Corte di Cassazione Penale sez. V, 20 febbraio 2019, n. 7798 (ud. 27 novembre 2018)

Pagine48-50
268
giur
3/2019 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 20 FEBBRAIO 2019, N. 7798
(UD. 27 NOVEMBRE 2018)
PRES. STANISLAO – EST. FIDANZIA – P.M. LIGNOLA (DIFF.) – RIC. M. ED ALTRI
Stampa y Diffamazione commessa col mezzo della
stampa y Diritto di cronaca y Diritto di critica po-
litica y Rispondenza al vero dei fatti attribuiti
alla persona offesa y Necessità y Fatti selezionati
dall’articolista y Al f‌ine di inf‌luenzare negativa-
mente il giudizio dei lettori y Presenza di un sem-
plice “principio” di verità nello scritto y Suff‌icienza
y Esclusione.
. In tema di diffamazione, la necessità della risponden-
za al vero dei fatti attribuiti alla persona offesa, ai f‌ini
del riconoscimento della causa di giustif‌icazione costi-
tuita dall’esercizio di un diritto, non può dirsi aff‌ievoli-
ta quando il diritto in questione sia non quello di cro-
naca ma quello di critica politica, non potendosi quindi
ritenere suff‌iciente, neppure per l’operatività di tale
diritto, che lo scritto diffamatorio contenga un sempli-
ce “nucleo” o “principio” di verità, quando esso venga
poi deliberatamente manipolato o stravolto allo scopo
di inf‌luenzare negativamente il giudizio dei potenziali
elettori. (principio affermato, nella specie, con riferi-
mento ad un caso in cui, tra l’altro, era stato dato ri-
lievo graf‌ico, nello scritto incriminato, costituito da un
volantino in cui veniva censurato l’operato della giunta
municipale, al fatto che il sindaco era “sottoposto a
giudizio”, così lasciando intendere, atteso il signif‌icato
comunemente attribuito a tale espressione, che lo stes-
so era sottoposto a procedimento penale, laddove egli
era invece coinvolto soltanto, come rappresentante le-
gale del comune, in un procedimento amministrativo).
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 595; l. 8 febbraio 1948, n. 47,
art. 13) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. V, 22 febbraio 2018,
n. 8721, in questa Rivista 2018, 951; Cass. pen., sez. V, 5 settembre
2016, n. 36838, ivi 2017, 501 e Cass. pen., sez. I, 3 ottobre 2013, n.
40930, ivi 2014, 858.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza emessa in data 11 aprile 2017 la Corte
d’appello di Venezia, in funzione di giudice d’appello, in ri-
forma della sentenza di primo grado, ha assolto T.V. dal de-
litto di diffamazione ai danni di C.V., M.A., R.T., S.D. e G.D.,
per essere il fatto stato commesso nell’esercizio del diritto
di critica. Era stato contestato all’imputato di avere, in
concorso con altri soggetti non identif‌icati, provveduto a
distribuire presso private abitazioni un volantino datato
3 luglio 2003, recante la sigla “Insieme per (omissis) e
(omissis)”, contenente affermazioni contrarie al vero che
offendevano la reputazione del sindaco e degli assessori
dello stesso Comune.
2. Con atto sottoscritto dal loro difensore hanno pro-
posto ricorso per cassazione le parti civili aff‌idandolo ai
seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di
legge in relazione all’art. 51 c.p. e manifesta illogicità della
motivazione.
Sostengono che le affermazioni contenute nel volanti-
no sono false e che comunque il parametro di valutazio-
ne del diritto di critica deve essere più rigoroso con ri-
ferimento alle espressioni riferite a fatti che riguardano
un’amministrazione locale atteso che notoriamente i cit-
tadini elettori, nell’esprimere il voto a livello locale, non
seguono le ideologie politiche ma osservano i fatti dell’am-
ministrazione cui attribuiscono una importanza diretta.
2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di mo-
tivazione nella parte in cui sono state indicate le ragioni
giuridiche per cui le espressioni non sarebbero diffamato-
rie nonché l’errata applicazione del principio della conti-
nenza.
Lamentano i ricorrenti che il volantino era composto
da quattro f‌itte pagine con caratteri di stampa di diver-
sa grandezza, di cui alcune parti sottolineate ed altre in
grassetto.
Il lettore frettoloso non poteva aver avuto un’infor-
mazione corretta con una tale graf‌ica, tenuto conto che
il parametro di riferimento è quello dell’uomo medio, del
buon padre di famiglia, che, soprattutto in un comune a
vocazione agricola, come (omissis), era mediamente non
laureato e non era in grado di leggere attentamente il con-
tenuto di uno scritto.
Orbene, l’espressione “sottoposto a procedimento”, ri-
ferito al sindaco, è stata scritta in caratteri più grandi e
sottolineati, tanto da assumere la valenza di un titoletto,
e trattasi di espressione chiaramente collegata ad un pro-
cedimento penale.
I ricorrenti ritengono che sia stato superato il limite
della continenza, essendo la forma usata tesa a far rite-
nere al lettore che il sindaco fosse soggetto ad indagini
penali.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione
dell’art. 595 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione.
Espongono i ricorrenti che, come emerso in istruttoria
e richiamato in modo preciso dalla sentenza di primo gra-
do, le affermazioni contenute nel punto 1 (sottoposizione
del sindaco a procedimento penale) 4 (assegnazione dei
comparti del PEEP) 8 (spese sostenute per i sagrati delle
chiese di (omissis) e (omissis) erano false, con la conse-
guenza che non era stato rispettato il requisito della verità
del fatto storico.
2.4. Con memoria depositata il 9 novembre 2018 le parti
civili hanno illustrato in modo più approfondito le proprie
argomentazioni ai f‌ini dell’annullamento della sentenza
impugnata.
2.5 L’imputato ha depositato in data 26 novembre 2018
una memoria a confutazione delle argomentazioni dei ri-
correnti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I tre motivi, da esaminarsi unitariamente in ragio-
ne della stretta connessione delle questioni trattate, sono
fondati e vanno accolti.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT