Corte di Cassazione Penale sez. II, 18 dicembre 2018, n. 56935 (ud. 31 ottobre 2018)

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Rivista penale 2/2019
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 18 DICEMBRE 2018, N. 56935
(UD. 31 OTTOBRE 2018)
PRES. RAGO – EST. ARIOLLI – P.M. MIGNOLO (PARZ. DIFF.) – RIC. P.C. M. IN
PROC. T.
Appropriazione indebita y Elemento oggettivo
del reato y Appropriazione y Somma di denaro trat-
tenuta a titolo di provvigione dal mediatore in una
compravendita immobiliare y Conf‌igurabilità y Sus-
sistenza.
. Risponde del reato di appropriazione indebita il me-
diatore d’affari che, nell’infondato ed ingiustif‌icato
convincimento dell’avvenuta conclusione dell’affare,
trattenga la somma consegnatagli dal proponente l’ac-
quisto di un immobile a garanzia del futuro pagamento
della provvigione. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 646; c.c.,
art. 1350; c.c., art. 1351; c.c., art. 1755) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. II, 7 novembre 2017, n.
50672, in questa Rivista 2018, 515 e in senso conforme anche Cass.
pen., sez. II, 13 aprile 2007, n. 15118, ivi 2008, 66.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il difensore della parte civile M.G. ricorre per cas-
sazione per l’annullamento della sentenza della Corte di
appello di Palermo che ha assolto T.M. dal delitto di appro-
priazione indebita “perché il fatto non costituisce reato”.
1.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge
(artt. 1350 e 1351 c.c.) e la mancanza di motivazione in
ordine ad un punto decisivo della vicenda costituito dalla
mancata accettazione della proposta contrattuale di ac-
quisto dell’immobile da parte di tutti i comproprietari. In-
vero, la Corte di merito aveva omesso di considerare - per
come evidenziato in apposita memoria depositata dalla
parte civile - che tutti i comproprietari venditori dell’im-
mobile non avevano accettato la proposta irrevocabile di
acquisto formulata dalla ricorrente parte civile (soltanto
uno su cinque) e che, pertanto, non poteva affermarsi, a
mente delle disposizioni del codice civile censurate, che
fosse sorto tra le parti vincolo giuridico idoneo a far sorge-
re il diritto dell’imputato, quale mediatore, a rivendicare
la provvigione.
1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge
(art. 1746 c.c.) e la mancanza di motivazione in ordine
alle ripetute violazioni commesse dall’imputato ai suoi
doveri professionali: l’impossibilità di perfezionare l’alie-
nazione dell’immobile a cagione della situazione di fatto
e di diritto in cui il bene si trovava (l’immobile gravava
su zona oggetto di contenzioso tra comune e la regione; il
titolo di proprietà era stato acquistato dalla parte vendi-
trice mediante donazione, con presenza di un altro fratello
tra i comproprietari che era stato pretermesso) preclude-
va all’imputato di far valere il suo diritto alla provvigione.
1.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge
(art. 1326 c.c.) e la mancanza e manifesta illogicità della
motivazione laddove la Corte di merito ha ritenuto perfe-
zionata l’accettazione della proposta di acquisto formula-
ta dalla parte civile sulla scorta del telegramma spedito
dall’imputato in data 27 novembre 2010 alla parte offesa,
trattandosi invero soltanto di invito a recarsi presso gli uf-
f‌ici dell’agenzia in prossimità della scadenza del termine
f‌issato per la stipulazione del rogito notarile.
1.4. Con il quarto motivo deduce l’erronea applicazione
dell’art. 43, comma 1, c.p. in punto di ritenuta insussisten-
za dell’elemento soggettivo del reato, non potendo giovare
ai f‌ini dell’esclusione del dolo la circostanza che l’imputa-
to si fosse premunito di un parere di un legale per trovare
suggello giuridico alla propria pretesa. Peraltro, anche
dallo stesso parere emergeva come l’imputato non avesse
affatto con il telegramma in precedenza citato comunicato
l’accettazione della proposta da parte dei venditori, tanto
che si era fatto ricorso alla categoria della presunzione.
Sposare le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di
merito signif‌icherebbe anche andare in contrasto con l’o-
rientamento di legittimità espresso da sez. II, n. 15118 del
2 aprile 2007, ragione per la quale si sollecita in ipotesi
di condivisione della ragioni spese dal giudice del merito
nella sentenza impugnata la rimessione della causa alle
Sezioni Unite.
2. Con memoria depositata in data 15 ottobre 2018, la
difesa dell’imputato ha eccepito l’inammissibilità del ri-
corso per carenza di interesse, non rinvenendo la parte
civile alcuna preclusione con riguardo agli interessi civili
da una sentenza di proscioglimento con la formula perché
il fatto non costituisce reato. Deduce, in subordine, l’inam-
missibilità per manifesta infondatezza e/o l’infondatezza
dei motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Preliminarmente deve darsi atto, in conformità
all’orientamento espresso da questa Corte, che sussiste
l’interesse processuale della parte civile ad impugnare
la decisione di assoluzione con la formula “perché il fatto
non costituisce reato”, in quanto le limitazioni all’eff‌ica-
cia del giudicato, previste dall’art. 652 c.p.p., non incidono
sull’estensione del diritto all’impugnazione, riconosciuto
in termini generali alla parte civile nel processo penale
dall’art. 576 c.p.p., perché chi intraprende il giudizio civile
dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento
della responsabilità per fatto illecito della controparte, si
giova di tale accertamento e si trova in una posizione mi-
gliore di chi deve cominciare dall’inizio (sez. II, n. 36930
del 4 luglio 2018, Rv. 273519).
3.2. Tanto premesso, fondati risultano i primi tre motivi
di ricorso relativi all’omessa motivazione su punti decisivi
della controversia che investono la fondatezza della prete-
sa fatta valere dall’imputato, il quale, come mediatore, ha
trattenuto la somma che la persona offesa gli aveva con-
segnato in sede di proposta di acquisto di un immobile, a
titolo di deposito cauzionale a garanzia della provvigione
spettante in caso di conclusione dell’affare. Trattasi di un
prof‌ilo di assoluto rilievo, in quanto la sentenza impugna-
ta omette del tutto di affrontare la relativa questione, a
fronte di una puntuale ricostruzione della vicenda da

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