Corte Di Cassazione Penale Sez. III, 14 Febbraio 2017, N. 6873 (Ud. 8 Settembre 2016)

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 6/2017
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 14 FEBBRAIO 2017, N. 6873
(UD. 8 SETTEMBRE 2016)
PRES. CARCANO – EST. ACETO – P.M. BALSAMO (PARZ. DIFF.) – RIC. P.M. IN
PROC. B. ED ALTRI
Edilizia e urbanistica y Licenza e concessione
edilizia y Restauro y Fattispecie di ristrutturazione
in assenza di permesso di costruire, con modif‌ica
della destinazione d’uso, di edif‌icio dichiarato di
rilevante interesse storico artistico.
Edilizia e urbanistica y Contravvenzioni y Diri-
gente o responsabile dell’uff‌icio urbanistica comu-
nale y Responsabilità.
. In tema di reati edilizi, nella categoria degli "inter-
venti di restauro o di risanamento conservativo", per
i quali non occorre il permesso di costruire, sono an-
noverabili soltanto le opere di recupero abitativo, che
mantengono in essere le preesistenti strutture, alle
quali apportano un consolidamento, un rinnovo o l’in-
serimento di nuovi elementi costitutivi, a condizione
che siano complessivamente rispettate tipologia, forma
e struttura dell’edif‌icio (Fattispecie di ristrutturazione
in assenza di permesso di costruire, con modif‌ica della
destinazione d’uso, di edif‌icio dichiarato di rilevante
interesse storico artistico, nella quale la S.C. ha censu-
rato la qualif‌ica di "restauro" assegnata dal giudice di
merito all’intervento edilizio sulla base di una erronea
lettura della nozione di "restauro" del bene culturale
di cui all’art. 29, comma quarto, D.Lgs. n. 42 del 2004,
omettendo di valutare la funzione essenzialmente
conservativa e ripristinatoria del bene da restaurare
e tralasciando inoltre di considerare che gli interventi
di restauro e di risanamento conservativo richiedono
sempre il permesso di costruire quando riguardano
immobili ricadenti nel centro storico, dei quali venga
mutata la destinazione d’uso anche all’interno della
medesima categoria funzionale). (d.p.r. 6 giugno 2001,
380, art. 44; d.l.vo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 21; d.l.vo
22 gennaio 2004, n. 42, art. 29) (1)
. In materia edilizia, risponde del reato di cui all’art.
44, lettera b), d.P.R. n. 380 del 2001, ai sensi dell’art.
40 cod. pen., il dirigente comunale dell’area tecnica
edilizia che, in presenza di opere eseguite in assenza
o in totale difformità dal permesso di costruire (o della
d.i.a. sostitutiva), ometta di adottare, come impostogli
dall’art. 27 stesso d.P.R., le misure amministrative ne-
cessarie a impedire l’esecuzione delle opere medesi-
2001, n. 380, art. 44; c.p., art. 40) (2)
(1) La pronuncia ribadisce il principio già affermato da Cass. pen.,
sez. III, 9 marzo 2011, n. 9281 e Cass. pen., sez. III, 28 aprile 2004, n.
19566, entrambe in www.latribunaplus.it.
(2) In termini, cfr. Cass. pen., sez. III, 16 gennaio 2015, n. 1978, in
www.latribunaplus.it, secondo cui nella categoria degli "interventi
di restauro o di risanamento conservativo", per i quali non occor-
re il permesso di costruire, possono essere annoverate soltanto le
opere di recupero abitativo, che mantengono in essere le preesistenti
strutture, alle quali apportano un consolidamento, un rinnovo o l’in-
serimento di nuovi elementi costitutivi, a condizione che siano com-
plessivamente rispettate tipologia, forma e struttura dell’edif‌icio, in
quanto la demolizione o il crollo dell’intero fabbricato non consente
la sua ricostruzione, senza la necessaria verif‌ica da parte dell’auto-
rità amministrativa nell’ambito del procedimento concessorio e nel
rispetto della normativa urbanistica vigente al momento del rilascio
del provvedimento abilitativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 22 dicembre 2014 il Tribunale di
Firenze ha assolto tutti gli imputati dai reati loro rispetti-
vamente ascritti perchè i fatti non sussistono.
1.1. Nello specif‌ico, i sigg.ri B.G., D.V.J., G.P., L.M., M.J.
e N.A., rispondono del reato di cui all’art. 110 c.p., artt.
29 e 44, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (rubricato al capo
A) perchè in concorso tra loro, - il M. quale legale rap-
presentante della società "(omissis) S.r.l.", proprietaria
dell’immobile e committente dei lavori; - il D.V. quale
project manager della società committente dei lavori; - il
N. e la L. quali tecnici progettisti e professionisti asseve-
ratori; - il G. quale direttore dei lavori; - il V. quale legale
rappresentante dell’impresa esecutrice dei lavori (omissis
Costruzioni); - il B. quale direttore di cantiere; in assenza
del permesso di costruire e comunque in totale difformi-
tà dalle numerose D.I.A. presentate, e in violazione della
L.R. Toscana n. 1 del 2005, art. 79, e degli artt. 170, 176
e 176 bis, del Reg. Edilizio del Comune di Firenze, ese-
guivano sul (omissis), ubicato interamente in zona A del
vigente PRG, un insieme sistematico di opere tali da re-
alizzare un complesso in gran parte nuovo, mediante la
radicale ed integrale trasformazione dell’immobile, con
mutamento della qualif‌icazione tipologica e degli ele-
menti formali dell’edif‌icio, comportanti l’aumento delle
unità immobiliari, l’alterazione dell’originale impianto
tipologico-distributivo nonchè dei caratteri architettonici
dell’edif‌icio, la modif‌ica delle destinazioni d’uso di parti
rilevanti dell’immobile stesso, trasformato in gran parte
(10.000, metri quadrati) in struttura turisitico-ricettizia,
in attività terziarie e commerciali, e ciò in assenza di "ogni
adeguata dimostrazione della compatibilità con i caratteri
storici, morfologici, tipologici ed architettonici dell’edi-
f‌icio", come imposto dall’art. 6.2 delle NTA del PRG. Gli
imputati rispondono altresì del reato di cui all’art. 110 c.p.,
artt. 29 e 44, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (rubricato al capo
F) per aver eseguito, nelle loro già indicate qualità, ul-
teriori interventi abusivi sul "(omissis) Corsi", diversi ed
aggiuntivi rispetto a quelli indicati al capo A. D.V.J., L.M.,
M.J. e N.A. rispondono anche del reato di cui all’art. 81 c.p.
cpv., artt. 110 e 481 c.p., art. 61 n. 2 c.p. (rubricato al capo
B) perchè, agendo in concorso fra loro, hanno attestato il
falso nelle D.I.A. presentate al Comune di Firenze dando
agli interventi in esse descritti qualif‌icazioni urbanistico-
edilizie contrarie al vero.

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