Corte di Cassazione Penale sez. II, 12 dicembre 2018, n. 55416 (ud. 30 ottobre 2018)

Pagine58-60
172
giur
2/2019 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
A tali connotazioni elaborate dalla giurisprudenza
penale ai f‌ini della stessa conf‌igurabilità del delitto di cui
all’art. 572 c.p., deve aggiungersi, quale elemento ancor più
pregnante, la valenza probatoria che inequivocabilmente
riveste nell’attuale ordinamento la dichiarazione resa dalla
coppia innanzi all’uff‌iciale del Comune di (omissis) ai sen-
si della L. 20 maggio 2016 n. 76 (contenente la regolamen-
tazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e
delle convivenze) che, sebbene costituisca una semplice
variazione anagraf‌ica, priva di qualunque formalità, costi-
tuisce il presupposto per l’accertamento della stabile con-
vivenza come espressamente disposto dal comma 37 dell’u-
nico articolo di cui si compone la citata novella.
La legge 76/2016, invero, nel recepire la da tempo auspi-
cata esigenza di tutela delle relazioni di coppia al di fuori
dal matrimonio, ha regolamentato da un canto le unioni
civili, conf‌igurabili solo fra soggetti dello stesso sesso, e
dall’altro le “convivenze di fatto” fondate su uno stabile
legame affettivo improntato alla reciproca assistenza mo-
rale e materiale tra persone, che indipendentemente dalla
differenza di genere - potendosi trattare tanto di coppie
etero che omosessuali -, non siano vincolate da rapporti
di parentela, aff‌inità o adozione, né da un’unione civile o
da un rapporto matrimoniale (comma 36). Il meccanismo
costitutivo della convivenza quale soggetto giuridicamen-
te rilevante - venendo ai suoi componenti riconosciuti
una serie di diritti cui si accompagna l’obbligo alimentare
rilevante al momento della sua cessazione - si fonda, se-
condo quanto disposto dal comma 37, su una dichiarazione
rimessa all’iniziativa degli stessi componenti della coppia
e scevra da alcun controllo formale sulla sussistenza dei
requisiti di cui al comma 36, rilasciata all’Anagrafe del
Comune di residenza del soggetto presso il quale si è in-
staurata la convivenza, che trattandosi di una variazione
presuppone la coabitazione tra i due dichiaranti, ancorché
non prevista tra i presupposti costitutivi della fattispecie di
cui al comma 36: la conseguente certif‌icazione anagraf‌ica
è quindi suff‌iciente a dimostrare, ad ogni effetto di legge,
la sussistenza del rapporto di convivenza, per il riconosci-
mento al convivente dei diritti discendenti dalla stessa L.
n. 76/2016. Ne deriva che la funzione probatoria accordata
dal legislatore alla registrazione anagraf‌ica, così come esi-
me da ulteriori accertamenti in ordine alla sussistenza di
una convivenza di fatto, si traduce in una presunzione che
inverte i poli dell’onere probatorio, spettando all’imputato
che contesti la sussistenza del legame fattuale caratteriz-
zato dalla stabilità e dalla mutua solidarietà e perciò tute-
lato dall’ordinamento fornire la prova contraria.
A fronte di tale risultanza documentale che rende irri-
levante qualunque ulteriore indagine sulla natura dei rap-
porti che leghino vicendevolmente i dichiaranti, perdono
automaticamente di consistenza le disquisizioni, peraltro
di natura esclusivamente fattuale, svolte dalla difesa sulle
ragioni che avrebbero indotto la vittima a farsi accompagna-
re a Milano dalla madre e dalla f‌iglia in occasione dell’in-
tervento chirurgico cui doveva essere sottoposta, al f‌ine di
dimostrare la natura, sin dall’inizio, precaria ed occasionale
della relazione intercorrente tra lui e la p.o. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 12 DICEMBRE 2018, N. 55416
(UD. 30 OTTOBRE 2018)
PRES. GALLO – EST. DI PISA – P.M. ZACCO (DIFF.) – RIC. C.
Riciclaggio y Tentativo y Conf‌igurabilità y Sussi-
stenza y Fattispecie in tema di smontaggio di sin-
gole componenti di un ciclomotore oggetto di pre-
cedente furto.
. In tema di riciclaggio (art. 648 bis c.p.), deve qua-
lif‌icarsi come tentativo e non come reato consumato
quello costituito dall’avere l’agente intrapreso, senza
aver avuto la possibilità di condurla a termine a causa
dell’intervento della forze dell’ordine, l’operazione di
smontaggio di singole componenti di un veicolo che era
stato oggetto di furto, f‌inalizzata ad ostacolare l’iden-
tif‌icazione della provenienza da reato. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 56; c.p., art. 648 bis) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. II, 16 gennaio 2015,
n. 1960, in www.latribunaplus.it, richiamata in parte motiva e Cass.
pen., sez. V, 7 maggio 2010, n. 17694, in questa Rivista 2011, 591.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 28
marzo 2017 ha confermato la sentenza emessa dal G.U.P.
del Tribunale di Napoli del 10 giugno 2013 che aveva con-
dannato C.S. alla pena di giustizia per il reato di riciclag-
gio ex art. 648 bis c.p. per avere posto in essere condotte
idonee ad ostacolare la provenienza delittuosa del ciclo-
motore HONDA SH tg. (omissis), oggetto di furto.
2. C.S., personalmente, ha proposto ricorso per cassa-
zione contro la sentenza in epigrafe deducendo:
– violazione di legge nonché mancanza della motiva-
zione relativamente alla mancata qualif‌icazione della con-
dotta contestata quale ipotesi di tentativo di riciclaggio.
Assume che dalla lettura degli atti inerenti l’arresto in
f‌lagranza emergeva che gli agenti avevano visto il C., uni-
tamente ai coimputati, armeggiare vicino ad un ciclomo-
tore del quale non era stato, tuttavia, ancora “smontato”
alcun pezzo al f‌ine di ostacolarne la provenienza sicché
del tutto illegittimamente la corte territoriale aveva esclu-
so l’ipotesi del tentativo;
– violazione di legge nonché difetto di motivazione in
ordine alla mancata concessione delle circostanze atte-
nuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p. Deduce che, sul
punto, la motivazione era del tutto carente ed illogica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso può trovare accoglimento per le ragioni ap-
presso specif‌icate.
2. Va premesso che risulta acclarato, sulla scorta della
ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, che al
momento dell’ intervento delle forze dell’ordine C.S. era in-
tento a smontare la parte centrale di un motociclo rubato
mentre gli altri coimputati tali Cr. e So. erano intenti il pri-
mo a smontare il motore ed il secondo le scocche di plastica.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT