Corte Di Cassazione Penale Sez. VI, 27 Giugno 2017, N. 31598 (Ud. 26 Aprile 2017)

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Arch. loc. cond. e imm. 5/2017
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 27 GIUGNO 2017, N. 31598
(UD. 26 APRILE 2017)
PRES. ROTUNDO – EST. CALVANESE – P.M. TAMPIERI (CONF.) – RIC. VECCHIO IN
PROC. STRANO ED ALTRA
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni y Au-
totutela y Autoreintegrazione nel possesso di una
cosa y In presenza di un atto di spoglio y Reazione
posta in essere nell’immediatezza dell’azione lesi-
va y Conf‌igurabilità del reato y Esclusione y Fatti-
specie di immobile locato a coinquilina.
. Non sussiste il delitto di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni se l’agente usa violenza sulle cose per
difendere il diritto di possesso in presenza di un atto
di spoglio, a condizione che tale reazione venga posta
in essere nell’immediatezza dell’azione lesiva del dirit-
to e per difendersi da un pericolo grave e imminente
alla propria o altrui persona (Fattispecie nella quale la
Corte ha escluso la conf‌igurabilità del reato, essendo
accertato che la condotta contestata all’imputata – la
quale aveva approf‌ittato della momentanea assenza
della coinquilina per chiudere dall’interno la porta
dell’abitazione - era stata commessa al f‌ine di conse-
guire l’auto-reintegrazione nel possesso dell’appar-
tamento a seguito di uno spoglio arbitrario e che tale
reazione era stata attuata quando ancora era in corso
lo spoglio). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 392) (1)
(1) Secondo Cass. pen., sez. VI, 14 luglio 1984, n. 6507 (in www.la-
tribunaplus.it), l’autoreintegrazione nel possesso di una cosa, della
quale taluno sia stato spogliato (clandestinamente o violentemen-
te), opera come causa speciale di giustif‌icazione allorché risulti che
l’agente si sia trovato, senza poter ricorrere al giudice, nella neces-
sità impellente di ripristinare il possesso perduto, al f‌ine di evitare
il consolidamento della nuova situazione possessoria; e pertanto
l’autotutela non è invocabile, se il fatto viene commesso fuori della
f‌lagranza dello spoglio, quando ormai gli effetti del possesso altrui
si sono già consolidati e il diritto dell’agente non è più minacciato,
ma già violato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deborah Patrizia Vecchio, quale parte civile, ricorre
per l’annullamento della sentenza indicata in epigrafe che
ha confermato l’assoluzione di Lorenza Strano e Orazio
Riggio dal reato di cui all’art. 392 c.p. (costoro si sarebbero
fatti arbitrariamente ragione da soli, impedendo alla loro
inquilina di rientrare nell’appartamento locato).
I giudici di merito avevano ritenuto da un lato il Riggio
estraneo ai fatti, dall’altro la Strano giustif‌icata per la le-
gittima difesa.
Era stato accertato che la Vecchio, che aveva preso in
aff‌itto parte dell’appartamento in cui continuava a vivere
anche la Strano, si era barricata in casa, come già acca-
duto altre volte in precedenza, nella convinzione di poter
escludere la presenza della locatrice, impedendole così di
accedervi (che per tale motivo aveva patito una crisi epi-
lettica): a questa situazione, pregiudizievole anche per la
salute dell’imputata, quest’ultima aveva reagito a distanza
di poche ore, chiudendo dall’interno la porta dell’abitazio-
ne, una volta uscita di casa l’inquilina.
Nell’atto di impugnazione, sono enunciati i motivi di
seguito indicati nei limiti dell’art. 173, disp. att. c.p.p.: vio-
lazione dell’art. 52 c.p. e vizio di motivazione, in ordine
alla valutazione delle risultanze processuali che avevano
dimostrato la partecipazione attiva del Riggio ai fatti e
l’arbitrarietà della condotta contestata, posto che a segui-
to di dissapori, era stato intimato alla Vecchio di lasciare
l’immobile entro un termine non rispettato; difetterebbero
i presupposti del reato di cui all’art. 392 c.p., che presup-
pone l’azionabilità in giudizio della pretesa dell’agente,
nella specie non sussistente, e quindi non potrebbero
essere ravvisati neppure i presupposti dell’art. 52 c.p.; in
ogni caso, mancherebbe l’immediata reazione alla condot-
ta illecita altrui, essendosi svolta diverse ore prima la sup-
posta azione illecita della ricorrente.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Va ribadito che il reato di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni si differenzia da quello di violenza priva-
ta - che ugualmente contiene l’elemento della violenza
o della minaccia alla persona - non nella materialità del
fatto che può essere identica in entrambe le fattispecie,
bensì nell’elemento intenzionale, in quanto nel reato di
cui all’art. 392 c.p. l’agente deve essere animato dal f‌ine
di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della
pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendo-
si che si tratti di pretesa fondata, ovvero di diritto real-
mente esistente (tra tante, sez. II, n. 46288 del 28 giugno
2016, Musa, Rv. 268362; sez. V, n. 23923 del 16 maggio 2014,
Demattè, Rv. 260584).
Va anche rammentato che, ai f‌ini della conf‌igurabili-
tà della legittima difesa, uno dei requisiti indispensabili
è l’attualità del pericolo da cui deriva la necessità della
difesa, consistente cioè in una concreta minaccia già in
corso di attuazione nel momento della reazione ovvero in
una minaccia od offesa imminenti (tra le tante, sez. I, n.
6591 del 27 gennaio 2010, Celeste, Rv. 246566).

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