Corte di Cassazione Penale sez. I, 11 giugno 2018, n. 26399 (ud. 28 febbraio 2018)
Pagine | 72-75 |
292
giur
3/2019 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
Per affermare che la disposizione normativa censura-
ta sia intrinsecamente irragionevole, creando disparità
di trattamento, e che non sia rispondente alla sua ratio
essendi di disincentivare il crimine economico, bisogne-
rebbe che risultasse, secondo i canoni adottati dalla giu-
risprudenza costituzionale in materia, che il legislatore
penale non abbia compiuto alcun apprezzamento dei fini e
dei mezzi per raggiungere lo scopo prefissato di scoraggia-
re il ricorso a tali delitti, o che questo apprezzamento sia
stato inficiato da criteri illogici, arbitrari o contraddittori
ovvero che l’apprezzamento stesso si manifesti in palese
contrasto con i presupposti di fatto che sono alla base della
disposizione normativa censurata o, ancora, si accertasse
che la legge abbia predisposto mezzi assolutamente inido-
nei o contrastanti con lo scopo che essa doveva conseguire
ovvero se emergesse che gli organi legislativi si siano ser-
viti della legge per realizzare una finalità diversa da quella
di assicurare protezione al bene giuridico tutelato dalle
incriminazioni che, alle condizioni fissate dalla disposizio-
ne censurata, consentono la confisca per equivalente.
In presenza, invece, di un assetto normativo, privo di
profili di irragionevolezza, coerente con la ratio legis della
disposizione censurata e pienamente allineato rispetto
allo scopo della disposizione finalizzata a rafforzare, con
la confisca-sanzione, l’interesse dello Stato alla regolare
percezione dei tributi in modo che la Repubblica perse-
gua gli obiettivi socio politico-economici necessari al fine
di adempiere agli obblighi di solidarietà sociale di cui
all’articolo 2 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale con riferimento all’articolo 3 Cost. deve ri-
tenersi manifestamente infondata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 11 GIUGNO 2018, N. 26399
(UD. 28 FEBBRAIO 2018)
PRES. MAZZEI – EST. CENTOFANTI – RIC. B. F.
Circostanze del reato y Aggravanti y Aggravan-
te speciale del metodo mafioso y Nesso eziologico
immediato con il commesso reato y Aggravante de-
sumibile dal mero carattere eclatante dell’azione
commessa in pieno giorno in un centro cittadino y
Esclusione.
. La circostanza aggravante prevista dall’art. 7 del D.L.
13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio
1991, n. 203, il cui contenuto è stato trasfuso nell’art.
416-bis.1 c.p. dall’art. 8, comma 1, D.L.vo 1 marzo 2018,
n. 21, nella forma dell’aver commesso il fatto avva-
lendosi del c.d. "metodo mafioso", è configurabile nel
caso di condotte che presentano un nesso eziologico
immediato rispetto all’azione criminosa, in quanto lo-
gicamente funzionali alla più pronta e agevole perpe-
trazione del crimine, non essendo pertanto integrata
dalla sola connotazione mafiosa dell’azione o dalla
mera ostentazione, evidente e provocatoria, dei com-
portamenti di tale organizzazione. (In motivazione la
Corte ha escluso che l’aggravante sia legittimamente
desumibile dal mero carattere eclatante dell’azione,
siccome commessa in pieno giorno, nel centro cittadi-
no di una zona di sicuro radicamento mafioso, nonché
dalla sua efficiente pianificazione). (c.p., art. 416 bis;
d.l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Catanzaro, investito di richiesta
di riesame ex art. 309 c.p.p., con l’ordinanza in epigrafe
confermava la misura della custodia cautelare in carce-
re, applicata dal G.i.p. del medesimo Tribunale, in data 10
giugno 2017, nei confronti di B.F., in relazione al delitto
di omicidio, aggravato dalla premeditazione e dall’impiego
del metodo mafioso ai sensi dell’art. 7, D.L. n. 152 del 1991,
conv. dalla L. n. 203 del 1991.
Il fatto era avvenuto in (omissis), frazione porto (omis-
sis), il (omissis), intorno alle ore 11, ai danni di F.M., attinto
in punti vitali del corpo, da distanza ravvicinata, da sette
colpi di arma da fuoco, sparati da una pistola calibro 9 short.
L’aggressore si era verosimilmente avvicinato a bordo
di uno scooter – di provenienza furtiva e la cui carcassa
era stata poi trovata, assieme ad altra pistola bruciata di
diverso calibro, a qualche chilometro di distanza – all’au-
tovettura della vittima, ferma ad un incrocio, ed aveva fat-
to fuoco attraverso il finestrino di quest’ultima.
2. Il Tribunale del riesame, nel riepilogare il quadro di
gravità indiziaria, prendeva le mosse dalle dichiarazioni
del collaboratore di giustizia M.A., indicato come perso-
naggio di spicco della criminalità mafiosa della provincia
di Vibo Valentia, che avevano investito il movente dell’o-
micidio e le fasi della sua organizzazione ed esecuzione.
Quanto alla causale, M. aveva riferito di aver ricevuto
il mandato di uccidere F. da L.B.C., per conto dell’omo-
nima cosca, nonché da B.E. e dal costruttore B.F., quale
reazione ad un’aggressione in precedenza effettuata da F.
ai danni di giovani appartenenti alla famiglia B..
Il mandato omicidiario sarebbe stato conferito nel corso
di un pranzo, cui il collaboratore, quel giorno come semili-
bero in licenza premio, sarebbe stato invitato da L.B. e da
B.E.; il compenso il collaboratore lo avrebbe ricevuto, uni-
tamente a S.F., da B.F., pure al pranzo presente, e sarebbe
consistito nella costruzione a suo beneficio di due villette.
Quanto alla fase organizzativa, M. si era rivolto, secon-
do il suo stesso racconto, per il tramite di S. (all’epoca in
affidamento in prova al servizio sociale e con più libertà
di movimento), a G.P., di (omissis), con cui aveva condi-
viso un periodo di detenzione, che avrebbe procurato gli
esecutori materiali, G.V. e G.D. (detto “omissis” o “omissis”
Di questi ultimi, il primo avrebbe condotto il motociclo, e
l’altro avrebbe sparato; armi e motomezzo sarebbero stati
forniti da S., che avrebbe anche provveduto, assieme ad
altri correi, al recupero dei killers.
I collaboratori di giustizia G.P., sopra citato (in ordinan-
za per mero errore indicato col nome di D.), e G.G. (capo
dell’omonima consorteria lametina), che aveva riferito de
relato da M.A. e da soggetti con questo imparentati (tale N.,
sposavo con una sorella di lui), avevano reso – scrive il Tri-
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA