Corte di Cassazione Penale sez. IV, 20 febbraio 2019, n. 7675 (ud. 6 febbraio 2019)

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3/2019 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
aveva, in realtà, mai presentato domanda di assegnazione
per il comparto riservato a tale categoria, cosicché tale lot-
to era stato poi assegnato alle imprese edili. Pertanto, era
falso che fosse stata respinta la richiesta delle minoranze
di assegnare una parte del PEEP a cooperative di cittadini,
le quali, non avevano neppure manifestato interesse per il
lotto loro riservato. Condivisibilmente, il giudice di primo
grado aveva ritenuto diffamatoria la falsa affermazione so-
pra esaminata, la quale aveva fornito un’immagine della
maggioranza che governava il Comune come un gruppo di
persone disinteressate alle esigenze dei cittadini ed atten-
ti soltanto a favorire gli interessi dell’imprenditoria edile.
In ordine a tale questione, il giudice di secondo grado non
ha nemmeno tentato di confutare l’articolato percorso ar-
gomentativo della sentenza di primo grado in ordine alla
correttezza dei dati così meticolosamente rappresentati,
limitandosi a rilevare soltanto che, alla luce “dei parame-
tri sopra menzionati”, quindi dell’esistenza di un principio
di verità, “in relazione alla lottizzazione PEEP, l’iniziativa
edif‌icatoria di singoli cittadini era, almeno, prima facie,
preclusa”. Analogo ragionamento va svolto con riferimento
all’ultima affermazione censurata del volantino: “…l’am-
ministrazione ha terminato i lavori del sagrato piazza di
(omissis) con un importante intervento di circa un miliar-
do di lire. Per il sagrato di (omissis) la Giunta ha contri-
buito solo con 120 milioni sul costo totale di 180 milioni...”.
Il giudice di primo grado, nell’osservare, preliminar-
mente, che il tema oggetto di tale affermazione era par-
ticolarmente sentito presso la popolazione locale in rela-
zione al forte campanilismo e rivalità che caratterizzava i
rapporti tra il capoluogo del Comune di (omissis) e la sua
frazione (omissis), aveva evidenziato – esaminando ana-
liticamente tutte le opere eseguite nei pressi dei sagrati
delle due località – che era pur vero che le spese per il
sagrato di (omissis) erano superiori (ma non certo nella
misura indicata nel volantino) a quelle sostenute per il sa-
grato di (omissis); tuttavia, confrontando i costi comples-
sivi di tutti i lavori che attenevano alle zone limitrofe alle
due chiese ed alle due piazze, le spese sostenute erano
sostanzialmente uguali. Dunque, anche l’ultima afferma-
zione del volantino, pur riportando un nucleo di verità, era
oggettivamente falsa, in quanto f‌inalizzata ad accreditare
l’immagine di una giunta comunale che aveva gravemen-
te penalizzato (omissis) nei rapporti tra la frazione ed il
capoluogo. La sentenza di secondo grado, adottando il pa-
rametro più volte sopra esaminato, ha erroneamente rite-
nuto rispettato il requisito della verità del fatto criticato,
limitandosi ad osservare che «sussisteva al momento del
fatto sperequazione tra il quantum dall’amministrazione
per il sagrato della frazione e quello per il “capoluogo”
operato dal Comune», circostanza che, pur contenendo
un principio di verità, stravolgeva completamente il signi-
f‌icato dell’operato della giunta comunale al cospetto dei
cittadini, fraudolentemente indotti ad un giudizio inevi-
tabilmente negativo nei confronti dei loro amministratori
locali. Deve pertanto annullarsi la sentenza impugnata
agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente
per valore in grado d’appello. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 20 FEBBRAIO 2019, N. 7675
(UD. 6 FEBBRAIO 2019)
PRES. PICCIALLI – EST. SERRAO – P.M. LIGNOLA (DIFF.) – RIC. P.
Difesa e difensori y Patrocinio dei non abbienti
y Falsità o omissioni nelle dichiarazioni, indicazio-
ni e comunicazioni previste dall’art. 79, comma 1,
lett. b), c) e d), D.P.R. n. 115/2002 y Reato di cui
all’art. 95 del medesimo D.P.R. y Conf‌igurabilità y
Errore circa gli obblighi derivanti dalle norme in
questione y Rilevanza y Esclusione.
. In tema di patrocinio a spese dello Stato sono da ri-
guardarsi come integratrici del precetto penale le nor-
me di cui all’art. 79, comma 1, lett. b), c) e d) del D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, richiamata dall’art. 95 del me-
desimo D.P.R., che sanziona penalmente le falsità o le
omissioni nelle dichiarazioni, indicazioni e comunica-
zioni previste da dette norme. (Nella specie, in applica-
zione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse
dar luogo all’applicabilità della causa di non punibilità
prevista dall’art. 47, comma terzo, c.p., la mera dedu-
zione, da parte dell’imputato, di un errore nel quale
egli sarebbe caduto circa gli obblighi derivanti dalle
norme in questione). (Mass. Redaz.) (d.p.r. 30 maggio
95; c.p., art. 47) (1)
(1) Analoga fattispecie si rinviene in Cass. pen., sez. IV, 19 ottobre
2018, n. 47760, in www.latribunaplus.it, nella quale è stata affer-
mata la rilevanza esimente dell’errore sulle entrate patrimoniali,
relative a persona diversa dal dichiarante, non riportate da docu-
menti f‌iscali e provenienti dalla pubblica amministrazione o da terzi.
In genere, ma sempre con riferimento a fattispecie relative al pa-
trocinio a spese dello Stato, si è affermato che l’errore sulla legge
penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura
del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri
di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad inte-
grazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per "legge
diversa dalla legge penale" ai sensi dell’art. 47 c.p. quella destinata
in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non
esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non
richiamata anche implicitamente. Così, si vedano Cass. pen., sez. IV,
2 aprile 2015, n. 14011, in questa Rivista 2015, 1020 e Cass. pen., sez.
IV, 21 ottobre 2010, n. 37590, ivi 2011, 1222.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Potenza, con la sentenza in
epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emes-
sa in data 22 giugno 2017 nei confronti di P.D. dal Tribu-
nale di Potenza, che lo aveva ritenuto responsabile del
reato previsto dall’art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
per avere omesso di comunicare variazioni rilevanti del
reddito, (segnatamente la sommatoria tra il reddito del
dichiarante e quello della coniuge convivente) a seguito
di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Commes-
so in (Omissis) il 21 febbraio 2011 con la recidiva infra-
quinquennale.

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