disturbando
le loro occupazioni o il riposo (Sez. I, 17 dicembre 1998,
n. 4820, Mannelli, Rv. 213395, in un caso di emissioni ru-
morose provocate non dall’attività di una discoteca, bensì
dall’impianto di condizionamento). Nei medesimi termini,
dunque, questa Corte ha più volte affermato che i rumori
molesti provenienti da un’attività lavorativa integrano la
fattispecie di cui all’art. 659 c.p., comma 2, quando ori-
ginino da elementi strettamente connessi, strumentali e
necessari all’esercizio dell’attività medesima; in applica-
zione di questo principio, dunque, questa Corte ha più vol-
te affermato che un bar autorizzato a rimanere aperto f‌ino
a tarda notte ed all’uso di strumenti musicali e di diffu-

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