Corte di Cassazione Penale sez. III, 17 dicembre 2018, n. 56673 (ud. 18 ottobre 2018)

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giur
2/2019 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
parte del giudice di primo grado che ha motivatamente
escluso la sussistenza del diritto alla provvigione da parte
dell’imputato, essendo risultato come nessuna valida ac-
cettazione della proposta di acquisto fosse stata effettuata
dai comproprietari dell’immobile e né tantomeno poteva
ritenersi tale il telegramma spedito dall’imputato in data
27 novembre 2010, trattandosi di mero invito a f‌issare la
data per stipulare il rogito davanti al notaio e come vi fos-
sero anche ostacoli di carattere pregiudizievole gravanti
sul bene che si frapponevano al possibile trasferimento
della proprietà. E ciò alla luce anche dei principi di di-
ritto affermati da questa Corte secondo cui integra il de-
litto di appropriazione indebita la condotta del mediatore
in una compravendita immobiliare che trattenga, a titolo
di provvigione, prima che l’affare possa dirsi concluso con
la stipulazione, necessariamente nella forma scritta, del
contratto - anche preliminare - di compravendita, parte
della somma di denaro datagli dal potenziale acquiren-
te per la consegna, a titolo di caparra conf‌irmatoria, al
potenziale venditore (sez. II, n. 15118 del 2 aprile 2007,
Rv. 236392). In tal caso, infatti, il denaro consegnato as-
sume una specif‌ica destinazione e risulta “vincolato” dal
deposito cauzionale; con la conseguenza che è integrata
l’appropriazione indebita allorché l’agente violi la speci-
f‌ica destinazione di scopo che alla somma hanno dato le
parti (sez. II, n. 50672 del 24 ottobre 2017, Rv. 271385).
Pertanto, l’affermazione posta a base del proscioglimento,
ovvero che sussisteva una situazione di ragionevole com-
plessità contrattuale della vicenda negoziale idonea a far
sorgere il dubbio in merito alla sussistenza dell’elemento
soggettivo in capo all’imputato, f‌inisce per risultare del
tutto carente nei suoi stessi presupposti di fatto rispetto
al tema principale che la Corte di merito era chiamata a
verif‌icare. Il giudice d’appello, infatti, in caso di riforma
in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo
grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo
compendio probatorio, seppur non obbligato alla rinnova-
zione della istruttoria dibattimentale, è comunque tenu-
to a strutturare la motivazione della propria decisione in
maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi
conclusioni assunte rispetto ai punti di carattere decisivo
contenuti nella decisione adottata dal giudice di primo
grado, mettendone in luce le mancanze o le aporie che
ne giustif‌icano l’integrale riforma (sez. II, n. 50643 del 18
novembre 2014, Rv. 261327; sez. III, n. 29253 del 5 maggio
2017, Rv. 270149; sez. un., n. 14800 del 21 dicembre 2017,
dep. 3 aprile 2018, Rv. 272430).
3.3. Parimenti fondato è il quarto motivo di ricorso con
cui si censura il vizio di motivazione in ordine all’esclusio-
ne dell’elemento soggettivo. La circostanza che l’imputato
si fosse premunito di un parere di un legale per trovare
suggello giuridico alla propria pretesa non può di per sé
giovare ai f‌ini dell’esclusione del dolo, soprattutto alla
luce della natura strumentale che a tale iniziativa è stata
attribuita dal giudice di primo grado e all’assenza di pre-
gnante motivazione in ordine alle vicende relative al fatto
costitutivo del diritto vantato dall’imputato. Peraltro, te-
nuto conto che dallo stesso parere emergeva come l’impu-
tato non avesse affatto, con il telegramma in precedenza
citato, comunicato l’accettazione della proposta da parte
dei venditori, tanto che si era fatto ricorso alla categoria
della presunzione, il contenuto del parere non pare potes-
se indurre in alcun legittimo dubbio circa la mancata con-
clusione del contratto. E ciò anche in ossequio al principio
di diritto affermato da questa Corte secondo cui il parere
legale non può - in linea di principio - essere equiparato
ad uno di quei fatti strettamente oggettivi che possano de-
terminare la supposizione erronea circa l’esistenza di una
causa di giustif‌icazione (nella specie di quella riconduci-
bile all’alveo dell’art. 51 c.p.; sul tema vedi in motivazione,
sez. II, n. 15118 del 2 aprile 2007, Rv. 236392).
4. In accoglimento del ricorso, va, pertanto, annullata
la sentenza impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al
giudice civile competente per valore in grado di appello.
Spese al def‌initivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 17 DICEMBRE 2018, N. 56673
(UD. 18 OTTOBRE 2018)
PRES. CERVADORO – EST. GALTERIO – P.M. DI NARDO (CONF.) – RIC. A.
Maltrattamenti contro familiari e conviventi y
Elemento oggettivo y Rapporti familiari di fatto y
Requisito della convivenza y Presunzione sulla base
della certif‌icazione anagraf‌ica ex art. 1, comma 37,
L. n. 76/2016 y Conf‌igurabilità.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 572
c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi), il
requisito della convivenza deve presumersi sussisten-
te in presenza della certif‌icazione anagraf‌ica che sia
stata rilasciata a seguito della dichiarazione prevista
dall’art. 1, comma 37, della legge n. 76/2016, recante
“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze”, spettando
quindi, in tal caso, all’imputato che contesti l’avvenuta
instaurazione del suddetto legame fornire la relativa
prova contraria. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 572; l. 20
maggio 2016, n. 76, art. 1) (1)
(1) Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato in oggetto si vedano Cass.
pen., sez. VI, 27 maggio 2013, n. 22915, in questa Rivista 2014, 328 e
Cass. pen., sez. VI, 22 maggio 2008, n. 20647, ivi 2009, 209.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 11 gennaio 2018 la Corte di
appello di Milano ha confermato la penale responsabili-
tà di M.A. per reati di maltrattamenti, lesioni guaribili in
10 giorni e ripetute violenze sessuali commessi ai danni
della propria convivente, già affermata dal Tribunale della
stessa città, ma ha ridotto la pena a tre anni di reclusione.
2. Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha
proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per
cassazione, articolando tre motivi di seguito riprodotti nei
limiti di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p.

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