Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 25 Maggio 2017, N. 26336 (Ud. 7 Febbraio 2017)

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Arch. loc. cond. e imm. 4/2017
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 25 MAGGIO 2017, N. 26336
(UD. 7 FEBBRAIO 2017)
PRES. NOVIK – EST. SIANI – P.M. LOY (DIFF.) – RIC. P.
Molestia o disturbo alle persone y Elemento
oggettivo y Condotta caratterizzata da petulanza
y Caratteristiche y Effetti y Elemento soggettivo y
Coscienza e volontà della molestia o del disturbo
quale portato della condotta tenuta y Irrilevanza
dei motivi che hanno spinto l’agente ad agire y Fat-
tispecie relativa a insistente suono del campanello
e rottura di vasi di f‌iori posti sul pianerottolo di
casa.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 660
c.p. (Molestia o disturbo alle persone), ove sia accerta-
ta una condotta oggettivamente caratterizzata da petu-
lanza, ossia da un modo di agire pressante, insistente,
indiscreto ed univocamente molesto, tale da interferire
in modo sgradevole nella sfera della quiete e della li-
bertà della persona offesa ponendola in una condizione
di disagio e alterandone le normali condizioni di tran-
quillità, quanto al prof‌ilo psicologico è necessaria e
suff‌iciente l’emersione della coscienza e volontà di tale
condotta, restando al di fuori della verif‌ica che compete
al giudice di merito i motivi che abbiano spinto l’agente
ad agire, non incidendo essi sulla f‌inalità penalmente
rilevante dell’azione in relazione a cui si conf‌igura il
dolo (Fattispecie nella quale la condotta dell’imputato
si era sviluppata in arco di tempo non minimo e con
modalità articolate, sia mediante l’insistente suono del
campanello dell’abitazione, sia mediante la rottura di
diversi vasi di f‌iori posizionati sul pianerottolo di casa).
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 660) (1)
(1) Nel senso che, con riferimento al reato in esame, l’elemento sog-
gettivo consiste nella coscienza e volontà della condotta tenuta nella
consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il sog-
getto passivo, mentre non rileva l’eventuale convinzione dell’agente
di operare per un f‌ine non biasimevole o addirittura per il ritenuto
conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un
suo diritto, v. Cass. pen., sez. I, 31 luglio 2013, n. 33267, in Ius&Lex
dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna. Secondo Cass. pen., sez. I, 28 gennaio
2014, n. 3758, in Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna e Cass. pen.,
sez. VI, 7 dicembre 2010, n. 43439, in Arch. giur. circ. 2011, 402 il
reato di molestia o disturbo alle persone non ha natura di reato ne-
cessariamente abituale, sicché può essere realizzato anche con una
sola azione. Inf‌ine, sul concetto di luogo aperto al pubblico ai f‌ini
della conf‌igurabilità del reato di molestie, cfr. la citata Cass. pen. sez.
I, 16 giugno 2009, n. 28853, in Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe, emessa in data 11 mar-
zo - 31 maggio 2016, il Tribunale di Potenza giudicando
M.P. - imputato dei reati di cui agli artt. 81, comma 1, 660 e
635 c.p., poiché, suonando insistentemente al campanello
dell’abitazione di Ma. Pi. in Potenza e lesionando alcuni
vasi contenenti dei f‌iori posizionati sul relativo pianerot-
tolo, li rendeva inservibili e recava molestia e disturbo alla
Pi. stessa, f‌ino al 16 giugno 2012 - ha assolto l’imputato
dal delitto di cui all’art. 635, comma primo, c.p., per non
essere il fatto più previsto dalla legge come reato, ed ha
dichiarato il P. colpevole del reato di cui all’art. 660 c.p.
condannandolo alla pena di Euro 300,00 di ammenda, al
pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei
danni in favore della Pi., costituitasi parte civile, liquidati
in Euro 500,00, oltre alla rifusione delle spese di costitu-
zione della stessa parte civile.
2. Il Tribunale ha analizzato le prove acquisite, fra le
quali quelle testimoniali rese dalla stessa Pi., la quale nel
corso della deposizione aveva rammentato anche l’indivi-
duazione di persona effettuata in Questura ed esitata nel
riconoscimento del P. da parte sua, nonché dall’assisten-
te di polizia giudiziaria Mo., oltre a quella della madre
dell’imputato, Em. Lu. Du.. Indi ha ritenuto le suddette
prove - con primario riferimento alle prime due fonti, ivi
incluso il riconoscimento fotograf‌ico confermato in dibat-
timento dalla persona offesa con riguardo al P. - del tutto
adeguate a fornire la prova piena sia dell’elemento ogget-
tivo e sia dell’elemento soggettivo, a struttura dolosa, del
reato di molestie commesso dall’imputato in danno della
Pi., attraverso il reiterato ed abusivo impiego disturban-
te del campanello della vittima, oltre che con la rottura
di diversi vasi per i f‌iori, pervenendo peraltro all’approdo
che il reato di danneggiamento, qualif‌icato con riferimen-
to all’ipotesi regolata dal primo comma dell’art. 635 c.p.,
era depenalizzato, recte abrogato, ex art. 2 D.L.vo. n. 7 del
2016. In connessione con la condanna per il reato contrav-
venzionale il Tribunale ha accolto per quanto di ragione
la domanda risarcitoria formulata dalla Pi., parte civile.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore
del P. chiedendo l’annullamento della decisione e aff‌idan-
do l’impugnazione ad unico motivo, articolato in più punti,
con cui sono lamentati violazione della legge penale, ex
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. e vizio di motivazione,
per palese illogicità e travisamento della prova, in ragione
dell’avvenuta obliterazione di elementi essenziali.
In particolare, il ricorrente ha evidenziato che: 1) il
Tribunale non aveva effettuato alcun vaglio critico delle
dichiarazioni rese dalla persona offesa e nemmeno si era

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