Corte di Cassazione Penale sez. VI, 20 febbraio 2019, n. 7847 (ud. 14 febbraio 2019)

Pagine44-45
264
giur
3/2019 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 20 FEBBRAIO 2019, N. 7847
(UD. 14 FEBBRAIO 2019)
PRES. PAOLONI – EST. BASSI – P.M. ANIELLO (CONF.) – RIC. S.
Reato y Delitto tentato y Di importazione di sostan-
za stupefacente y Desistenza volontaria y Volonta-
rietà della scelta y Sussistenza y Esclusione y Condi-
zioni.
. Sussiste il tentativo punibile di importazione di so-
stanza stupefacente, dovendosi escludere, per conver-
so, la conf‌igurabilità della desistenza volontaria di cui
all’art. 56, comma terzo, c.p., qualora l’agente, dopo
aver predisposto l’operazione di importazione, si asten-
ga dal condurla a termine per il solo fatto di aver appre-
so che il bagaglio contenente la droga, prima dell’im-
barco sull’aeromobile diretto in Italia, sarebbe stato
sottoposto a controllo. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 56) (1)
(1) Def‌iniscono la desistenza volontaria Cass. pen., sez. II, 24 aprile
2013, n. 18385, in questa Rivista 2014, 442 e Cass. pen., sez. VI, 28
marzo 2012, n. 11732, ivi 2013, 575. In dottrina, sulla commercia-
lizzazione di sostanze stupefacenti si veda A. DI TULLIO D’ELISIIS
e D. GIANNELLI, La commercializzazione della cannabis leggera,
pubblicato in questo stesso fascicolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello
di Napoli, in parziale riforma dell’appellata sentenza del
27 novembre 2015 del Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Napoli, giudicando sull’impugnazione propo-
sta da plurimi appellanti, avendo riguardo alla sola posizio-
ne del ricorrente, ha rideterminato in anni cinque e mesi
quattro di reclusione ed euro 16.000,00 di multa la pena in-
f‌litta ad A.S. in primo grado (pari a anni sei di reclusione ed
euro 18.340,00 di multa) in relazione al reato di cui al capo
L) (essendo stato egli già assolto dal G.u.p. dalle ulteriori
contestazioni di associazione per delinquere f‌inalizzata ad
attività di narcotraff‌ico di cui al capo A) e dal reato-f‌ine
sub capo M). In particolare, sub capo L) è contestato al S.
il delitto di cui agli artt. agli artt. 56, 81, comma secondo,
e 110 c.p., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, per avere in concorso con C.V., F.A., G.F., G.F. e
P.A. – compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco ad
importare, con il mezzo aereo, un’ingente partita di cocai-
na, quantif‌icata in circa 30/40 chili; fatti accaduti in (omis-
sis), Roma e Venezuela dal novembre 2013 a febbraio 2014.
2. Nell’atto a f‌irma del difensore di f‌iducia, A.S. chie-
de che la sentenza sia annullata per violazione di legge
penale e mancanza di motivazione (segnatamente per
motivazione “apparente”) in relazione all’art. 56, comma
terzo, c.p., per avere i Giudici di merito erroneamente di-
sconosciuto la sussistenza dei presupposti della desisten-
za volontaria. A sostegno del motivo, si evidenzia come il
ricorrente abbia volontariamente omesso di ritirare il ba-
gaglio a mano contenente la droga, con ciò impedendo che
l’azione si sviluppasse sino alle sue estreme conseguenze,
e come – d’altra parte – un mero controllo di routine su
di un bagaglio che non conteneva sostanza stupefacente
non possa ritenersi evento idoneo a coartare la capacità di
autodeterminazione.
2.1. Nella memoria depositata in cancelleria, la difesa
del S. insiste per l’accoglimento del ricorso, evidenziando
come la Corte distrettuale abbia commesso un palese travi-
samento delle risultanze probatorie atteso che, da un lato,
S. non è mai entrato in possesso del “bottino”, che avrebbe
dovuto ritirare presso il Cafè O., di tal che si è in presenza
di un tentativo “incompiuto”; per altro verso, come la “vo-
lontarietà” della desistenza non debba essere confusa con
la “spontaneità” dell’abbandono, potendo questo essere le-
gittimamente ispirato da ragioni utilitaristiche o da consi-
derazioni dirette ad evitare un male ipotizzato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
2. Giova premettere come la ricostruzione storico-fat-
tuale della vicenda oggetto del contestato tentativo d’im-
portazione sub capo L) non presti il f‌ianco ad alcun vizio
coltivabile dinanzi a questa Corte. (Omissis)
3. Immune da vizi deducibili in questa Sede è anche il
passaggio motivazionale con cui la Corte ha ritenuto in-
sussistenti i presupposti dell’art. 56, comma terzo, c.p.
3.1. Giova premettere al riguardo come, secondo la con-
solidata lezione ermeneutica di questa Corte, la desistenza
volontaria possa essere ravvisata soltanto qualora la deci-
sione di interrompere l’azione non risulti necessitata da
fattori esterni alla libera determinazione dell’agente, tali
da impedire la prosecuzione dell’attività diretta alla consu-
mazione del reato (sez. II, n. 18385 del 5 aprile 2013, Pesce,
Rv. 255919; sez. VI, n. 11732 del 27 gennaio 2012, Di Lauro,
Rv. 252230). La “volontarietà” di non proseguire nell’azione
criminosa deve, dunque, essere non necessitata, ma ope-
rata in una situazione di libertà interiore, indipendente
da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo
rischioso il proseguimento dell’azione criminosa (sez. IV,
n. 12240 del 13 febbraio 2018, Ferdico e altri, Rv. 272535;
sez. II, n. 18385 del 5 aprile 2013, Pesce e altri, Rv. 255919).
3.3. Di tale regula iuris ha fatto corretta applicazione
la Corte territoriale nella specie, nella parte in cui ha evi-
denziato come S. non portasse a buon f‌ine l’importazione,
nonostante lo stato avanzato di esecuzione dell’operazione,
non in forza di una scelta volontaria, frutto di un ripensa-
mento autonomo, ma in conseguenza del timore di essere
stato scoperto e quindi di essere arrestato, ingenerato dalla
circostanza storico-fattuale di essere stato chiamato per un
controllo al bagaglio da stivare (vedi pagina 94 della senten-
za impugnata e pagina 427 della sentenza di prima grado).
In altri termini, i giudici della cognizione hanno ritenu-
to come la decisione del S. di non ritirare il bagaglio a mano
in cui era occultato lo stupefacente discendesse, non da
un mutamento dell’originaria determinazione a delinquere
spontaneo, autonomo ed indipendente da cause esterne,
bensì – giusta l’immediata successione logico temporale
del ripensamento rispetto all’invito degli addetti dell’aero-
mobile venezuelano a tornare indietro per un controllo del
bagaglio da stivare – da uno specif‌ico fattore esterno.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT