Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 22 Marzo 2017, N. 13912 (Ud. 16 Febbraio 2017)

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 5/2017
LEGITTIMITÀ
in materia di comunione, con la conseguenza che la com-
proprietà della nuova opera sorge a favore dei condomini
non costruttori solo se essa sia stata realizzata in confor-
mità di detta disciplina, cioè con il rispetto delle norme sui
limiti del comproprietario all’uso delle cose comuni, cosic-
chè le opere abusivamente create non possono considerar-
si beni condominiali per accessione ma vanno considerate
appartenenti al comproprietario costruttore e rientranti
nella sua esclusiva sfera giuridica (Cass., sez. II, 22 marzo
2001, n. 4120; Cass., sez. II, 27 marzo 2007, n. 7523).
3. - Ritiene il Collegio che il più recente orientamento -
che non è rimasto esente da critiche sollevate in dottrina
- meriti di essere rimeditato nella sua portata, destando
perplessità che l’edif‌icazione sull’area comune da parte di
uno solo dei comunisti in violazione degli artt. 1102 c.c.
e ss., riceva il benef‌icio dell’assegnazione della proprietà
esclusiva della costruzione, diff‌icilmente inquadrabile in
uno dei modi di acquisto stabiliti dall’art. 922 c.c..
Si tratterebbe semmai di tracciare una linea interpre-
tativa in grado di coniugare la disciplina dell’accessione
e della comunione, facendo convivere l’espansione ogget-
tiva della comproprietà in caso di inaedif‌icatio ad opera
di uno dei comunisti (salvo che non si sia costituito nei
modi e nelle forme di legge un altro diritto reale a favore
del comproprietario costruttore) con la facoltà del com-
proprietario non costruttore di pretendere la demolizione
della costruzione quando sia stata realizzata dall’altro co-
munista in violazione dei limiti posti dall’art. 1102 c.c. al
godimento della cosa comune.
4. - Poichè la questione della sorte della costruzione
realizzata su un fondo in comunione ordinaria tra il co-
struttore e un terzo e, in quest’ambito, dei modi attraverso
i quali può riconoscersi in favore del comproprietario co-
struttore la proprietà esclusiva del manufatto edif‌icato sul
suolo comune, intercetta orientamenti giurisprudenziali
non convergenti ed investe un tema di notevole impatto
pratico anche sotto il prof‌ilo della circolazione della pro-
prietà immobiliare, il Collegio ritiene opportuno rimettere
gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione
alle Sezioni Unite. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 22 MARZO 2017, N. 13912
(UD. 16 FEBBRAIO 2017)
PRES. SETTEMBRE – EST. SCARLINI – RIC. G.F.
Violazione di domicilio y Pertinenza del domicilio
di vicino di casa y Introduzione clandestina al f‌ine
di smontare le tende sottostanti al proprio balcone
y Pendenza di controversia civile relativa al posi-
zionamento delle tende y Assenza del vicino dalla
casa y Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con
violenza sulle cose y Conf‌igurabilità y Esclusione y
Violazione di domicilio y Sussiste.
. Integra il reato di violazione di domicilio la condotta
di colui che si introduca clandestinamente nelle perti-
nenze del domicilio di un vicino di casa al f‌ine di smon-
tare le tende sottostanti al proprio balcone, in ordine
al cui posizionamento penda tra le parti controversia
civile (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che
la condotta dell’imputato non fosse tutta sussumibile
nell’ipotesi astratta prevista dall’art. 393 c.p. – eserci-
zio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle
cose – posto che, per staccare le tende, lo stesso aveva
dovuto attendere che la vicina fosse assente dalla casa,
in modo da potersi introdurre clandestinamente nel
di lei domicilio, così integrando un’ulteriore condotta
rispetto al mero esercizio arbitrario del proprio diritto
consistito dal distacco delle tende dal balcone). (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 393; c.p., art. 614) (1)
(1) Sulla rilevanza dell’assenza del titolare dell’abitazione al f‌ine
della conf‌igurabilità del reato de quo, v. Cass. pen., sez. V, 5 maggio
2004, n. 21062.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 7 gennaio 2015, la Corte di appello
di Lecce, in parziale riforma della sentenza del locale Tri-
bunale, eliminava le sole statuizioni civili, confermando
così la condanna, agli effetti penali, di F.G. per il delitto di
violazione di domicilio a danno di C.M., da lui consumato
il (omissis).
La prova delle responsabilità del F. promanava dall’es-
sere stato riconosciuto dalla C. in alcune fotograf‌ie in cui
era stato ritratto mentre penetrava nel cortile della sua
abitazione, staccava le tende e le riponeva a terra.
Le istantanee, prodotte agli atti, erano state scattate
da una persona che le aveva consegnate ad un conoscente
della C. che aveva così potuto identif‌icare il responsabile
dello smontaggio delle tende.
La Corte, rispondendo ad una censura dell’appellante,
affermava anche la sussistenza della violenza sulle cose
(anche se non era stata contestata la relativa aggravan-
te, prevista dall’art. 614 comma 4 c.p., neppure in fatto),
perchè l’imputato, introdottosi nel cortile dell’abitazione
altrui, aveva smontato le tende e le aveva appoggiate a
terra, così mutando lo stato di fatto durante la sua illecita
permanenza nelle pertinenze del domicilio.
La Corte eliminava, però, le statuizioni civili perchè la
parte interessata non aveva presentato, in prime cure, le
sue conclusioni.
2 - Propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difenso-
re, articolando le proprie censure in quattro motivi.
2 - 1 - Con il primo motivo deduce la mancata assunzio-
ne di una prova decisiva e la violazione di legge.
La difesa aveva chiesto invano l’escussione, ai sensi
dell’art. 195 del codice di rito, dei due soggetti che avreb-
bero consentito di riferire alla persona offesa che l’impu-
tato aveva violato il suo domicilio: colui che aveva scat-
tato le foto che ritraevano il ricorrente all’interno della
sua abitazione e colui che, ricevutele dal primo, le aveva
consegnate alla C..
2 - 2 - Con il secondo motivo lamenta il vizio di mo-
tivazione in ordine alla certa identif‌icazione di colui che

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