Corte di Cassazione Penale sez. VI, 31 gennaio 2019, n. 4920 (ud. 29 novembre 2018)

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giur
Rivista penale 3/2019
LEGITTIMITÀ
di danneggiamento va individuato nella direzione della
volontà del soggetto agente verso la sottrazione della cosa
mobile in vista del successivo impossessamento, siccome
desunta dalle circostanze del fatto, singolarmente e glo-
balmente considerate, univocamente deponenti nel senso
indicato. Ne viene che, ove il giudice di merito abbia ef-
fettuato la suddetta indagine, senza incorrere in illogicità
evidenti, concludendo per l’orientamento della volontà del
soggetto agente in direzione dell’impossessamento piutto-
sto che del deterioramento della cosa mobile, vertendosi
in materia di valutazione in fatto, il relativo apprezzamen-
to è insindacabile in sede di legittimità.
Va, dunque affermato che, allo scopo di operare la qua-
lif‌icazione del fatto come tentativo di furto aggravato dalla
violenza sulla cosa piuttosto che come tentativo di danneg-
giamento della stessa, poiché i due reati si distinguono non
per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per
l’elemento intenzionale, onde identif‌icare lo specif‌ico f‌ina-
lismo dell’azione – verso l’impossessamento della cosa mo-
bile ovvero verso il deterioramento della stessa – occorre
valutare le modalità dell’azione, i mezzi per realizzarla, le
caratteristiche strutturali della cosa mobile, così da trarne
elementi univocamente deponenti per l’uno o per l’altro
orientamento della condotta del soggetto agente.
Donde, essendosi il giudice della sentenza impugnata
conformato al detto parametro ermeneutico, come dianzi
meglio evidenziato, il rilievo censorio sollevato sul punto
da entrambi i ricorrenti declina un vizio non consentito ex
art. 606, comma 3, c.p.p..
2.3. Manifestamente infondata è, poi, la deduzione cir-
ca la non riconducibilità al concetto di cosa mobile rile-
vante ai sensi dell’art. 624 c.p. della colonnina telefonica
costituente l’oggetto materiale del delitto di furto tentato,
posto che è jus receptum che:«In tema di reati contro il
patrimonio, per “cosa mobile” deve intendersi qualsiasi
entità di cui sia possibile la f‌isica detenzione, sottrazione,
impossessamento od appropriazione, e che sia in grado di
spostarsi autonomamente ovvero di essere trasportata da
un luogo ad un altro, compresa quella che, pur non mobile
originariamente, sia resa tale mediante l’avulsione o l’enu-
cleazione dal complesso immobiliare di cui faceva parte.
(Fattispecie di espianto di alberi da un fondo) (sez. IV, n.
6617 del 24 novembre 2016, Frontino, Rv. 269225; conf. sez.
II, n. 20647 del 11 maggio 2010, P.G. e P.c. in proc. Corniani,
Rv. 247271). Ne viene che, anche sotto tale prof‌ilo, le dedu-
zioni dei ricorrenti si appalesano del tutto non conducenti.
3. Le spiegate ragioni impongono: quanto alla posizione
del L.M., l’annullamento senza rinvio della sentenza impu-
gnata, limitatamente ai reati di cui ai capi b) (337 c.p.) e
c) (lesioni), per essere i reati estinti per intervenuta pre-
scrizione, e la rideterminazione della pena per il residuo
reato di cui al capo a) in mesi sei di reclusione ed Euro
266,70 di multa, con dichiarazione d’inammissibilità del
ricorso nel resto; quanto alla posizione del C., la dichia-
razione di inammissibilità del ricorso con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e
della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle
ammende. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 31 GENNAIO 2019, N. 4920
(UD. 29 NOVEMBRE 2018)
PRES. FIDELBO – EST. COSTANZO – P.M. ANIELLO (DIFF.) – RIC. C.L.
Stupefacenti y Commercio clandestino y Liceità
della commercializzazione di prodotti derivati y
Normativa vigente in tema di stupefacenti y Ammis-
sibilità.
. La commercializzazione di un bene che non presenti
intrinseche caratteristiche di illiceità deve, in assenza
di specif‌ici divieti o controlli preventivi previsti dalla
legge, ritenersi consentita nell’ambito del generale
potere (agere licere) delle persone di agire per il sod-
disfacimento dei loro interessi (facultas agendi) (nel
caso di specie è stata esclusa l’applicabilità delle nor-
me incriminatrici previste nel D.P.R. n. 309/1990 in
riferimento alla commercializzazione di prodotti dei
quali è riconosciuta la liceità). (Mass. Redaz.) (d.p.r. 9
art. 73; l. 2 dicembre 2016, n. 242, art. 4)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 12 luglio 2018, il Tribunale di Ma-
cerata ha rigettato l’istanza di riesame proposta da C.L.
contro il sequestro preventivo di inf‌iorescenze di cannabis
da lui messe in commercio.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus in relazione
al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4,
escludendo che la L. 3 dicembre 2016, n. 242, intitolata “Di-
sposizioni per la promozione della coltivazione e della f‌iliera
agroindustriale della canapa”, invocata dal ricorrente, dero-
ghi alla disciplina penale in materia di stupefacenti. In par-
ticolare, i giudici del riesame hanno sostenuto che sebbene
la legge citata si ponga in rapporto di specialità rispetto alla
disciplina generale in tema di detenzione e cessioni di so-
stanze stupefacenti contenuta nel D.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, non possa derogarvi in quanto non riguarda scopi ricre-
ativi o voluttuari, regolamentando soltanto le coltivazioni di
canapa delle varietà ammesse ex art. 17 direttiva 2005/53/
CE del Consiglio del 13 giugno 2002, non rientranti nell’am-
bito di applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990 e riferendosi
esclusivamente alle condotte dell’agricoltore.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di C. si chiede
l’annullamento dell’ordinanza assumendo che sia lecita la
commercializzazione di inf‌iorescenze di piante sviluppa-
tesi da semi rientranti nelle categorie previste dalla L. n.
242 del 2016, perché escluse dall’ambito di applicazione
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazio-
ne del D.P.R. n. 309 del 1990 e, correlativamente, erronea
interpretazione della L. n. 242 del 2016. Si assume la con-
traddittorietà dell’ordinanza impugnata là dove afferma
che tale legge costituirebbe normativa speciale ma non
derogante rispetto alla disciplina penalistica in materia di
stupefacenti e dove sostiene che la commercializzazione al
dettaglio dei prodotti derivanti dalla coltivazione della ca-

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