Corte Di Cassazione Penale Sez. III, 28 Marzo 2017, N. 15221 (Ud. 23 Novembre 2016)

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LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 4/2017
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 28 MARZO 2017, N. 15221
(UD. 23 NOVEMBRE 2016)
PRES. AMORESANO – EST. RENOLDI – P.M. POLICASTRO (CONF.) – RIC. CAMPESI
Persona f‌isica y Diritto alla riservatezza y Trat-
tamento illecito di dati personali y Diffusione dei
dati da parte di privato cittadino y Ipotesi di reato
y Conf‌igurabilità y Sussistenza y Fattispecie in tema
di diffusione in ambito condominiale di una notizia
di reato attribuita al portiere dello stabile.
. Dà luogo alla conf‌igurabilità del reato di cui all’art.
167 del D.L.vo n. 196/2003 sulla tutela della “privacy”,
la condotta consistita nel diffondere in ambito condo-
miniale la notizia di un procedimento penale penden-
te a carico del portiere per un reato asseritamente da
lui commesso in danno dell’agente, il quale, con tale
condotta, abbia inteso acquisire consensi a sostegno
della sua iniziativa volta a far sì che nei confronti del
medesimo portiere venissero adottati provvedimenti
disciplinari. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 30 giugno 2003, n.
196, art. 167) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. III, 1 giugno 2011, n.
21839, in Riv.pen. 2012, 806. Peraltro, parte della giurisprudenza so-
stiene che il reato di trattamento illecito di dati personali non può
ravvisarsi se l’utilizzo dei dati avviene per f‌ini esclusivamente perso-
nali; si veda in tal senso Cass. pen., sez. III, 9 luglio 2013, n. 29071, in
Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Roberto Campesi era stato tratto a giudizio, davanti
al Tribunale di Palermo, per avere, in concorso con Cateri-
na Cullé, trattato, senza alcuna autorizzazione, i dati giu-
diziari di Giovanni Perna attraverso “missive e volantini”
rivolti ai condomini dello stabile sito in Palermo, via Au-
sonia n. 3, al f‌ine di recare un pregiudizio alla reputazione
dello stesso Perna, compromettendo, nel contempo, il se-
reno svolgimento, da parte della persona offesa, dell’atti-
vità lavorativa di portiere addetto al predetto stabile; fatti
accertati a Palermo a partire dal 22 marzo 2007.
Con sentenza in data 21 ottobre 2011 il Tribunale di
Palermo, ricondotti i fatti sopra indicati al delitto di cui
all’art. 167 del D.L.vo n. 196 del 2003, lo aveva condannato
alla pena di un anno e otto mesi di reclusione; pronuncia
confermata dalla Corte d’appello di Palermo con sentenza
in data 22 maggio 2014.
1.1. Secondo quanto era emerso nel corso del giudizio di
merito, tra Campesi e Perna vi erano stati, in precedenza,
rapporti molto tesi, culminati in una denuncia per lesioni
che lo stesso Campesi aveva presentato nei confronti del
portiere del condominio. E in una occasione, l’odierno im-
putato aveva aff‌isso, nella bacheca dello stabile, un foglio
nel quale riferiva che Perna si era allontanato dalla porti-
neria per recarsi presso la locale procura della Repubblica
ove pendeva, nei suoi confronti, un procedimento avvia-
to a seguito della denuncia per lesioni gravissime ai suoi
danni presentata proprio da Campesi. Secondo i giudici
di merito tale comunicazione aveva recato un concreto
pregiudizio alla persona offesa, la cui reputazione e pro-
fessionalità sul luogo di lavoro erano state screditate at-
traverso la rappresentazione di una condotta scarsamente
osservante dei suoi compiti di addetto alla portineria del
condominio.
2. Avverso la sentenza di secondo grado Campesi propo-
ne ricorso per cassazione, a mezzo del difensore f‌iduciario,
deducendo, con un unico motivo di censura, ex art. 606,
comma 1, lett. b), c.p.p., l’erronea applicazione della legge
penale in relazione all’art. 167 del D.L.vo n. 196 del 2003.
Secondo il ricorrente la fattispecie incriminatrice con-
testata si perfezionerebbe soltanto ove dal trattamento dei
dati personali sia derivato un effettivo nocumento. Tutta-
via, nel caso di specie, la sentenza non avrebbe posto in
luce in che cosa esso potesse essere consistito, atteso che
tutti i condomini sarebbero stati già a conoscenza della
qualità di imputato che Giovanni Perna aveva assunto
nell’ambito di un procedimento in cui Campesi era per-
sona offesa e tanto più che, in ogni caso, il cartello conte-
nente l’informazione che lo riguardava era stato tempesti-
vamente rimosso dalla moglie dello stesso Perna.
Pertanto, si sarebbe in presenza di una situazione
nella quale sarebbe stato recato un vulnus minimo alla
identità personale del soggetto e alla sua privacy, senza
determinare alcun danno patrimoniale apprezzabile. Ciò
che secondo la giurisprudenza di legittimità impedirebbe
l’integrazione della fattispecie.
Sotto altro prof‌ilo, la circostanza che le informazioni
in questione fossero già note agli altri condomini impedi-
rebbe di conf‌igurare l’elemento soggettivo del reato, costi-
tuito dalla f‌inalità di arrecare ad altri un danno, che nella
specie non sarebbe, per quanto detto, sussistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere riget-
tato.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’art.
167 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 (rubricato Tratta-
mento illecito di dati) punisce, al comma 2, la condotta di
colui il quale, al f‌ine di trarne per sé o per altri prof‌itto o
di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati
personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 17,20,
21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, sempre che dal fatto
derivi un nocumento.
La struttura del reato, pertanto, prevede, oltre alla
clausola di riserva, una condotta di trattamento dei dati
personali indicati ai citati articoli 17, 20, 21, 22, commi
8 e 11, 25, 26, 27 e 45; condotta che presuppone la man-
canza di un consenso espresso dell’interessato (v. sez. III,
n. 38406 del 9 luglio 2008, dep. 9 ottobre 2008, Fallani, Rv.
241382) e che può essere realizzata anche dal privato cit-
tadino, il quale sia, anche solo occasionalmente, venuto a
conoscenza di un dato sensibile (sez. III, n. 21839 del 17
febbraio 2011, dep. 1 giugno 2011, R., Rv. 249992).
Sotto un primo prof‌ilo, il “trattamento” è def‌inito
dall’art. 4, comma 1, lett. a) del D.L.vo n. 196/2003 come
“qualunque operazione o complesso di operazioni, effet-

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