Corte di Cassazione Penale sez. V, 20 febbraio 2019, n. 7802 (ud. 29 novembre 2018)

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giur
Rivista penale 3/2019
LEGITTIMITÀ
3.4. Risponde, d’altronde, all’id quod plerumque accidit
che, in una fase così delicata dell’operazione e psicologica-
mente stressante – quale quella in cui il corriere stia per re-
cuperare la valigia contenente lo stupefacente per caricarla
sull’aeromobile e, quindi, importarla in Italia -, il controllo
inaspettato sul bagaglio personale, sia pure diverso da quel-
lo oggetto dell’imminente recupero, possa costituire un fat-
tore esterno “destabilizzante” atto ad ingenerare nell’agente
il timore che il progetto criminoso sia stato, o possa essere
a breve, scoperto dagli inquirenti (locali) e, dunque, tale da
indurlo a desistere. Del tutto ragionevolmente detto evento
è stato, dunque, ritenuto come logicamente causale rispet-
to al recesso dal proposito criminoso e tale da escludere la
spontaneità della determinazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 20 FEBBRAIO 2019, N. 7802
(UD. 29 NOVEMBRE 2018)
PRES. ZAZA – EST. PEZZULLO – P.M. MIGNOLO (DIFF.) – RIC. D. ED ALTRI
Banche y Attività bancaria y Esercizio abusivo y
Elemento oggettivo y Creazione e gestione, da par-
te degli amministratori di una società cooperativa,
di “conti di servizio” e “contratti di f‌inanziamen-
to” y Conf‌igurabilità.
. Dà luogo alla conf‌igurabilità del reato di esercizio
abusivo di attività bancaria previsto dall’art. 131 del
D.L.vo n. 385/1993 e non di quello meno grave di sem-
plice raccolta illegale del risparmio, previsto dal prece-
dente art. 130, pur in presenza delle modif‌iche all’art.
11 del citato D.L.vo introdotte dal D.L.vo n. 37/2004 e
della delibera CICR n. 1058/2005, la condotta costituita
dalla creazione e gestione, da parte degli amministra-
tori di una società cooperativa, di “conti di servizio”
e “contratti di f‌inanziamento” consistenti, i primi, in
conti sui quali i soci della cooperativa potevano versare
somme di danaro con diritto ad ottenerne la restitu-
zione, senza corresponsione di interessi, in qualsiasi
momento e con facoltà, per la cooperativa, di utiliz-
zarle non solo per effettuare operazioni nell’interesse
dei versanti (come il pagamento di bollette per utenze
domestiche), ma anche operazioni f‌inanziarie come,
ad esempio, prestiti, anche in favore di soci diversi dai
versanti; i secondi, in contratti in forza dei quali i soci
potevano versare alla società somme di danaro a fronte
dell’impegno, da parte della stessa società, di restitu-
irle a scadenza predeterminata con la corresponsione
di interessi, salva la possibilità, per i versanti, di otte-
nerne, in casi eccezionali e previa valutazione discre-
zionale da parte degli organi sociali, la restituzione
anticipata rinunciando agli interessi e pagando una
penale. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 1 settembre 1993, n. 385,
art. 131; d.l.vo 1 settembre 1993, n. 385, art. 130) (1)
(1) Per qualche utile riferimento sugli elementi che caratterizzano il
reato di esercizio abusivo di attività bancaria, si vedano Cass. pen., sez.
V, 14 giugno 2004, n. 26642, in questa Rivista 2005, 1389 e Trib. pen. Na-
poli, sez. XIII, 17 dicembre 2004, n. 2253, in Il Merito, 2005, fasc. 4, 87.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 19 giugno 2017 la Corte di appello
di Catanzaro, in riforma della sentenza del 17 dicembre
2008 del Tribunale di Paola, dichiarava non doversi proce-
dere nei confronti di D.S., S.R., M.E., F.G., M.P. e C.N. per
intervenuta prescrizione del reato loro ascritto di eserci-
zio abusivo di cui all’articolo 131 del D.L.vo n. 385/1993,
con conferma delle statuizioni civili, per avere, il primo,
nella veste di presidente e, gli altri, quali componenti del
consiglio di amministrazione della Cooperativa A.T. di
Mutualità s.c.ar.l., posto in essere l’esercizio abusivo di
attività bancaria mediante la raccolta di risparmio a vi-
sta presso i soci, attraverso la stipulazione di “contratti di
f‌inanziamento” e di “conti di servizio” in forme differenti
dalla sottoscrizione di quote, in violazione dell’articolo 11
del medesimo Testo Unico Bancario.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi, a mez-
zo del comune difensore di f‌iducia, avv.to N.G., i suddetti
imputati, aff‌idati a due motivi di ricorso, con i quali la-
mentano:
– con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art.
606, primo comma, lett. c) ed e) c.p.p., per inosservanza
degli artt. 578, 129 c.p.p. e per mancanza di motivazione,
atteso che la Corte territoriale, una volta rilevato il decorso
del termine di prescrizione del reato, avrebbe dovuto com-
piere una adeguata valutazione ex art. 578 c.p.p. dei motivi
di appello in ordine all’affermazione di responsabilità dei
deducenti, anche per i capi e le disposizioni della sentenza
riguardanti gli interessi civili; in particolare, nessuna rispo-
sta è stata fornita in merito all’intervenuta riforma sulla ma-
teria con il D.L.vo 37/04 e la delibera del CICR del 2005, che
ha integrato la precedente disciplina ed ha previsto come
non costituenti più reato “i contratti di f‌inanziamento”; in
particolare, stante tale nuova disciplina integratrice della
fattispecie penale avente eff‌icacia retroattiva, i giudici di
appello avrebbero dovuto dichiarare il non luogo a procede-
re perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;
– con il secondo motivo, la nullità della sentenza per
omessa motivazione sui motivi di appello, in punto di estra-
neità degli amministratori ai fatti, di riqualif‌icazione del
fatto nella contravvenzione dell’articolo 130 T.U.B., di man-
cata dichiarazione della prescrizione già in primo grado.
3. In data 13 novembre 2018 la Banca d’Italia ha de-
positato, a mezzo del difensore, memoria con la quale ha
concluso per l’inammissibilità od il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi non meritano accoglimento.
1. Con il primo motivo di ricorso gli imputati si dolgono
in def‌initiva della mancata compiuta valutazione dell’insus-
sistenza del reato di cui all’art. 131 T.U.B. ad essi contesta-
to, ma nella fattispecie non si rileva la sussistenza in modo
evidente di una ragione di proscioglimento degli stessi, alla
luce della regola di giudizio posta dal secondo comma del
medesimo art. 129 c.p.p. Tale ragione è infatti, rilevabile,

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